La giurisprudenza più
recente ha assunto una posizione che rischia di compromettere seriamente la
validità di centinaia di migliaia di atti
notificati dagli enti locali negli ultimi anni. Enti che, come molti cittadini
e contribuenti si saranno accorti, sono soliti far ricorso alle poste private per notificare atti tributari,
contravvenzioni o atti giudiziari.
Secondo, infatti,
sempre più giudici, è inesistente la notifica eseguita a mezzo delle poste private.
Il principio, qualche
mese fa scritto dalla Cassazione con riferimento solo alle cartelle esattoriali, è ora stato esteso dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Benevento (sent.
n. 382/3/2014) con riferimento a qualsiasi atto
giudiziario o tributario.
Secondo i giudici
campani, la notificazione di atti e di comunicazioni a carattere giudiziario o
tributario, deve intendersi eseguita esclusivamente attraverso il servizio reso
da “Poste Italiane” e non anche da parte di poste private.
Secondo la sentenza in
commento, gli atti di accertamento, in quanto non
notificati dal servizio pubblico (o comunque da società abilitata a svolgere un
pubblico servizio), sono inesistenti (sanzione
ancora più grave della “nullità”) poiché la legge impone che, per la
notificazione o la spedizione di un atto, nell’ambito di una procedura
amministrativa o giudiziaria, debba essere utilizzato il fornitore del servizio
postale universale.
Come recentemente ha
fatto notare la Cassazione, in materia di notificazioni eseguite in via diretta
a mezzo del servizio postale, si può riconoscere fede privilegiata solo alle attestazioni
dell’ufficiale postale, e non invece alle attività poste in essere
dall’incaricato di un servizio postale privato.
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