La
rottamazione dell’auto non fa venir meno il dovere, da parte del titolare, di
pagare le sanzioni legate a infrazioni del codice della strada commesse con
tale vettura.
L’ente
titolare del diritto alla riscossione delle sanzioni – generalmente il Comune –
potrà agire nei confronti del contravventore eventualmente iscrivendo il fermo amministrativo sulla nuova automobile
acquistata dal titolare del mezzo rottamato, non sussistendo alcun obbligo di
correlazione tra l’auto con cui sono state commesse le infrazioni e quella su
cui va a gravare il fermo.
L’ “arma”
preferita dagli enti locali, in tali casi, è proprio il fermo amministrativo, in quanto mezzo di coercizione
che si rivela spesso assai efficace.
Fonte
immagine: www.iduepunti.it