Il comportamento del dirigente scolastico che impedisce materialmente l’uscita da scuola di un alunno maggiorenne può, a seconda delle concrete circostanze con cui si esplica la condotta e, in particolare, con quanta determinazione viene posta in essere, configurare la fattispecie di un reato contro la persona quali la violenza fisica o, nelle ipotesi più gravi, sequestro di persona.
La condotta più opportuna è quella di limitarsi a vietare formalmente e, comunque, non autorizzare l’uscita anticipata (se illegittima), lasciando però libero l’alunno di autodeterminarsi. In caso di violazione da parte di quest’ultimo del divieto, gli si potrà applicare una sanzione disciplinare.
Dunque, l'autorizzazione all'uscita anticipata finalizzata al raggiungimento della sala giochi più vicina sarebbe opportuno evitarla.
Diverso discorso invece deve farsi nel caso di studente minore di età. In questo caso, il dovere di controllo e di protezione che spetta normalmente al genitore (con tutti i poteri coercitivi che ne derivano) viene “delegato” al docente nel momento in cui il bambino viene affidato, giornalmente, all’Istituto scolastico.
Claudio De Lucia