Nei confronti di coloro che lavorano 7 giorni su 7 si
presume un vero e proprio danno da usura psico-fisica; è necessaria una prova
più rigorosa per poter dimostrare invece il danno per lesione alla salute.
Il risarcimento del danno biologico – ossia il danno che comporta lesioni alla sfera
psico-fisica della persona – può essere chiesto ed ottenuto, senza troppe
difficoltà, da coloro che lavorano per ore consecutive, senza riposi
settimanali (7 giorni su 7, per intenderci). La sussistenza di tale danno – e la
sua fondatezza – si considera insita nel fatto stesso che tali lavoratori
vengano sottoposti a ritmi lavorativi altamente stressanti. Il lavoratore,
pertanto, non avrà bisogno di dimostrare se ha subito o meno tale menomazione
psico-fisica. Tuttalpiù dovrà dimostrare la quantificazione di tale voce,
facendo valere tutte le conseguenze pregiudizievoli che ha dovuto patire.
Nel caso in cui il dipendente “iper-sfruttato” voglia
chiedere anche il risarcimento del danno
alla salute, è tenuto a fornire una prova molto più rigorosa, fondata, ad esempio,
su certificati medici che attestino l’esistenza di una vera e propria patologia.
Il lavoratore in entrambi i casi ha un termine di 10 anni per richiedere tale
liquidazione del danno; il predetto termine si riduce a 5 anni nel caso in cui tale modalità lavorativa sia legittima in
base a norme che prevedono benefici
economici e titolo di compensazione a favore del lavoratore. Ad affermare
tale principio è stata la Corte di Cassazione con sent. n. 24180/13
del 25.10.2013
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha condannato un
Comune al risarcimento di oltre 9 mila euro nei confronti di vigile urbano
costretto a lavorare per sette giorni di fila, una settimana ogni cinque. È
Insomma: il lungo impiego del dipendente per sette
giorni consecutivi risulta inevitabilmente in contrasto con il codice civile (ex
art. 2109 c.civ.), oltre che con la Costituzione (art. 36, co. 3 Cost).
La Cassazione sottolinea: il danno da usura
psico-fisica può essere presunto; al contrario, l’ulteriore danno
biologico (cioè alla salute) per la mancata fruizione dei riposi
settimana richiede la prova innanzitutto della sussistenza della lesione
alla salute e poi del rapporto di causa/effetto tra la malattia e la
condotta “sfruttatrice” del datore.
Claudio De Lucia