La
scuola è responsabile nel caso in cui un minore subisca delle lesioni a seguito
di atti di bullismo se non dia prova di aver adottato misure di
prevenzione al fenomeno.
La scuola rappresenta un importante luogo di sviluppo
della personalità di bambini e adolescenti che si trovano a confrontarsi
non solo tra di loro, ma anche con la prima autorità (diversa dai genitori),
rappresentata dagli insegnanti e, in generale, da tutti gli operatori
scolastici.
Essa è, però, anche uno degli ambienti in cui è più
facile che la convivenza tra minori sfoci in intemperanze o atti di bullismo.
Di qui la necessità, da parte di ogni istituto
scolastico, di attivarsi affinché le fisiologiche manifestazioni legate alla
delicata età degli alunni, non trovino espressione in vere e proprie forme di violenza
fisica o psicologica.
Tale necessità, tuttavia, non è legata a semplici
ragioni di opportunità e di buona convivenza, ma si fonda sul principio
normativo secondo cui coloro che insegnano un mestiere o una arte sono
responsabili del danno provocato dal fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti quando questi sono sotto la loro vigilanza (cosiddetta
“culpa in vigilando”) – art. 2048 c.c.
È quanto ha ricordato il Tribunale di Milano in una
recente pronuncia (sent. n.
8081/13.) La sentenza ha sancito l’obbligo, per il Ministero dell’Istruzione,
di risarcire i danni subìti da un alunno, vittima di episodi di bullismo
(violenze psicologiche e percosse) tenuti da altri allievi della stessa scuola.
I giudici, in particolare, hanno ricordato come non
basti, per gli operatori scolastici, il solo vigilare sul
comportamento degli alunni, per evitare il verificarsi di episodi di
violenza. Non è sufficiente (Cass.
sent. n. 2657/03.) che la scuola dimostri di non essere stata in grado di porre
un intervento correttivo o repressivo nell’immediatezza del fatto, ma occorre
che essa dia prova di aver adottato, in via preventiva, tutte le
misure disciplinari e/o organizzative necessarie ad evitare situazioni
pericolose. Si pensi, ad esempio, ad interventi mirati sulle classi, come
percorsi di educazione alla legalità, mediazione scolastica o la creazione di
gruppi di discussione che diano consapevolezza agli alunni del problema prima
ancora del suo emergere.
Inoltre, precisano i giudici, per presumere la
colpa della scuola (art. 61
L. n. 312/80), il danneggiato è solo tenuto a dimostrare di aver subito il
danno quando egli era sottoposto alla vigilanza degli operatori
scolastici, mentre l’amministrazione scolastica deve provare di aver
sorvegliato gli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto.
Nel caso in cui un allievo subisca dei danni a seguito
di atti di bullismo avvenuti all’interno dell’istituto scolastico, la scuola
dovrà dimostrare di aver adottato delle misure di prevenzione idonee ad evitare
simili episodi di violenza (come ad esempio un percorso di mediazione
scolastica) e non solo di aver solo vigilato sulla condotta dei propri allievi.
In caso contrario, essa sarà tenuta anche al risarcimento di tutti i danni,
provocati all’alunno.
fonte:leggepertutti