Se l’alunno si fa male all’interno degli edifici o delle pertinenze scolastiche, la scuola deve risarcire il danno, perché l’istituto ha il dovere di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo.
Gentile signora,
La scuola è tenuta a risarcire il danno quando l’alunno si fa male da solo (c.d. autolesioni) all’interno degli edifici e delle pertinenze scolastiche qualora l’istituto non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell’incidente.
Sono queste le conclusioni formulate dalla Cassazione (sent. n. 22752 del 4.10.2013) che ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento dei danni che un allievo di una scuola elementare si era procurato a causa di una caduta da un muretto posto all’interno del cortile antistante all’edificio scolastico.
Secondo quanto affermato dalla Cassazione, nel momento in cui un alunno è ammesso a frequentare una scuola a seguito dell’accettazione della sua domanda di iscrizione, si conclude infatti un rapporto contrattuale da cui deriva l’obbligo da parte dell’istituto di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo per tutto il tempo in cui lo studente usufruisce dei servizi scolastici (sent. n. 3680 del 15.11.2011).
La scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che l’alunno possa procurare dei danni a se stesso sia all’interno dell’edificio sia all’interno delle pertinenze scolastiche di cui l’istituto abbia a qualsiasi titolo la custodia (ad esempio, il cortile della scuola dove è stato consentito l’accesso e lo stazionamento degli alunni)
La scuola ha pertanto non solo il dovere di osservare in modo diligente gli obblighi di vigilanza e controllo, ma deve anche adottare tutti gli accorgimenti necessari per prevenire e impedire la causazione di danni all’integrità fisica degli alunni (Cass. sent. n. 577 dell’11.11.2008).
Nel caso pertanto in cui un alunno abbia subito delle lesioni alla propria persona a causa di un incidente avvenuto nei locali e nelle pertinenze della scuola, è sufficiente che il danneggiato dimostri che il danno si è verificato nel corso del rapporto scolastico per poter ottenere il risarcimento da parte dell’istituto.
La scuola potrebbe infatti evitare una condanna a titolo di risarcimento soltanto quando sia in grado di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e che quest’ultimo si è comunque verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso (Cass. sent. n. 4632 del 24.05.1997).
Claudio De Lucia