Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

giovedì 31 ottobre 2013

A partire da oggi - 31.10.2013 - scatta il controllo globale dei conti correnti, carte di credito e titoli per tutti i cittadini italiani. Cosa succederà? Il più massiccio controllo che la storia italiana abbia mai conosciuto.

Entro oggi banche, Poste Italiane e tutti gli altri operatori finanziari dovranno trasmettere all’Anagrafe Tributaria saldi e movimenti dei conti correnti di tutti i cittadini italiani, a partire dal 2011. Non solo i conti correnti, ma anche i conti deposito titoli, le gestioni patrimoniali, le carte di debito (es. Postepay) e i certificati di deposito saranno segnalati al Fisco.
 
 
Si tratta del più massiccio controllo che la storia italiana abbia mai conosciuto.
 
Ciò che intimorisce maggiormente è la retroattività del controllo fiscale. Esso, infatti, andrà a scandagliare anche i movimenti avvenuti in “tempi non sospetti”, quando il comportamento tenuti dagli italiani era meno accorto. Ciò rappresenta sicuramente il risultato di anni di piccole e grandi evasioni, e dunque delle famose furberie "all'italiana".
Claudio De Lucia

mercoledì 30 ottobre 2013

Quand’è che il possesso di droga può essere considerato "ad uso personale"? I quantitativi massimi detenibili ...

Lo spaccio di droga è sempre punito dalla nostra legge come reato. Contrariamente, il semplice possesso non sempre è fonte di un processo penale. Difatti, nel caso in cui tale detenzione rientri in una determinata soglia, scattano solo alcune sanzioni amministrative. È proprio nei limiti di tale soglia che la legge identifica la detenzione di stupefacenti come possesso per uso personale.

 

Vediamo nel dettaglio i quantitativi massimi riferibili ad uso personale (che non fanno scattare quindi il procedimento penale):

- 750 mg per la cocaina (5 singoli dosi medie)

- 1.000 mg per l’hashish o la marijuana (40 singole dosi medie)

Ciò significa che se si detiene una quantità di sostanza uguale o inferiore a quella indicata, verranno applicate solamente le sanzioni amministrative; se invece si è in possesso di una quantità superiore scatteranno le sanzioni penali.

 

Nel primo caso possono essere applicate dal Prefetto le sanzioni amministrative che consistono nella sospensione o nel divieto di conseguire alcuni documenti quali la patente di guida, il passaporto, il permesso di soggiorno e il porto d’armi e, in alcuni casi, anche nella sottoposizione a un programma terapeutico-riabilitativo.

 

Al contrario quando tale detenzione è punita come reato – essendosi superato il limite dell’uso personale – vengono applicate dal Tribunale con un processo penale le relative sanzioni penali che consistono nella reclusione da un minimo di 6 ad un massimo di 20 anni e nella multa da un minimo di 26.000 € ad un massimo di 260.000 €.

 

Ad ogni modo, se il quantitativo è minimo, la pena può diminuire fino a 1 anno di reclusione e 3.000 € di multa; se invece è ingente, la pena può aumentare anche fino a 30 anni di reclusione.

 

Come già anticipato in apertura, la cessione di tali sostanze ad altri soggetti nonché la detenzione di stupefacenti finalizzata alla cessione ad altre persone sono condotte considerate sempre reato, anche se si è in possesso di una minima quantità per uso personale.

Claudio De Lucia

lunedì 28 ottobre 2013

Il mio datore di lavoro mi fa lavorare 7 giorni su 7. Posso chiedere il risarcimento dei danni?

Nei confronti di coloro che lavorano 7 giorni su 7 si presume un vero e proprio danno da usura psico-fisica; è necessaria una prova più rigorosa per poter dimostrare invece il danno per lesione alla salute.

 

Il risarcimento del danno biologico – ossia il danno che comporta lesioni alla sfera psico-fisica della persona – può essere chiesto ed ottenuto, senza troppe difficoltà, da coloro che lavorano per ore consecutive, senza riposi settimanali (7 giorni su 7, per intenderci). La sussistenza di tale danno – e la sua fondatezza – si considera insita nel fatto stesso che tali lavoratori vengano sottoposti a ritmi lavorativi altamente stressanti. Il lavoratore, pertanto, non avrà bisogno di dimostrare se ha subito o meno tale menomazione psico-fisica. Tuttalpiù dovrà dimostrare la quantificazione di tale voce, facendo valere tutte le conseguenze pregiudizievoli che ha dovuto patire.

 

Nel caso in cui il dipendente “iper-sfruttato” voglia chiedere anche il risarcimento del danno alla salute, è tenuto a fornire una prova molto più rigorosa, fondata, ad esempio, su certificati medici che attestino l’esistenza di una vera e propria patologia.

 

Il lavoratore in entrambi i casi ha un termine di 10 anni per richiedere tale liquidazione del danno; il predetto termine si riduce a 5 anni nel caso in cui tale modalità lavorativa sia legittima in base a norme che prevedono benefici economici e titolo di compensazione a favore del lavoratore. Ad affermare tale principio è stata la Corte di Cassazione con sent. n. 24180/13 del 25.10.2013

  

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha condannato un Comune al risarcimento di oltre 9 mila euro nei confronti di vigile urbano costretto a lavorare per sette giorni di fila, una settimana ogni cinque. È

 

Insomma: il lungo impiego del dipendente per sette giorni consecutivi risulta inevitabilmente in contrasto con il codice civile (ex art. 2109 c.civ.), oltre che con la Costituzione (art. 36, co. 3 Cost).

 

La Cassazione sottolinea: il danno da usura psico-fisica può essere presunto; al contrario, l’ulteriore danno biologico (cioè alla salute) per la mancata fruizione dei riposi settimana richiede la prova innanzitutto della sussistenza della lesione alla salute e poi del rapporto di causa/effetto tra la malattia e la condotta “sfruttatrice” del datore.

Claudio De Lucia

 

sabato 26 ottobre 2013

Mio figlio è caduto e si è fatto male nel cortile della scuola. Cosa posso fare? Vediamo i dettagli. Lo sai che ...

Se l’alunno si fa male all’interno degli edifici o delle pertinenze scolastiche, la scuola deve risarcire il danno, perché l’istituto ha il dovere di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo.

 

Gentile signora,

La scuola è tenuta a risarcire il danno quando l’alunno si fa male da solo (c.d. autolesioni) all’interno degli edifici e delle pertinenze scolastiche qualora l’istituto non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi dell’incidente.

 

Sono queste le conclusioni formulate dalla Cassazione (sent. n. 22752 del 4.10.2013) che ha confermato la sentenza di condanna al risarcimento dei danni che un allievo di una scuola elementare si era procurato a causa di una caduta da un muretto posto all’interno del cortile antistante all’edificio scolastico.

 

Secondo quanto affermato dalla Cassazione, nel momento in cui un alunno è ammesso a frequentare una scuola a seguito dell’accettazione della sua domanda di iscrizione, si conclude infatti un rapporto contrattuale da cui deriva l’obbligo da parte dell’istituto di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo per tutto il tempo in cui lo studente usufruisce dei servizi scolastici (sent. n. 3680 del 15.11.2011).

 

La scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che l’alunno possa procurare dei danni a se stesso sia all’interno dell’edificio sia all’interno delle pertinenze scolastiche di cui l’istituto abbia a qualsiasi titolo la custodia (ad esempio, il cortile della scuola dove è stato consentito l’accesso e lo stazionamento degli alunni)

 

La scuola ha pertanto non solo il dovere di osservare in modo diligente gli obblighi di vigilanza e controllo, ma deve anche adottare tutti gli accorgimenti necessari per prevenire e impedire la causazione di danni all’integrità fisica degli alunni (Cass. sent. n. 577 dell’11.11.2008).

 

Nel caso pertanto in cui un alunno abbia subito delle lesioni alla propria persona a causa di un incidente avvenuto nei locali e nelle pertinenze della scuola, è sufficiente che il danneggiato dimostri che il danno si è verificato nel corso del rapporto scolastico per poter ottenere il risarcimento da parte dell’istituto.

 

La scuola potrebbe infatti evitare una condanna a titolo di risarcimento soltanto quando sia in grado di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e che quest’ultimo si è comunque verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso (Cass. sent. n. 4632 del 24.05.1997).

 Claudio De Lucia

mercoledì 23 ottobre 2013

BULLISMO: lo sai che ... la scuola è responsabile se non ha adottato misure idonee di prevenzione? Vediamo i dettagli.

La scuola è responsabile nel caso in cui un minore subisca delle lesioni a seguito di atti di bullismo se non dia prova di aver adottato misure di  prevenzione al fenomeno.

La scuola rappresenta un importante luogo di sviluppo della personalità di bambini e adolescenti che si trovano a  confrontarsi non solo tra di loro, ma anche con la prima autorità (diversa dai genitori), rappresentata dagli insegnanti e, in generale, da tutti gli operatori scolastici.

Essa è, però, anche uno degli ambienti in cui è più facile che la convivenza tra minori sfoci in intemperanze o atti di bullismo

Di qui la necessità, da parte di ogni istituto scolastico, di attivarsi affinché le fisiologiche manifestazioni legate alla delicata età degli alunni, non trovino espressione in vere e proprie forme di violenza fisica o psicologica.

Tale necessità, tuttavia, non è legata a semplici ragioni di opportunità e di buona convivenza, ma si fonda  sul principio normativo secondo cui coloro che insegnano un mestiere o una arte sono responsabili del danno provocato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti quando questi sono sotto la loro vigilanza (cosiddetta “culpa in vigilando”) – art. 2048 c.c. 

È quanto ha ricordato il Tribunale di Milano in una recente pronuncia (sent. n. 8081/13.) La sentenza ha sancito l’obbligo, per il Ministero dell’Istruzione, di risarcire i danni subìti da un alunno, vittima di episodi di bullismo (violenze psicologiche e percosse) tenuti da altri allievi della stessa scuola. 

I giudici, in particolare, hanno ricordato come non basti, per gli operatori scolastici, il solo vigilare sul comportamento degli alunni, per evitare il verificarsi di episodi di violenza. Non è sufficiente (Cass. sent. n. 2657/03.) che la scuola dimostri di non essere stata in grado di porre un intervento correttivo o repressivo nell’immediatezza del fatto, ma occorre che essa dia prova di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari e/o organizzative necessarie ad evitare situazioni pericolose. Si pensi, ad esempio, ad interventi mirati sulle classi, come percorsi di educazione alla legalità, mediazione scolastica o la creazione di gruppi di discussione che diano consapevolezza agli alunni del problema prima ancora del suo emergere. 

Inoltre, precisano i giudici, per presumere la colpa della scuola (art. 61 L. n. 312/80), il danneggiato è solo tenuto a dimostrare di aver subito il danno quando egli era sottoposto alla vigilanza degli operatori scolastici,  mentre l’amministrazione scolastica deve provare di aver sorvegliato gli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto. 

Nel caso in cui un allievo subisca dei danni a seguito di atti di bullismo avvenuti all’interno dell’istituto scolastico, la scuola dovrà dimostrare di aver adottato delle misure di prevenzione idonee ad evitare simili episodi di violenza (come ad esempio un percorso di mediazione scolastica) e non solo di aver solo vigilato sulla condotta dei propri allievi. In caso contrario, essa sarà tenuta anche al risarcimento di tutti i danni, provocati all’alunno.

fonte:leggepertutti

Claudio De Lucia

 

martedì 22 ottobre 2013

Ho conosciuto un ragazzo in chat, mi ha chiesto di farmi vedere nuda in cam e adesso mi ricatta. Ho paura, cosa posso fare?

Ho conosciuto un ragazzo in chat, mi ha chiesto di farmi vedere nuda in cam e adesso mi ricatta. Cosa posso fare?

Una domanda alquanto particolare, una situazione molta diffusa tra gli adolescenti in rete. Vediamo i dettagli.

 

La situazione tipica è la seguente:

“Ciao, mi piacerebbe conoscerti. Ti va di vederci su Skype?”

 

L’adescamento inizia con un semplice, candido appuntamento; dalla mail si passa all’appuntamento davanti alla cam. La conversazione su Skype si scalda velocemente, i complimenti incalzano, diventano sempre più seducenti e provocatori. Lei finge un po’ di pudore e di tentennamenti. Poi decide di lasciarsi andare.

 

La ragazza inizia a mostrare il proprio corpo nudo, invitando il malcapitato a fare altrettanto.

 

La trappola è scattata. Mentre la vittima ha ormai compiuto gli inequivocabili gesti di chi si è lasciato andare, la conversazione si interrompe e arriva il messaggio con il ricatto: “Ho registrato tutto il video. Se non vuoi che lo faccia circolare su Facebook tra i tuoi amici, mi devi inviare 300 euro”.

 

Come bisogna agire in tali circostanze?

 

Certamente, la denuncia alla polizia postale è un atto dovuto sotto l’aspetto civico, ma non sempre efficace. Difatti le indagini possono essere assai lunghe, mentre la diffusione delle immagini sulla rete corre più veloce. Possono essere necessari più di sei mesi per avviare le attività istruttorie.

 

Skype sfrutta linee difficilmente tracciabili e, a meno di aver conservato l’email contenente i contatti dell’adescatrice, è pressoché impossibile rintracciare il contatto. Inoltre anche la stessa email potrebbe essere stata inviata sfruttando gestori “poco collaborativi” con le autorità o utilizzando linee wi-fi di terzi lasciate sprotette.

Insomma, la via legale, per quanto necessaria, può essere altrettanto inutile.

 

Pagare? Certo è la soluzione più facile e immediata. Tuttavia, a meno che si voglia sottostare a tale tipo di ricatti, la questione resta poi la possibile reiterazione della pretesa. Oggi 300 euro, domani 500, dopodomani 1000. Quale garanzia ha la vittima che l’estorsione termini dopo il primo pagamento?

 

Cancellarsi da Facebook? Ovviamente non serve a nulla. Anzi, il malcapitato non potrà, in questo caso, sapere se, alle sue spalle, viene portata a termine l’attività diffamante. A tutto voler concedere, potrebbe essere più opportuno “sospendere” momentaneamente il proprio account (possibilità concessa da Facebook, tra gli strumenti del profilo) e attivarne uno nuovo di emergenza, avendo cura di richiedere l’amicizia ai precedenti contatti. In questo modo, se da un lato tale comportamento potrebbe vanificare, agli occhi del molestatore, qualsiasi ricatto, dall’altro lato renderà possibile controllare, dietro le quinte, eventuali attività illecite ai propri danni.

 

Una tutela, forse, c’è. Facebook possiede dei sistemi di controllo in grado di filtrare immagini e video. Il social network, infatti, al tentativo di caricare un’immagine o, peggio, un video con contenuti erotici, applica una censura in grado di impedire l’upload del contenuto. Non solo: qualora si riuscisse a caricare una immagine di tal tipo, l’interessato potrebbe segnalare l’abuso ai gestori della piattaforma, con un veloce click. In questo, Facebook è molto attento, atteso che, di recente, ha aperto le proprie porte anche ai minori tredicenni (prima impossibilitati a rendere pubblici i propri stati).

 

Il filtro di Facebook, però, non garantisce la vittima da ulteriori forme di propagazione virale del contenuto (email, youtube, messaggerie, ecc.).

 

Certo, in alcuni casi l’indifferenza potrebbe essere una tattica vincente. Chi compie questo genere di crimini mira ad ottenere solo il denaro e non la rovina della propria vittima. Per cui se quest’ultima dovesse dileguarsi, il ricattatore non avrebbe più interesse a proseguire nell’azione illecita.

Claudio De Lucia

domenica 20 ottobre 2013

Legge di stabilità: meno ai cittadini ... per dare alle banche e alle assicurazioni. Vediamo tutte le novità.

L’ultima legge di stabilità approvata, l’altro ieri notte, dal governo Letta segue la tradizione dei suoi predecessori e lo fa anche in modo egregio.

Differenti  misure che andranno a pregiudicare le famiglie – in alcuni casi in misura estremamente gravosa – e, a fronte di ciò, compare un enorme vantaggio per istituti di credito e assicurazioni.  Vediamo i dettagli: 

Meno ai cittadini

Prevista una netta riduzione delle detrazioni Irpef che oggi i contribuenti utilizzano al 19 %. Tra queste rientrano voci più che note e ampiamente utilizzate come le spese mediche, quelle per scuola e università, quelle per i portatori di handicap, gli interessi per i mutui prima casa, quelli per il recupero edilizio o per la costruzione dell’abitazione principale, le polizze vita o le spese per l’istruzione. Per garantire un ulteriore beneficio all’erario, ai danni dei cittadini, questa misura avrà effetto retroattivo (la legge di stabilità entra in vigore nel 2014 e l’impatto del taglio agli sconti al contrario varrà per l’anno d’imposta 2013 in virtù dell’ennesima deroga allo Statuto del contribuente).

 

Pagheremo di più sui conti correnti: per tutti gli estratti conto, infatti, il bollo sale al 2 per mille. Il Governo, come abbiamo già visto ieri, ha applicato un aumento della tassazione su tutti i correntisti, piccoli o grandi. Sale infatti l’imposta di bollo (dall’1,5 al 2 per mille) sulle comunicazioni periodiche fatte dall’Istituto di credito alla clientela: si tratta degli estratti conto inviati periodicamente ai risparmiatori. Sono compresi anche i depositi bancari e postali (i cosiddetti conti deposito).

Non si tratta di un enorme prelievo, ma nessuno vi si potrà sottrarre, grandi o piccoli risparmiatori che siano.

 

Non solo. Forse il taglio maggiore andrà a colpire una gran fetta dei beneficiari dell’indennità di accompagnamento, ossia tutti coloro che sono portatori di una malattia invalidante. Per essi, infatti, non verrà più erogato – e se già accordato, verrà tolto – il cosiddetto assegno di accompagnamento qualora l’ultra 65enne superi la soglia di reddito di 60 mila euro (se single) o di 80 mila euro (se coniugato).  

Tra le tasse occulte arrivano anche i 16 euro di imposta forfettaria dovuti per le istanze che si chiedono o si trasmettono alle amministrazioni pubbliche come Asl e Comuni. 

In ultimo, per il pubblico impiego arriva un nuovo blocco al rinnovo dei contratti collettivi fino a tutto il 2014, con in più la novità che l’indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2013-2014 andrà perduta.

Viene poi vincolato il pagamento degli straordinari al solo personale presente in amministrazione. 

… per dare alle banche e alle assicurazioni

Torna per le banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari la deducibilità in cinque anni di svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, ossia tutte le volte che un correntista o un mutuatario non paghi all’istituto di credito le somme che gli deve.

La legge di stabilità cancella l’attuale meccanismo che spalmava l’operazione in 18 anni per le quote iscritte in bilancio, almeno per la parte eccedente lo 0,30% (deducibile invece in ciascun esercizio). Una norma che era stata introdotta nel 2008 con il “decreto sviluppo” del Governo Berlusconi.

Ora invece queste poste diventano deducibili in quote costanti dall’esercizio in corso in cui sono iscritti in bilancio e nei quattro successivi.

Il tutto, evidentemente, con maggiori vantaggi per banche e assicurazioni: questi ultimi soggetti, infatti, a fronte di un credito non esigibile, subiscono immediatamente la perdita in bilancio. Le perdite sui crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono invece integralmente deducibili nell’anno di contabilizzazione.

Claudio De Lucia

 

sabato 19 ottobre 2013

Lo sai che ... torna l'IMU per tutti? Si chiamerà TASI e sarà addirittura più cara. Contribuenti raggirati?


Imposta sulla prima casa, la nuova Tasi si applicherà anche a 5 milioni di abitazioni che non hanno mai pagato l’Imu: con l’aliquota massima possibili aumenti del 300%; nel mirino del Fisco tutte le prime case.

 

La Tasi sulle abitazioni popolari sarà più cara rispetto all'Imu sulla prima casa pagata nel 2012; più in generale, la nuova tassa rischia di penalizzare i proprietari che maggiormente beneficiavano dell'abbattimento dell'IMU grazie alla detrazione base (200 euro) e quella ulteriore di 50 euro per ogni figlio residente.

 

Ci faranno rimpiangere l’Imu. Se le regole della nuova imposta Tasi resteranno quelle circolate sino ad oggi nella legge di stabilità, anche le abitazioni di valore più basso, che sinora non pagavano l’Imu, subiranno il prelievo fiscale. Insomma: cambia il nome, ma la sostanza è quella precedente. O peggio.

 

Com’è possibile? Molto semplice: la Tasi, sebbene abbia un’aliquota massima dello 0,6%, non prevede le detrazioni che invece esistevano per l’Imu.

 

Facciamo un passo indietro. Nel 2012 più di 4,9 milioni di abitazioni principali, cioè un quarto del totale, non hanno pagato l’Imu grazie alle detrazioni (200 euro di base e 50 euro per ogni figlio convivente fino a 26 anni) e quindi azzeravano il prelievo sui proprietari di case di basso valore. La Tasi si applica alla stessa base imponibile dell’Imu, ma non prevede (almeno per ora) detrazioni.

 

Con la conseguenza che i circa cinque milioni di case esenti dall’Imu fin dalla sua nascita per via della loro scarsa appetibilità commerciale ora pagheranno l’imposta.

 

La Tasi ad aliquota standard (1 per mille) e con la nuova aliquota massima del 2,5 per mille potrebbe essere, dunque, più pericolosa dell’imposta sulla prima casa varata da Monti. Una famiglia con due figli, per esempio, in un immobile che secondo il Catasto vale 75mila euro pagava zero di Imu, e pagherebbe 75 euro di Tasi ad aliquota standard e 187,5 euro nel caso di aliquota massima.

 

Non è tutto. Se nel 2012 il 36% dei contribuenti ha pagato meno di 100 euro di Imu, per via, spesso, del fatto che, con le case cointestate, marito e moglie pagavano ciascuno il 50% dell’Imu, la Tasi può riservare un trattamento peggiore, sempre a causa dell’addio alle detrazioni.

 

Contribuenti raggirati?

Claudio De Lucia

giovedì 17 ottobre 2013

Come diventare procuratore sportivo? Ecco i requisiti.

Il tuo sogno è quello di unire la passione per il calcio al lavoro? Unire l’utile al dilettevole è un privilegio di pochi, specie in questo periodo di difficoltà lavorative e di forte crisi.

 

Ecco perché, in molti guardano all’attività di procuratore sportivo come un ambito traguardo professionale.

 

Tuttavia per poter esercitare tale attività sono necessari alcuni requisiti. Vediamoli:

 

Il Regolamento della Federazione internazionale (Fifa) sugli agenti di calciatori 2008 stabilisce che l’attività di agente di calciatori può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la licenza dalle Federazioni nazionali competenti.

A tale scopo occorre superare un esame scritto, per ottenere la licenza e quindi l’iscrizione nel registro degli agenti di calciatori, tenuto presso la Figc, al cui regolamento agenti di calciatori si rinvia per ogni più specifica indicazione.

 

La Fifa specifica che, oltre ai citati agenti, solo i genitori, i fratelli o il coniuge del calciatore possono rappresentarlo nella conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro, oppure può essere un avvocato che esercita l’attività professionale, legalmente abilitato in conformità con le norme in vigore nel Paese in cui è domiciliato, a rappresentare un calciatore o una società di calcio nella negoziazione di un contratto di lavoro o di trasferimento.

 

Per accedere all'esame è necessario avere come titolo di studio almeno la licenza media superiore, essere di nazionalità italiana, avere la fedina penale pulita e non aver riportato sanzioni per illecito sportivo.
Il rapporto fra agente e calciatore è inquadrato da un nuovo regolamento attivo dal novembre 2002 il quale stabilisce che l'incarico è conferito dal giocatore all'agente tramite contratto per un periodo non superiore ai due anni, rinnovabili alla scadenza.

 

Lo stipendio dell'agente viene deciso liberamente dalle due parti (giocatore ed agente) ma, se questo non viene stabilito, è fissato al 3% del reddito lordo annuale del calciatore che risulta dal contratto depositato. Il calciatore può revocare l'incarico all'agente con un preavviso di 30 giorni.

L'esame di abilitazione
Le materie oggetto d'esame sono:
1. Riferimenti al contratto di mandato ed al potere di rappresentanza
2 . Legge 23.3.1981, n. 91 e successive modificazioni
3. Statuto della F.I.G.C.
4. Statuto della F.I.F.A. e Regolamento di applicazione
5. Norme Organizzative interne della F.I.G.C. relative al tesseramento e trasferimento dei calciatori
6. Codice di Giustizia Sportiva
7. Accordo collettivo vigente tra calciatori professionisti e Società Sportive
8. Regolamento F.I.F.A. per Agenti di Calciatori
9. Regolamento F.I.G.C. per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori
10. Norme e Regolamenti internazionali in tema di trasferimento dei calciatori

Sul sito dell'Assoagenti è possibile scaricare la domanda di ammissione al prossimo esame.


Nel sito della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) è possibile scaricare tutto il materiale di studio per l'esame in formato Pdf. 

Claudio De Lucia


lunedì 14 ottobre 2013

Sono un lavoratore laureato ed il mio datore di lavoro mi lascia solo rispondere a telefono e fare fotocopie. Cosa posso fare?

Ebbene si, il lavoratore laureato messo a fare solo fotocopie e rispondere al telefono potrà agire in giudizio per ottenere la condanna del proprio datore di lavoro al risarcimento del danno per demansionamento.

 

Il demansionamento è illegittimo in quanto lede la professionalità e dignità del lavoratore che, assunto in una determinata categoria contrattuale, svolge poi attività incompatibili con la qualifica posseduta.

 

Non dispezzando coloro che svolgono con dedizione ed impegno tali mansioni, fare delle fotocopie o rispondere al telefono costituisce dequalificazione professionale; si tratta senza dubbio di attività che non implicano le conoscenze e le capacità tecniche nonché l’autonomia e responsabilità di un lavoratore che vanta un titolo di laurea e studi specialistici.

 

La Cassazione ha recentemente sottolineato che il demansionamento è inammissibile anche se il dipendente laureato è disabile (v. Cass. civ. n. 23170 dell'11.10.2013). In questo caso, infatti, il datore di lavoro non può assumere il dipendente per determinate mansioni e poi assegnargliene diverse giustificando il demansionamento con la sua disabilità.

 

Il lavoratore disabile deve essere assunto fin da subito con l’assegnazione di prestazioni compatibili con le sue qualifiche e al contempo con le sue minorazioni.

 

Il demansionamento è comunque illegittimo in quanto viola il diritto alla dignità della persona sul luogo di lavoro: esso lede il patrimonio professionale insito nell’inquadramento spettante al lavoratore secondo l’atto di assunzione.

Ne deriva il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.

 

Il datore di lavoro non può adibire il dipendente laureato a mansioni meramente esecutive (per esempio, fare fotocopie o rispondere al telefono) non corrispondenti all'inquadramento contrattuale e alle qualificazioni possedute.

Claudio De Lucia

giovedì 10 ottobre 2013

“Terra dei fuochi”, la terrificante verità. Cosa dicono gli esperti? Il peggio verrà tra una cinquantina di anni. I risultati dell’Istituto Superiore di Sanità. Vediamo i dettagli.

Migliaia di discariche illegali di materiali pericolosi, il territorio di due province (Napoli e Caserta) devastato almeno per il prossimo secolo, 33 inchieste, centinaia di persone arrestate. Ma soprattutto effetti devastanti sulla salute della popolazione, se negli otto comuni più colpiti dai traffici dei rifiuti si registra un aumento dell'83 % delle malformazioni congenite, e considerato che il peggio, secondo gli esperti, verrà fra una cinquantina di anni, quando le materie tossiche sversate nel terreno in 25 anni di ecomafia avranno allargato completamente i propri effetti sulla falda, nei terreni, nell'aria.

 

Il nome. Il nome "Terra dei fuochi" fu coniato proprio dall'associazione ambientalista, in occasione del "Rapporto Ecomafia 2003": si intendeva quella vasta area fra Acerra, Aversa, Bacoli, Caivano, Castelvolturno, Giugliano in Campania, Marcianise e Villaricca dove, dal tramonto, si vedono incendi a perdita d'occhio, appiccati da chi vuol far sparire le tracce di rifiuti abusivi e pericolosi. Qui ogni notte vengono date alle fiamme centinaia di bobine e nastri magnetici con una tecnica collaudata. Si scarica materiale ad alto potere combustibile, come copertoni e resti di pellame di scarpe, poi si cospargono i terreni di rifiuti tossici: resti di fonderie, vernici, colle o morchie di nafta.

 

L'evoluzione del sistema. Nonostante 25 anni di denunce delle associazioni ambientaliste, dei cittadini, i verbali delle inchieste, solo nel 2001 è stato introdotto il reato di disastro ambientale, mentre la questione nel suo complesso è sempre rimasta sottotraccia, alimentata dagli enormi interessi e coperta (e agevolata) dall'eterna emergenza dei rifiuti solidi urbani, quelli che riempivano la città di Napoli. In tutti questi anni chi si è arricchito sono le famiglie storiche della camorra.

 

La superstrada. Nel 2010 si scoprì che anche una superstrada a scorrimento veloce era stata costruita con rifiuti tossici: Un'arteria strategica, da utilizzare come via di fuga in caso di eruzione del Vesuvio che collega lo svincolo di Palma Campania, in provincia di Napoli, con i paesi del Vallo di Lauro. Duemiladuecento metri di asfalto avvelenato con amianto frantumato, rifiuti speciali pericolosi miscelati a terreno vegetale per un volume complessivo stimato in 200 mila metri cubi. A maggio scorso è stato sequestrato un pezzo di 400 metri di strada statale Appia: con ogni probabilità proprio sotto l'asfalto sarebbero stati interrati rifiuti altamente inquinanti, con grave pericolo per le coltivazioni vicine e la stessa falda acquifera.

 

Il parcheggio. Nel 2011 i vigili del fuoco che scavavano sotto a un parcheggio a Castelvolturno furono costretti a fermarsi, colti da malore. Troppo difficile e, soprattutto, troppo pericoloso scavare, senza accorgimenti, come si trattasse di un sito nucleare. E' stato così accertato che sotto il parcheggio c'è uno dei tanti cimiteri di rifiuti dei clan. Una vera e propria discarica di veleni dove i Casalesi avrebbero nascosto sostanze altamente tossiche e dannosissime.

 

Le ecoballe. Sono 30 i siti di stoccaggio esistenti in Campania, per una stima totale di oltre quattro milioni di ecoballe, quasi sei milioni di tonnellate. Una discarica immensa a cielo aperto, immondizia semplicemente triturata e poi accatastata sotto le intemperie, che in caso di incendio provocherebbe un disastro di immani proporzioni. Ad oggi ne è stato smaltito solo l'1,5 per cento.

 

L'impatto sulla salute. Non si può ancora stabilire una correlazione diretta, ma i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, nello studio "Analisi di correlazione geografica tra esiti sanitari ed esposizioni a rifiuti in un'area con sorgenti diffuse: il caso delle province di Napoli e Caserta", mostrano dati certi. E questi mostrano che gli otto comuni più martoriati dagli sversamenti abusivi (Acerra, Aversa, Bacoli, Caivano, Castelvolturno, Giugliano in Campania, Marcianise e Villaricca) sono anche quelli dove si registrano "eccessi statisticamente significativi di mortalità e di malformazioni": 9% per gli uomini e del 12% per le donne, con picchi per singole patologie, come il tumore epatico, che nelle donne aumenta del 29 per cento. Per le malformazioni congenite i dati sono ancora più impressionanti, con aumenti dell'83% per gli otto comuni, per una media di rischio che cresce in maniera lineare del 14% al crescere dell'indice di esposizione ai rifiuti.

 

L'ecocidio. Legambiente ha deciso di lanciare, in questa occasione, la petizione a sostegno di una direttiva per l'introduzione del delitto di ecocidio in Europa aderendo a "End ecocide in Europe".

 
 

Cosa ci aspetta per il futuro?

Claudio De Lucia