Fermo restando che per
il cliente è sempre conveniente
richiedere lo scontrino fiscale per poter usufruire delle garanzie obbligatorie
sui prodotti, così come previsto nel codice del consumo, se quest’ultimo viene sorpreso all’uscita del negozio senza
scontrino, non è passibile di alcun tipo di sanzione.
L’esclusione della sanzione a carico dell’acquirente
è contemplata nell’art. 33, comma 10, decreto legge n. 269 del 30.9.2003,
convertito con la legge n. 326 del
24.11.2003, il quale stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 11, comma 6, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
L’abrogato comma 6
stabiliva che al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale
che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della presentazione o
nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di
un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa
da 51 euro a 1.032 euro.
Tale comportamento
non può essere punito, anche se, com’è ovvio, il cliente ha il diritto di
pretendere il documento perché il rilascio dello scontrino o della ricevuta
fiscale non è un “optional”, come, purtroppo, si rileva dall’atteggiamento di
alcuni operatori che sembrano infastiditi dalla richiesta del documento
fiscale.
Per tutte e tali
premesse il cliente di un esercizio
commerciale che viene sorpreso dagli organi accertatori senza lo scontrino
indipendentemente se è stato emesso oppure abbia dimenticato di ritirarlo non è
più sanzionabile.
In caso di mancata
emissione dello scontrino o emissione per un importo inferiore resta, però,
sanzionabile l’esercente fiscalmente inadempiente.
Per essere
maggiormente esaustivi mettiamo il caso che al cliente di un negozio venga
richiesto lo scontrino e questo risponde che l’ha gettato o lasciato all’interno
dell’esercizio commerciale o anche che non gli è stato rilasciato o non l’ha
visto.
Indipendentemente
dalla risposta il cliente non sarà passibile di alcuna sanzione in quanto il
controllo verrà proseguito presso l’esercente.
Sarà l’esercente a
dover dimostrare l’effettiva emissione dello scontrino o della ricevuta.
Potrebbe essere
utile sapere che il rilievo relativo all’omessa emissione dello scontrino da
parte dell’esercente viene documentata con un processo verbale di contestazione
in cui si riporteranno anche le dichiarazione del cliente a cui gli accertatori
rilasceranno copia.
Fonte immagine: www.scattidigusto.it