Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

martedì 29 aprile 2014

È vero che non spetta alcun compenso agli autisti di autobus per il tempo che impiegano, a fine turno, per rientrare in deposito?



Gentile lettore, purtroppo è vero.

La recente sentenza n. 9301 del 24 aprile 2014 ha sancito che non deve essere remunerato agli autisti dei bus il tempo impiegato a fine turno per rientrare nel luogo di inizio della prestazione lavorativa, a meno che ciò non lo preveda una direttiva aziendale.

Pertanto, affinché scatti il diritto alla remunerazione del tempo impiegato dal lavoratore, a fine turno, per rientrare nel luogo dove ha iniziato la prestazione, è necessario che lo spostamento avvenga in ossequio ad una direttiva dell’azienda esecutrice del servizio. Non basta cioè che inizio e fine del lavoro avvengano in luoghi differenti.

Fonte immagine: www.ilsecoloxix.it

giovedì 24 aprile 2014

Hai viaggiato su un treno sporco e in pessime condizioni igieniche? Lo sai che…da oggi puoi ottenere il risarcimento del danno alla salute?

Nel momento in cui il passeggero acquista il biglietto del treno non fa altro che concludere un contratto. La compagnia di trasporto è obbligata, pertanto, a garantire la prestazione venduta secondo correttezza e rispettando gli standard qualitativi e i diritti dell’utenza sanciti, in primo luogo, dalla Costituzione.

Una recente sentenza del Giudice di Pace di Roma (sent. n. 41354/13 - dott. Concettina Cardaci) ha riconosciuto un indennizzo, in via equitativa (e precisamente di € 1.000,00), ad una giovane donna che, per un anno interno, si è dovuta spostare salendo sulla tratta ferroviaria Spoleto – Università di Roma Tre.

Per le precarie condizioni dei vagoni, “immortalate” dalle fotografie degli smartphone, il magistrato ha riconosciuto all’utente l’esistenza del danno non patrimoniale, derivante da inadempimento contrattuale della compagnia dei treni. Questo perché il vettore è sempre tenuto a garantire condizioni accettabili per il trasporto dei propri passeggeri, dovendo rispettare il diritto alla salute imposto dalla Costituzione. Pertanto, scatta un risarcimento “forfettario” per il pendolare costretto a viaggiare su un treno sporco e in pessime condizioni igieniche.

Secondo il tenore letterale della sentenza in esame, affinché si possa ottenere il risarcimento del danno è necessario documentare, con certificato medico, le conseguenze negative sulla salute del passeggero (una su tutte: i servizi igienici non funzionanti, i sedili sporchi e causa di contagi di vario tipo, ecc.).
In tali casi, si legge nel provvedimento in commento, vengono lesi i diritti fondamentali della persona come il diritto alla salute, alla personalità e all’intangibilità della dignità dei cittadini.

martedì 22 aprile 2014

Lo sai che … sono tutti nulli gli atti giudiziari e tributari notificati con le poste private?

La giurisprudenza più recente ha assunto una posizione che rischia di compromettere seriamente la validità di centinaia di migliaia di atti notificati dagli enti locali negli ultimi anni. Enti che, come molti cittadini e contribuenti si saranno accorti, sono soliti far ricorso alle poste private per notificare atti tributari, contravvenzioni o atti giudiziari.

Secondo, infatti, sempre più giudici, è inesistente la notifica eseguita a mezzo delle poste private.

Il principio, qualche mese fa scritto dalla Cassazione con riferimento solo alle cartelle esattoriali, è ora stato esteso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento (sent. n. 382/3/2014) con riferimento a qualsiasi atto giudiziariotributario.

Secondo i giudici campani, la notificazione di atti e di comunicazioni a carattere giudiziario o tributario, deve intendersi eseguita esclusivamente attraverso il servizio reso da “Poste Italiane” e non anche da parte di poste private.

Secondo la sentenza in commento, gli atti di accertamento, in quanto non notificati dal servizio pubblico (o comunque da società abilitata a svolgere un pubblico servizio), sono inesistenti (sanzione ancora più grave della “nullità”) poiché la legge impone che, per la notificazione o la spedizione di un atto, nell’ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, debba essere utilizzato il fornitore del servizio postale universale.

Come recentemente ha fatto notare la Cassazione, in materia di notificazioni eseguite in via diretta a mezzo del servizio postale, si può riconoscere fede privilegiata solo alle attestazioni dell’ufficiale postale, e non invece alle attività poste in essere dall’incaricato di un servizio postale privato.

Fonte immagine: www.indebitati.it

giovedì 17 aprile 2014

“…raccomandato e leccaculo…”. È questa la frase che ho postato su Facebook alcuni giorni fa. Un collega di lavoro minaccia di denunciarmi poiché è convinto che mi stessi riferendo a lui. Può farlo?

Gentile lettore,
Le offese su Facebook, anche se accessibili solo a pochi iscritti e riferite a persone di cui non viene fatto il nome, possono portare a una condanna per diffamazione. Affinchè si configuri il reato non è dunque necessario indicare nome e cognome della persona offesa se questa può essere comunque identificabile dal contesto.

A volte, tentare di essere generici nelle illazioni non salva da una condanna per diffamazione. Lo dovrebbe sapere chi utilizza Facebook e i post sulla propria bacheca per inviare messaggi “cifrati” ai propri rivali. Ma se le allusioni non sono poi così difficili da comprendere e il soggetto a cui si riferisce il post offensivo è identificabile per vie traverse, scatta ugualmente la condanna penale. Ad affermarlo è stata la Cassazione con la sentenza n. 16712/14 del 16.04.14.

Diffamazione online su Facebook: secondo la Suprema Corte, il reato di diffamazione non richiede che la vittima venga individuata con nome e cognome se quest’ultima è facilmente identificabile da un certo numero di persone, per quanto limitato. Insomma, se l’identikit della vittima del reato è di pubblico dominio, anche se individuabile da parte di un numero limitato di persone, non si sfugge dalla condanna.

Non conta, dunque, che il messaggio sia pubblicato in forma impersonale. Affinché, infatti, scatti il reato di diffamazione è sufficiente semplicemente che vi sia: 1) la consapevolezza di pronunciare la frase lesiva della reputazione altrui; 2) la volontà che venga a conoscenza di più persone.


Infine, secondo i giudici, sono da considerarsi offensive – e quindi rientranti nella ingiuria – parole come “raccomandato” e “leccaculo”.

Fonte immagine: www.blog.anso.it

mercoledì 16 aprile 2014

Se acquisto un prodotto e non mi viene rilasciato lo scontrino, oltre al negoziante, rischio di essere sanzionato anch’io?

Fermo restando che per il cliente è sempre conveniente richiedere lo scontrino fiscale per poter usufruire delle garanzie obbligatorie sui prodotti, così come previsto nel codice del consumo, se quest’ultimo viene sorpreso all’uscita del negozio senza scontrino, non è passibile di alcun tipo di sanzione.

L’esclusione della sanzione a carico dell’acquirente è contemplata nell’art. 33, comma 10, decreto legge n. 269 del 30.9.2003, convertito con la legge n. 326 del 24.11.2003, il quale stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L’abrogato comma 6 stabiliva che al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della presentazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da 51 euro a 1.032 euro.

Tale comportamento non può essere punito, anche se, com’è ovvio, il cliente ha il diritto di pretendere il documento perché il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale non è un “optional”, come, purtroppo, si rileva dall’atteggiamento di alcuni operatori che sembrano infastiditi dalla richiesta del documento fiscale.
Per tutte e tali premesse il cliente di un esercizio commerciale che viene sorpreso dagli organi accertatori senza lo scontrino indipendentemente se è stato emesso oppure abbia dimenticato di ritirarlo non è più sanzionabile.

In caso di mancata emissione dello scontrino o emissione per un importo inferiore resta, però, sanzionabile l’esercente fiscalmente inadempiente.
Per essere maggiormente esaustivi mettiamo il caso che al cliente di un negozio venga richiesto lo scontrino e questo risponde che l’ha gettato o lasciato all’interno dell’esercizio commerciale o anche che non gli è stato rilasciato o non l’ha visto.

Indipendentemente dalla risposta il cliente non sarà passibile di alcuna sanzione in quanto il controllo verrà proseguito presso l’esercente.

Sarà l’esercente a dover dimostrare l’effettiva emissione dello scontrino o della ricevuta.

Potrebbe essere utile sapere che il rilievo relativo all’omessa emissione dello scontrino da parte dell’esercente viene documentata con un processo verbale di contestazione in cui si riporteranno anche le dichiarazione del cliente a cui gli accertatori rilasceranno copia. 

Fonte immagine: www.scattidigusto.it

lunedì 14 aprile 2014

Riconosciuto il risarcimento da “stress da fisco”. Di cosa si tratta?

Esiste lo stress da fisco, specie quando l’erario agisce in assenza di qualsiasi ragione. In tali casi, il contribuente va risarcito doppiamente, soprattutto se lo stress è stato causato proprio dalla negligenza dell’Ufficio.

Difatti, nei casi in cui il contribuente si trovi a vivere un vero e proprio calvario per via dell’esecuzione forzata illegittima, avviata dall’Agenzia delle Entrate o da Equitalia, nonostante la chiara illegittimità della stessa, gli possono essere liquidate due diverse fonti di danno (oltre, ovviamente, al rigetto della pretesa dell’amministrazione fiscale):

1) il risarcimento per tutti i danni subìti dall’illegittima pretesa (art. 2043 c. civ.): per esempio, nel caso di ipoteca iscritta su un’immobile, si potrà provare che è sfumato un buon affare connesso a una vendita del bene. Ancora, nel caso di un fermo illegittimo sull’auto, si dovrà dimostrare di non aver potuto lavorare o di essere stati costretti a prendere in noleggio un altro mezzo. Insomma, il risarcimento, in questi casi, scatta per tutte le ovvie le ripercussioni di tipo economico e morali che hanno colpito il cittadino;

2) il risarcimento per lite temeraria: il codice di procedura civile (art. 96 c.p.c.) stabilisce che, se il giudice accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, condanna – su istanza della parte danneggiata – al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente.

I giudici, pertanto, oltre a rifarsi alla generale norma in tema di risarcimento materiale dei danni da fatto illecito [2], hanno voluto riconoscere al contribuente anche un danno morale connesso al “patema d’animo e allo stress” determinati dalla tenace resistenza delle Entrate.

Non va sottaciuto che l’ordinamento prevede, con una legge speciale (art. 59 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602) la possibilità, in capo al debitore-contribuente che si ritiene leso dall’esecuzione attuata illegittimamente dall’agente della riscossione, di richiedere il risarcimento danni nel caso quest’ultimo abbia posto in essere un esecuzione forzata (pignoramento mobiliare, immobiliare o di crediti verso terzi) senza averne diritto e purché l’esecuzione sia stata portata a compimento. Si tratta comuqnue di un’azione residuale.

 In definitiva, il contribuente viene risarcito se l’esecuzione forzata avviata da Equitalia o le misure cautelari come l’ipoteca sono palesemente infondate: oltre al normale risarcimento danno scatta anche la lite temeraria.

Fonte immagine: www.forexinfo.it

venerdì 11 aprile 2014

Doppia truffa per gli automobilisti: prezzi della benzina sproporzionati ed erogatori manomessi. In Italia il 15 % degli impianti è irregolare

Due volte truffati dal prezzo della benzina: è il triste destino dei proprietari di auto di questo ultimo lustro. Vediamo gli aspetti allarmanti.

1) A luglio 2008 il costo del petrolio era di 147 dollari il barile. Oggi il costo del petrolio è sceso a 103 dollari il barile. A fronte di ciò, se a luglio 2008 il prezzo della benzina verde era di 1.522 euro a litro, oggi è salito da 1,799 euro a litro. Posto che la benzina è fatta col petrolio e ci si attenderebbe dunque che, al diminuire del prezzo della materia prima, diminuisca (o quanto meno rimanga stabile) il prezzo del prodotto finito, perché negli ultimi quattro anni è avvenuto l’esatto contrario? Come si spiega l’aumento del prezzo della benzina del 24% se, nello stesso periodo, il costo del petrolio è diminuito del 34%? Il dato inconfutabile è che il costo di questa sproporzione la paga sempre e solo il cittadino.
  
2) A ciò si aggiungono le truffe dei distributori di benzina che non hanno perso il vizio di manomettere gli erogatori. Sono da brivido i risultati dai controlli effettuati della Guardia di Finanza già solo negli ultimi due week end. Su 2.400 distributori controllati, sono state scoperte ben 356 irregolarità. Il che vuol dire che più di un distributore su sette è stato scoperto avere carburate annacquato, aver violato le norme sui prezzi, aver manomesso i sigilli che garantiscono il corretto funzionamento dell’impianto.

In buona sostanza in Italia il 15% degli impianti è irregolare.

Fonte immagine: www.blogdem.it

giovedì 10 aprile 2014

Abogados: non è abuso del diritto acquisire il titolo di legale dove è più facile. È terminata l’udienza alla Corte di Giustizia. Vediamo i dettagli

Ebbene si, non è abuso del diritto acquisire il titolo di legale laddove sia più facile: è questa la tesi sostenuta dall’avvocato generale della Corte di Lussemburgo; non devono essere fermati i praticanti che hanno ottenuto la qualifica all’estero.
  
Non è abuso di diritto dunque la condotta dei praticanti avvocati italiani che scelgono di acquisire il titolo di avvocato di un altro Stato dell’Unione Europea (su tutte Spagna e Romania), per beneficiare di una normativa più favorevole.

A dichiararlo, poco fa, nel corso dell’udienza tenuta dinnanzi alla Corte di Giustizia, è Nils Wah (avvocato generale della Corte). Pertanto, è contrario alle libertà dell’Unione Europea la prassi italiana di rifiutare, ai professionisti che abbiano conseguito il titolo in un altro Paese comunitario, l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo prevista per gli avvocati con qualifica ottenuta all’estero.
  
In parole povere, non si può inibire ai praticanti avvocati di conseguire il titolo all’estero. Per la Comunità Europea è, infatti, assolutamente indifferente che l’aspirante professionista intenda approfittare di una normativa estera più favorevole o che egli presenti la domanda di iscrizione all’albo poco dopo aver ottenuto il titolo professionale all’estero.
  

Il ricorso alla Corte di Lussemburgo era stato sollevato proprio dall’Italia e, in particolare, da un Consiglio dell’Ordine forense marchigiano. Ora, però, tocca ai giudici comunitari emettere la sentenza definitiva, sebbene, statisticamente, il parere dell’Avvocato generale viene spesso condiviso dalla Corte.

Fonte immagine: www.jyhernandezcanut.e.telefonica.net

mercoledì 9 aprile 2014

Lo sai che … con la riforma della legge sul divorzio sarà sufficiente un anno per divorziare e nove mesi se non ci sono figli minori?

La riforma della legge sul divorzio continua il suo corso, prevedendo il cosiddetto divorzio breve.

Dopo numerosi mesi di stallo, il nuovo testo è stato finalmente approvato all’unanimità dalla Commissione Giustizia della Camera. Vengono dunque modificati i tempi di attesa per poter ottenere dal Tribunale, in seguito alla separazione giudiziale o consensuale, il divorzio, o meglio lo “scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

Difatti, l’attuale termine è di tre anni; la riforma riduce tale tetto minimo a un anno se vi sono figli minori; nel caso, invece, in cui non vi siano minori il termine, nelle separazioni consensuali, scende a 9 mesi.

Inoltre, i nuovi termini decorrono dal deposito della domanda di separazione e non, come accade attualmente, dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione.

La riforma prevede che la comunione dei beni si sciolga già nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il giudice autorizza i coniugi a vivere separati.

Se tutto dovesse filare liscio, il testo della riforma della legge sul divorzio dovrebbe approdare alla Camera entro fine maggio, per poi transitare al Senato in tempi brevi.

Fonte immagine: www.femaleworld.it

martedì 8 aprile 2014

Sono stato assunto come dipendente in una ditta. Posso ricoprire, nello stesso tempo, la carica di amministratore di un’altra società?

Gentile lettore,
non esiste alcun limite a che un lavoratore dipendente possa, nello stesso tempo, esercitare anche la carica di amministratore in un’altra società. 

Qualche problemino potrebbe sorgere nel caso in cui le due aziende svolgano la stessa attività; il lavoratore dipendente difatti soggiace all’obbligo di fedeltà, ossia il divieto di svolgere attività in concorrenza con quelle del proprio datore di lavoro (art. 2105 c. civ.).


Pertanto, se l’oggetto sociale tra le due ditte è distinto, il problema non sussiste e non vi sono problemi a svolgere le due attività distinte.

Fonte immagine: www.impresalavoro.eu

lunedì 7 aprile 2014

Il controllore mi ha beccato sul treno senza biglietto e sono stato multato. Cosa rischio se non pago la sanzione?

Gentile lettore, nel caso in cui fosse stato beccato sul treno senza biglietto dal controllore, le conviene pagare la multa senza tergiversare troppo. Chi decide di fare il furbetto rischia di vedersi bloccare l’auto in tempi piuttosto celeri.

Nell’anno 2009, il Ministro dell’Economia “Giulio Tremonti” ha infatti riconosciuto a Trenitalia s.p.a. il potere di ricorrere alla “riscossione coattiva mediante ruolo, dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio a bordo dei propri treni”.

Pertanto, le Ferrovie dello Stato possono riscuotere le sanzioni irrogate a chi viaggia sprovvisto del biglietto, saltando le ordinarie (e più complesse) procedure di accertamento dei crediti (quelle previste dal codice di procedura civile per i crediti tra privati), e avvalendosi invece del più spedito iter della riscossione coattiva mediante ruolo.


Trenitalia potrà, per esempio, ricorrere a strumenti di esecuzione generalmente molto efficaci come il pignoramento presso terzi dello stipendio, della pensione o di tutto il conto corrente. Diversamente, potrebbe scattare anche il fermo amministrativo dell’auto.

Fonte immagine: www.sabvenezialido.com

venerdì 4 aprile 2014

Ho ricevuto diverse multe per alcune infrazioni commesse con l’auto, a me intestata, che ora dovrei rottamare. Sono comunque tenuto a pagarle? Cosa rischio se non le pago?

La rottamazione dell’auto non fa venir meno il dovere, da parte del titolare, di pagare le sanzioni legate a infrazioni del codice della strada commesse con tale vettura.

L’ente titolare del diritto alla riscossione delle sanzioni – generalmente il Comune – potrà agire nei confronti del contravventore eventualmente iscrivendo il fermo amministrativo sulla nuova automobile acquistata dal titolare del mezzo rottamato, non sussistendo alcun obbligo di correlazione tra l’auto con cui sono state commesse le infrazioni e quella su cui va a gravare il fermo.

L’ “arma” preferita dagli enti locali, in tali casi, è proprio il fermo amministrativo, in quanto mezzo di coercizione che si rivela spesso assai efficace.

Fonte immagine: www.iduepunti.it

giovedì 3 aprile 2014

Nel caso di una locazione commerciale si può chiedere la risoluzione del contratto se il conduttore ritarda sempre il versamento mensile dell’affitto? Il conduttore, in tal caso, ha diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale?

Nella locazione di immobile a uso commerciale, il conduttore in ritardo coi pagamenti del canone compie un inadempimento contrattuale. In tali casi, pertanto, il locatore è legittimato a recedere dal contratto a norma degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. Tanto più se questo ritardo nel pagamento sia ripetuto. Non ogni inadempimento, infatti, può portare alla risoluzione del contratto, ma solo quello che il giudice consideri “grave”, il che, per esempio, si verifica quando l’inadempimento sia stato preceduto da altri prolungati e reiterati ritardi.

Costituisce, peraltro, adempimento parziale e insatisfattorio — che il locatore può rifiutare e che può comportare la risoluzione del contratto per morosità — il mancato pagamento dell’aggiornamento Istat del canone previsto da apposita clausola contrattuale.

Sul punto la Cassazione, con sentenza n. 9913/98, ha puntualizzato che obbligazione principale del conduttore è quella del pagamento del canone. Il mancato versamento degli aumenti Istat convenuti costituisce volontario inadempimento, facendo venir meno l’equilibrio del contratto, che, in relazione all’entità delle somme non corrisposte e alla data della loro finale corresponsione, non può ritenersi di scarsa importanza.

Tutte le volte in cui il contratto venga risolto per morosità, al conduttore non compete l’indennità di avviamento.

Tale indennità è pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere, invece, l’indennità è pari a 21 mensilità. La legge stabilisce, infatti, espressamente, che tale indennità non è dovuta nel caso di risoluzione della locazione per inadempimento  o  disdetta  o  recesso  del  conduttore o a una procedura fallimentare.

Fonte immagini: www.ottirid.it

mercoledì 2 aprile 2014

Come si può dimostrare di essere in regola con il pagamento del bollo auto se non si riesce più a trovare la ricevuta del versamento?

Gentile lettore, nulla è perduto. In casi del genere il proprietario del mezzo dovrà tentare, quanto meno, di ricordare dove e in che giorno ha effettuato il pagamento. In tale sede potrà dunque chiedere un duplicato.   In alternativa, se l’automobilista ricorda la data e il circuito di esazione cui ci si era rivolto, ad esempio tabaccherie, Poste o agenzie di pratiche auto, può sperare di far rintracciare il pagamento nei loro portali.

Fonte immagine: www.allaguida.it


martedì 1 aprile 2014

“Auto blu” in vendita. Quali sono i modelli e i prezzi dei gioiellini dismessi dallo Stato?

È partita il 27 marzo la vendita su ebay delle prime auto blu dismesse dallo Stato e durerà fino al prossimo 16 aprile: occhi puntati sulla lista delle vetture e sulle offerte.
  
Le auto blu in vendita ammontano a 151 unità. Tra queste figurano un’Alfa 166 2.4 Jtd con prezzo di partenza richiesto pari ad € 5.000,00, immatricolata nel 2007. In questi giorni verranno messe all’asta 25 vetture alla volta partendo da quelle provenienti dal Ministero dell’Interno. Si arriverà così alle Lancia a partire da € 1.500,00, poi alle Maserati a partire da € 50.000,00.

La scelta è, in realtà, frutto di un decreto legge della spendig review del governo Monti dove si prevedeva che nel “programma per l’efficientamento delle procedure di dismissioni di beni mobili della P.a. possa prevedersi l’impiego di strumenti telematici”.
  
Nel piano di spending review si stabilisce un intervento sulle “auto blu” che, insieme con i tagli alle consulenze, dovrebbe garantire risparmi per 600 milioni nel triennio.

Qual è la situazione negli altri Stati? Nel Regno Unito solo i ministri hanno auto blu ed è previsto un pool di 90 auto per tutto il governo, mentre in Germania il ministero delle Finanze ha appena una decina di macchine di servizio.   L’ipotesi di partenza è di adottare un modello misto tedesco-inglese (auto solo al ministro più un massimo di 5 auto per amministrazione).


Negli ultimi quattro anni le auto blu sono state ridotte di quasi la metà, scendendo a 6.200 unità, mentre le auto di servizio della pubblica amministrazione si attestano nel complesso a 56.000. Secondo i dati del monitoraggio permanente realizzato da FormezPa da quando è stato avviato questo programma, i risparmi finora realizzati ammontano a circa 230 milioni l’anno.