mercoledì 22 gennaio 2014

Sono un insegnate di ruolo ed occasionalmente impartisco lezioni private “in nero” a casa. Come posso regolarizzare questa mia seconda attività? Quali obblighi fiscali avrei?

L’effettuazione di lezioni private in materie scolastiche da parte di un contribuente lavoratore dipendente si deve considerare come lavoro autonomo svolto in modo occasionale (lett. l, comma 1, articolo 67 Tuir) in quanto, per comune esperienza, esso implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.

I compensi conseguiti andranno dichiarati nella sezione II-A del quadro RL di Unico Pf (oppure, in caso di utilizzo del modello 730, nel quadro D, rigo D5, codice 2) e assoggettati a tassazione (mediante imputazione al reddito complessivo posseduto) al netto di tutte le spese inerenti eventualmente sostenute.

Non sono richiesti ulteriori adempimenti formali/sostanziali, soprattutto da parte del committente, cui sono impartite le lezioni private, il quale, non rivestendo la soggettività di sostituto d’imposta non è tenuto ad effettuare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti, diversamente da quanto ipotizzato nel quesito.

Sembra ragionevole ritenere che l’esenzione operi anche nel caso in cui le lezioni siano rese collettivamente a un gruppo di allievi.

Si fa presente, inoltre, che l’attività sarà soggetta alla gestione separata Inps.

Quando le lezioni private diventano attività abituale, l’insegnante di lezioni private è considerato un esercente arti e professioni, diventando soggetto passivo ai fini Iva. In questo caso l’insegnante è obbligato:
a) a chiedere l’attribuzione del numero di partita Iva;
b) a presentare la dichiarazione Iva annuale e assolvere a ogni altro obbligo previsto dalla legge.

In definitiva, per le lezioni private (in materia scolastica o universitaria), se l’attività è occasionale, l’insegnante può limitarsi a consegnare all’allievo una ricevuta in carta semplice. Una seconda copia della ricevuta resta all’insegnante per la dichiarazione dei redditi, da inserire nella voce “altri redditi”. Se invece le prestazioni hanno il carattere della abitualità il lettore deve emettere la fattura in esenzione di Iva. Infine, se l’attività viene posta all’interno di una scuola privata, è necessaria l’apertura della partita Iva.