mercoledì 15 gennaio 2014

Dopo la promessa di matrimonio, la mia futura moglie si è tirata indietro. Posso chiederle un risarcimento?


Gentile lettore, la promessa di matrimonio non è un contratto, pertanto, da essa non sorge l’obbligo di contrarre matrimonio. Una eventuale clausola penale o una caparra pattuita a garanzia dell’adempimento della promessa di matrimonio sarebbe nulla.
 
Nel nostro ordinamento non è neppure ammesso l’utilizzo di norme straniere che consentano un adempimento forzato della promessa di matrimonio, in virtù del principio della libertà del consenso, che è principio di ordine pubblico.
 
L’inadempimento della promessa di matrimonio può essere, tuttavia, fonte di limitata responsabilità e quindi di risarcimento, ma è necessario che la promessa medesima sia stata prestata in forma solenne: ciò si verifica quando essa è reciproca e redatta tramite atto pubblico o scrittura privata, oppure quando risulti nella richiesta delle pubblicazioni matrimoniali. In questo caso, scatta il risarcimento relativo alle spese sostenute e agli impegni assunti in vista del matrimonio. Invece, il mancato adempimento della cosiddetta promessa semplice obbliga solo alla restituzione dei doni.
 
L’azione di restituzione dei doni (art. 80 c. civ.) può essere esercitata entro il termine di un anno dal giorno del rifiuto della celebrazione del matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti; l’azione di risarcimento del danno (art. 81 c. civ.) può essere esercitata entro il termine di un anno dal giorno del rifiuto della celebrazione del matrimonio.
 
doni da restituire come conseguenza dell’inadempimento della promessa di matrimonio sono solo quelli fatti in relazione al matrimonio e non quelli fatti per affetto (sono state considerate, ad esempio, oggetto di restituzione le somme versate per la ristrutturazione della casa).