Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

lunedì 31 marzo 2014

Quali sono le attuali agevolazioni per chi decide di aprire una nuova impresa?

Il D.L. 179/2012 concede definitivamente la possibilità di ottenere incentivi fiscali a coloro che decidono di investire in start up innovative. È questo l’effetto della definitiva approvazione del decreto del ministero dell’Economia che attua la recente riforma del 2012.

In cosa consistono le agevolazioni? 
Le agevolazioni consistono in un risparmio di imposta Irpef Ires in favore di chi effettua un “investimento agevolato”, ossia i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative, nonché gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Il beneficio è riconosciuto sia in sede di costituzione di una nuova impresa, sia in ipotesi di incremento del capitale sociale di una già esistente.

Gli investimenti indiretti sono validi solo se avvengono attraverso intermediari (società di capitali o Oicr) che detengano azioni o quote di start up innovative pari almeno al 70% del valore complessivo degli investimenti risultanti dal rendiconto di gestione (per gli Oicr), ovvero del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie (per le altre società di capitali).

La detrazione di imposta per le persone fisiche è pari al 19% della somma investita, per un importo massimo di 500.000 euro in ciascun periodo di imposta agevolabile.

soggetti passivi Ires hanno, invece, diritto a una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% delle somme conferite, per un importo massimo non superiore a 1,8 milioni di euro. Le percentuali sono elevabili, rispettivamente al 25% e al 27% in presenza di start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (i relativi codici Ateco sono elencati nel decreto).

Il soggetto che decide di investire in start up deve prestare particolare attenzione al settore di riferimento e allo status finanziario dell’impresa destinataria. Tra le cause di esclusione del beneficio, il decreto elenca, infatti, le aziende che operano nel settore delle costruzioni navali, dell’acciaio e del carbone, nonché le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente.

La cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni prima del tempo minimo richiesto dalla norma (due anni), determina la decadenza dai benefici.

I beneficiari delle agevolazioni devono dimostrare, con apposita documentazione, che gli investimenti effettuati riguardino società che possiedono e sono in grado di mantenere nel tempo la qualifica di start up innovativa.

Fonte immagine: www.impresaincorso.it

venerdì 28 marzo 2014

Come posso ottenere l’annullamento del matrimonio? Una volta ottenuto l’annullamento, il vincolo matrimoniale viene sciolto come se non fosse mai esistito?

Gentile lettrice, molto spesso si sente parlare di “annullamento del matrimonio“. In realtà si tratta di un’espressione sbagliata; è più corretto, infatti, parlare di “nullità del matrimonio“.

Qual è il Tribunale competente per decidere sulla nullità del matrimonio?
Per avviare una causa di nullità matrimoniale, i coniugi devono presentare ricorso presso un tribunale ecclesiastico. Sparsi su tutto il territorio italiano, vi sono i tribunali ecclesiastici regionali che sono gli unici ad essere competenti a dichiarare la nullità matrimoniale.

Il coniuge che decide di chiedere la nullità del matrimonio può scegliere di adire il tribunale: 1. del luogo dove fu celebrato il matrimonio; 2. il tribunale del luogo di domicilio dell’attore; 3. il tribunale del luogo di domicilio dell’altro coniuge; 4. il tribunale del luogo dove di fatto si dovrà raccogliere la maggior parte delle prove.

Che efficacia ha la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio?
Una volta che il tribunale ecclesiastico emette la sentenza di nullità del matrimonio, quest’ultima non ha efficacia nello Stato italiano, ma è necessario attivare un ulteriore procedimento detto “delibazione“. Il procedimento di delibazione si svolge dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente, ossia dinanzi alla Corte d’Appello nel cui distretto è compreso il Comune ove fu trascritto il matrimonio concordatario.

Cosa deve dimostrare il coniuge che chiede la nullità del matrimonio?
Il coniuge deve dimostrare che il consenso prestato alla celebrazione delle nozze da parte dell’altro coniuge sia stato in qualche modo viziato.

Quali sono i vizi?
1. Incapacità per carenza di sufficiente uso della ragione
2. Incapacità per difetto di discrezione di giudizio
3. Incapacità per cause di natura psichica
4. Ignoranza circa l’essenza del matrimonio
5. Errore circa l’identità fisica del coniuge o circa sue specifiche qualità
6. Dolo
7. Simulazione del consenso matrimoniale

In estrema sintesi, la sentenza di nullità del matrimonio ottenuta dal Tribunale ecclesiastico non significa che, in automatico, il vincolo matrimoniale venga sciolto come se non fosse mai esistito.
È necessario superare un ulteriore ostacolo: perché la sentenza ecclesiastica abbia efficacia nello Stato italiano è necessario presentare un ricorso, presso la Corte di Appello competente, per la delibazione della sentenza ecclesiastica.

Il ricorso può essere rigettato se i motivi addotti non siano convincenti e non provino che il consenso alla celebrazione delle nozze sia stato grandemente viziato.
Fonte immagine: www.donna.nanopress.it

giovedì 27 marzo 2014

Si può circolare liberamente con un'auto d'epoca? Esistono delle particolari limitazioni?

Il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che costituisce il vigente Codice della Strada, all'art. 60 individua e definisce quelli che sono i veicoli d'epoca, d'interesse storico e collezionistico che, a norma del comma 1° di detta norma, sono anche da considerare come appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche.

Apparentemente per il lettore meno esperto e per i neofiti della materia, non esistono differenze sostanziali tra il veicolo d'epoca e quello di interesse storico o collezionistico, che erroneamente  possono essere considerati alla stessa stregua.
È opportuno dunque chiarire innanzitutto le differenze. 

Sono considerati veicoli d’epoca quelli non iscritti al P.R.A., non possono essere immatricolati, ma possono  essere esclusivamente iscritti in un apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri, poiché destinati alla conservazione in musei o locali pubblici e privati.

Laddove i veicoli d'epoca siano autorizzati alla circolazione in occasione di dimostrazioni, particolari ricorrenze ovvero in tutte le occasioni disciplinate dall'art. 60, comma 3 lettera a), del C.d.S., devono essere muniti di foglio di via e di targa provvisoria rilasciato dall'Ufficio Provinciale del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno. Nell' autorizzazione sono indicati:1. la validità; 2. i percorsi stabiliti; 3. la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal veicolo d'epoca;

Nell'ipotesi in cui un veicolo d'epoca venga sorpreso a circolare fuori dall'itinerario assegnato dal foglio di via, l'agente accertatore procederà a norma dell'art. 99, commi 1 e 4, C.d.S., di cui per il computo della recidiva l'Ufficio o Comando da cui dipende, dovrà far pervenire segnalazione all'ufficio Provinciale del Dipartimento trasporti terrestri che ha rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria di circolazione poiché,  se l'infrazione in specie è perpetrata  con lo stesso documento per un numero di volte superiore a tre, viene disposto il sequestro del veicolo d'epoca ai fini della confisca adottando le procedure di cui all'art. 213 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni.

Al contrario, per i veicoli d'interesse storico o collezionistico è prevista dal citato art. 60 del C.d.S. una regolamentazione diversa rispetto ai veicoli d'epoca.
 
Infatti tali veicoli, per essere considerati d'interesse storico o collezionistico devono: 1. essere stati costruiti o assemblati da almeno 20 anni; 2. essere iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI; 3. essere registrati al P.R.A.; 4. essere immatricolati presso il D.T.T..
 
I veicoli d'interesse storico o collezionistico possono circolare liberamente sulle strade, senza subire alcuna limitazione per quanto attiene allo spazio ed al tempo, purché  le originali caratteristiche ed i dispositivi di equipaggiamento siano tenuti in perfetta efficienza e conformi a quanto previsto dal C.d.S. per numero e presenza.


I veicoli d'interesse storico o collezionistico che hanno raggiunto il trentesimo "anno di età" in virtù e con le modalità stabilite dalla Legge 549/95, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione.

mercoledì 26 marzo 2014

Una banca può rifiutarsi di cambiarmi un assegno solo perché non ho un conto corrente presso la stessa banca?

Benché l’art. 33 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736 disponga che ogni assegno bancario debba essere pagato a vista, cioè presentandolo semplicemente allo sportello, capita, molto spesso, che le banche oppongano resistenza all’immediato cambio del titolo in denaro. Ciò accade, in particolare, quando la filiale non conosca personalmente il presentatore dell’assegno o, ancora più spesso, se quest’ultimo non abbia aperto un conto corrente.

Qual è la ragione? In sostanza, la ragione di tale precauzione risiede nel fatto che la banca è responsabile direttamente se paga l’assegno a una persona non legittimata a riscuoterlo. È bene precisare che il prenditore ha diritto di ricevere il denaro.

Pertanto, a tutto voler concedere, il cassiere della banca dovrà chiedere un documento di colui che si presenta per l’incasso e farne fotocopia ed, eventualmente, accertare telefonicamente con il traente se l’assegno è stato da quest’ultimo realmente emesso in favore del presentatore.

Ricordiamo che l’assegno bancario altro non è che un ordine di pagamento scritto con il quale il cliente – traente – chiede alla banca di versare una somma a un terzo – beneficiario o prenditoreVa compilato indicando data luogo di emissione, importobeneficiariofirma. Se l’assegno è privo anche di una sola delle informazioni necessarie, la banca può rifiutare di pagarlo.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono indicare nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Fonte immagine: www.antibanca.it

martedì 25 marzo 2014

Lo sai che … anche le minacce, gli atti di disprezzo e le umiliazioni rientrano nel novero dei “maltrattamenti in famiglia”?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 44700 del 6.11.2013) ha chiarito che il reato di maltrattamenti in famiglia non si configura solo nel caso di percosse e lesioni, e dunque di violenze fisiche, ma il suddetto crimine ricorre anche nel caso in cui la vittima subisce ingiurie, minacce, privazioni o umiliazioni.

Vi rientrano pertanto tutti gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità della persona che diventino vere e proprie sofferenze morali, quando animate da una volontà di vessare il soggetto passivo

Il reato si considera consumato e perfezionato con l’ultima di tale serie di atti, pur se protrattisi successivamente alla separazione dei coniugi. Per la sua configurazione il reato richiede una serie abituale di condotte che possono estrinsecarsi in atti lesivi dell’integrità psicofisica, dell’onore, del decoro o di mero disprezzo e prevaricazione del soggetto passivo, attuati anche in un arco temporale ampio, ma entro il quale possono essere individuati come espressione di un costante atteggiamento del reo di maltrattare o denigrare il soggetto passivo.

Oltre a ciò, una successiva sentenza (n. 2326 del 20.01.2014) ha chiarito che fatti occasionali ed episodici, pur penalmente rilevanti in relazione ad altre figure di reato (ingiurie, minacce, lesioni), determinati da situazioni contingenti (ad esempio, rapporti interpersonali connotati da permanente conflittualità) e come tali non suscettibili di essere inquadrati in un una cornice unitaria, non rientrano nel reato di maltrattamenti in famiglia.

Fonte immagine: www.ilrestodelcarlino.it

venerdì 21 marzo 2014

Hai parcheggiato nelle strisce blu ed è scaduto il ticket? Non preoccuparti, da oggi non sarai più multato. A chi verrà beccato con il ticket scaduto potrà essere chiesta solo l'integrazione del pagamento

Ormai non vi sono più dubbi. Coloro che parcheggiano nelle strisce blu eccedendo la fascia oraria per la quale è stato pagato il ticket del parcheggio non violano alcuna norma del Codice della Strada. In buona sostanza, qualora scada il famoso “grattino” non vi sono norme per punire l’automobilista. Quanto affermato è stata dichiarato in questi giorni dal sottosegretario alle Infrastrutture, Umberto Del Basso Caro, dinnanzi alla Commissione Trasporti della Camera.

Vengono definitivamente confermate le molteplici sentenze di giudici di pace favorevoli ai multati e vengono smentite la Cassazione (sent. n. 23543/2009) e la Corte dei Conti del Lazio (sent. n. 888/2012), che ammettevano la sanzione.  In seguito, sia il Ministero degli Interni che delle Infrastrutture hanno ripreso l’orientamento a favore dell’annullamento delle multe.

Infatti, gli artt. 7, comma 14, e 157, comma 6 del Codice della Strada prevedono espressamente sanzioni solo per chi non espone il ticket che dimostra l’avvenuto pagamento. L’insufficienza del versamento è punibile solo nei pochi casi in cui la sosta è permessa per un periodo limitato. 

Invece, a chi viene beccato con un ticket scaduto si può chiedere solo di integrare il pagamento. L’unica penalità che potrebbe scattare sarebbe quella eventualmente prevista dal Comune, nel caso abbia predisposto un regolamento al riguardo.

Si tratterebbe, infatti, di un illecito civile e non amministrativo: in pratica, non esistono norme, e quindi multe, per punire chi dimentica di andare a rinnovare il ticket. Sarebbe pertanto opportuno che le forze dell’ordine si adeguino al nuovo orientamento, anche perché, costringere il cittadino ad effettuare un ricorso contro tali sanzioni significherebbe costringere gli eventuali trasgressori a un’operazione antieconomica: chiedere l’annullamento al giudice di pace, infatti, è più costoso che pagare la multa.

Fonte immagine: www.gabblog.it

giovedì 20 marzo 2014

Ho scoperto che mio marito intrattiene relazioni extraconiugali via chat su Facebook e su Whatsapp. La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione?

Il mondo oramai si muove in rete. Internet ha comportato una vera e propria rivoluzione a livello globale ed ha cambiato il modo di comunicare. La proliferazione di nuove forme di comunicazione ha creato sì vantaggi alla collettività, ma anche numerosissime problematiche, finanche di natura matrimoniale.

È lecito dunque chiedersi fin dove una relazione coltivata solo virtualmente possa essere considerata, per la legge, un vero e proprio tradimento se consumata in costanza di matrimonio. E dunque, nel caso in cui il coniuge viene scoperto a chattare su internet gli si può imputare la responsabilità della separazione?

Una sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 8929 del 12.04.2013), in merito, ha sancito che, in tema di addebito della separazione, la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione a quest’ultimo, non solo quando si sostanzi in un adulterio vero e proprio (dai connotati “fisici”), ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.

Insomma, non è necessario il rapporto carnale per potersi parlare di violazione dell’obbligo della fedeltà, ma è sufficiente anche che il comportamento del coniuge sia inequivocabilmente tale da far sorgere dei seri dubbi di infedeltà.

Al contrario, la stessa Cassazione, sostiene che non fa scattare la responsabilità un semplice scambio interpersonale, extraconiugale, platonico, anche se si concretizza in contatti telefonici o via internet, purché non sia connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale. Esso, infatti, non può considerarsi il frutto di una relazione sentimentale adulterina o, comunque, tale da suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale. Pertanto, se non vi è coinvolgimento sentimentale non c’è adulterio.

Fonte immagine: www.gazzenda.gazzetta.it

mercoledì 19 marzo 2014

L’auto che mi precedeva ha frenato bruscamente per evitare di impattare un cane che attraversava la carreggiata. Ho frenato di colpo, ma non ho potuto evitare di tamponarla. Chi è responsabile?

Gentile lettore, la colpa è ascrivibile ad entrambi i conducenti al 50 %, anche se il sinistro è stato chiaramente provocato dalla brusca frenata del danneggiato.

È bene precisare però che colui che tampona può uscire indenne da colpe se dimostra che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. In altre parole, egli deve riuscire a provare – cosa tutt’altro che facile – di aver tenuto una velocità consona ai luoghi e le distanze di sicurezza.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 6193 del 18.03.2014) ha sancito che: a) in caso di tamponamento puro e semplice, la responsabilità è di chi tampona, salvo che questi riesca a dimostrare di non avere colpe; b) se l’urto è stato determinato a causa della frenata del veicolo davanti, nel caso in cui il tamponante riesce a dimostrare di aver tenuto una velocità consona al traffico e le distanze regolamentari, la responsabilità sarà tutta dell’auto davanti; al contrario, se il tamponante non riesce a dimostrare quanto sopra, si applica una presunzione di colpa al 50%.

In generale, il conducente di un veicolo deve essere sempre in grado di garantire l’arresto tempestivo del proprio mezzo, evitando collisioni con quello che sta davanti: il che vuol dire tenere una velocità adeguata al traffico e rispettare una idonea distanza di sicurezza dal veicolo che precede. 

In definitiva, si applica il concorso di colpa per chi tampona anche se il sinistro è provocato dalla brusca frenata del danneggiato.

lunedì 17 marzo 2014

È sempre punita la contraffazione dei prodotti? Vi sono dei casi in cui non lo è? Vediamo i dettagli

Il commercio di prodotti contraffatti (art. 474 del codice penale) è punito solo quando la merce falsificata sia riprodotta così bene da risultare difficilmente distinguibile dagli originali, inducendo il consumatore in errore.
  
Non è punibile penalmente, invece, la contraffazione grossolana palesemente riconoscibile ad occhio nudo, senza necessità di compiere indagini sull’originale e la qualità delle merci: quella cioè di un falso così evidente da non poter ingannare nessuno.

Una sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 42106 del 29.10.2012) ha sancito che lo scopo della legge penale che tutela dalla contraffazione è, infatti, quella di tutelare la “fede pubblica”, ossia l’affidamento dei consociati nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.


In definitiva, quando la falsificazione non sia idonea a trarre in inganno i consumatori – ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e, quindi errore, circa l’origine e la provenienza del prodotto – non si può neanche parlare di reato.

Fonte immagine: www.ivg.it

venerdì 14 marzo 2014

Il mio datore di lavoro non fa altro che denigrarmi dinnanzi ai colleghi e alla clientela. Voglio denunciarlo e chiedergli un risarcimento. Cosa devo fare?

Il lavoratore che subisce il mobbing da parte del proprio datore di lavoro (e/o dei colleghi) può denunciare le condotte vessatorie in Tribunale e ottenere il risarcimento del danno.

La Cassazione, con sentenza n. 898 del 17 gennaio 2014, ha sancito che ai fini del risarcimento è però necessario provare l’esistenza di determinati comportamenti persecutori e offensivi, reiterati nel tempo, che siano stati la causa effettiva di un danno psicologico, di sofferenze morali o stress sul luogo di lavoro 

Il lavoratore mobbizzato deve provare in particolare:

1) I comportamenti illeciti: una serie di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere con intento vessatorio nei propri confronti. Non basta però provare un atteggiamento isolato da parte del datore o dei colleghi, ma è necessaria una condotta vessatoria reiterata, cioè prolungatasi in un arco temporale medio-lungo in modo da creare un ambiente di lavoro ostile e invivibile.

2) Il dannoossia una lesione della salute o della propria personalità: è necessario provare con dichiarazioni testimoniali, ma ancora più efficacemente con perizie e certificati medici, che la condotta mobbizzante del datore o dei colleghi ha provocato un danno alla propria salute psico-fisica.

3) Il rapporto di causa/effetto: ossia bisogna dimostrare che è proprio dalla condotta del datore (o dei colleghi) che è derivato il danno all’integrità psico-fisica (e non quindi da altri fattori). Affinché possa essere accertato il danno da mobbing è necessario provare lo stretto legame causale tra condotte vessatorie e danno.

Dunque, è necessaria la prova di tutti questi requisiti (condotta vessatoria, danno e nesso causale) affinché si possa parlare di mobbing e riconoscere al soggetto danneggiato il risarcimento del danno biologico (inteso, appunto, come danno alla salute psico-fisica e quindi anche danno morale ed esistenziale).

I comportamenti vessatori come possono essere provati e dimostrati in giudizio?

Gli strumenti a disposizione del lavoratore sono innanzitutto le testimonianze dei colleghi o di chi, essendo presente sul luogo di lavoro, è in grado di dichiarare l’evidenza del mobbing. Assumono valore rilevante tutte le possibili comunicazioni tra il dipendente vessato e l’autore del mobbing: per esempio, emailletteresms dal cui contenuto si evince l’intento di persecuzione psicologica (per esempio frasi offensive o intimidatorie).

Pertanto, chi subisce il mobbing ha un onere della prova particolarmente complesso. È quindi necessario essere sicuri di avere a disposizione abbastanza elementi probatori prima di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.

 Fonte immagine: www.ciam-mobbing.it

giovedì 13 marzo 2014

È lecito registrare una conversazione tra presenti con il cellulare? In che modo può essere utilizzata, come prova, all’interno di un processo?

Sempre più spesso si usa registrare le conversazioni tra presenti per precostituirsi prove e tutelare i propri diritti, complice anche la facilità con cui tutto ciò è reso possibile dai moderni mezzi tecnologici. Ma è lecito? E, soprattutto, è utilizzabile in un eventuale processo? Vediamo cosa prevede la legge al riguardo.

1) Le registrazioni non sono intercettazioni: è bene precisare innanzitutto che una registrazione fatta da un privato è una cosa distinta dall’intercettazione (le quali possono essere disposte solo dal giudice con un provvedimento motivato che le autorizza. In questo caso, tutti i soggetti captati sono all’oscuro di essere registrati). Si tratta, dunque, di due concetti distinti e regolati in modo diverso.

2) Quando sono considerate lecite le registrazioni?: è lecito registrare una conversazione tra presenti purché essa non avvenga tra le mura della privata dimora del soggetto registrato ignaro. Infatti, se la registrazione avviene nella dimora del soggetto registrato, all’oscuro di ciò, oppure in altro luogo privato di pertinenza dello stesso (per esempio, l’abitazione del compagno), la registrazione costituisce reato, ai sensi dell’art. 615 bis cod. pen. (illecita interferenza nell’altrui vita privata)

Attenzione però: il membro di una conversazione è sempre abilitato a registrarla, in quanto il delitto “scatta” nel momento in cui a registrare la conversazione è un terzo. Al contrario, è sempre lecita la registrazione all’interno dell’abitazione del soggetto registrante oppure in qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso. Secondo la Cassazione (sent. n. 18908 del 13.05.2011), infatti, “chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata” 

3) Utilizzo nel processo penale: la registrazione avvenuta nel rispetto delle suddette regole è utilizzabile all’interno del processo penale. In altre parole, chi voglia ottenere la punizione di un altro soggetto, colpevole di aver commesso un reato, oppure dimostrare in un processo, in cui egli stesso è parte, una determinata circostanza, può utilizzare la registrazione eseguita, anche da altri nel suo interesse, e presentarla al giudice penale.
All’interno del processo penale, la registrazione costituisce prova documentale e pertanto è liberamente valutabile dal giudice.


4) Utilizzo nel processo civile: anche nel processo civile si può usare una registrazione. Ma l’efficacia di prova che tali registrazioni hanno è molto limitata. Infatti la registrazione costituisce prova solo a condizione che la parte contro cui essa è prodotta non la contesti espressamente. Se dunque la controparte disconosce che i fatti che tali riproduzioni vogliano provare e contesta che tali fatti siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse, la registrazione non vale più come prova.

mercoledì 12 marzo 2014

Italicum: come funziona la nuova legge elettorale e quali sono le differenze rispetto al Porcellum

Si era partiti con il Mattarellum, in voga dal 1994 al 2001, per passare poi al Porcellum, utilizzato dal 2006 al 2013. Entrambi i sistemi elettorali sono stati utilizzati in tre differenti tornate elettorali: il Mattarellum in occasione delle elezioni del 1994, 1996 e 2001; il Porcellum per le elezioni del 2006, 2008 e 2013.

Il nuovo sistema elettorale porta anch’esso un nome originale: l’Italicum. Questa la denominazione alla quale dovremmo iniziare ad abituarci dopo aver sentito e risentito negli ultimi anni la parola ‘Porcellum’ ripetuta all’infinito.
  
L’Italicum: nome scelto dallo stesso Renzi , ha come base il modello elettorale spagnolo, con rivisitazioni e correzioni. L’Italicum è un sistema proporzionale, esattamente come il Porcellum: il calcolo finale dei seggi avviene su base nazionale e non provinciale, come invece accade per il modello spagnolo dal quale si è partiti. Ciò per evitare di tagliare i partiti più piccoli che, con un calcolo su base provinciale, rischierebbero di essere tagliati fuori del tutto. 

Soglie di sbarramento: per evitare che l’influenza dei partiti minori sia eccessiva generando l’ingovernabilità, si è deciso di puntare su soglie di sbarramento piuttosto alte. L'ingresso in Parlamento viene precluso a chi non supera un minimo di voti. Per i partiti che si presentano al di fuori delle coalizioni (come ha fatto M5s), c'è una soglia molto alta, l'8 %. Per i partiti che si presentano in una coalizione, lo sbarramento è al 4,5%. Anche le coalizioni dovranno superare una soglia del 12%. Sono previsti meccanismi per garantire la presenza delle minoranze linguistiche. Nel Porcellum, lo ricordiamo, la soglia da superare per l’ottenimento di seggi alla Camera era del 4% dei voti nazionali per quello che riguarda i singoli partiti, e del 10% per le coalizioni


Premio di maggioranza e doppio turnola nuova legge per la Camera, come il Porcellum, è un sistema proporzionale con un premio di governabilità che assicura la maggioranza assoluta al partito o alla coalizione vincente. Per ottenere il premio bisognerà aver superato la soglia del 37% dei voti. Il premio è fissato al massimo al 15%, così da permettere al vincitore di raggiungere ma non superare il tetto dei 340 seggi (pari al 55%).  Tornando all’Italicum, anche questo sistema prevede un premio di maggioranza; se nessuno supera la soglia del 37%, i primi due partiti o coalizioni si sfidano in un doppio turno per l'assegnazione del premio. Il vincitore ottiene 327 seggi, i restanti 290 vanno agli altri partiti (restano fuori dal conteggio i deputati eletti all'estero).


Ancora liste bloccatealtro aspetto da affrontare è quello relativo alle liste bloccate. Come per il Porcellum, quello delle liste bloccate è stato per anni un refrain utilizzato da chi lamentava la scarsa democrazia del sistema elettorale studiato da Calderoli (il Porcellum per l’appunto); con le liste bloccate l’elettore non può scegliere di sua spontanea volontà chi votare, ma deve orientare il proprio voto senza la possibilità di indicare preferenze di nomi, basandosi su una lista di nominati. Lista stilata dal partito, che dunque ha potere di scelta su chi mandare in Parlamento.
Un sistema non proprio altamente democratico, dato che non consente di scegliere liberamente da chi farsi rappresentare, e che in questi anni di dibattito sulla legge elettorale era stato spesso indicato come primo cambiamento necessario per la futura legge. L’obiezione non sembra essere stata recepita e, probabilmente, l’Italicum poggerà anch’esso su liste bloccate. L'Italia sarà divisa in un massimo di 120 collegi plurinominali (coincidenti all'incirca con le province), in ciascuno dei quali vengono eletti da 3 a 6 deputati. Ciascun partito presenta brevi liste bloccate, senza possibilita' per gli elettori di esprimere preferenze. 

È bene ricordare altresì che, lo scorso dicembre, la Corte Costituzionale, al termine di una lunga Camera di consiglio, aveva infatti bocciato il Porcellum su due punti sottoposti al vaglio di costituzionalità: il premio di maggioranza e, per l’appunto, la mancanza delle preferenza che non dava libertà di scelta ai cittadini. Fattore, quest’ultimo, che evidentemente fa molto comodo alla classe politica

Candidature in più collegi
sarà possibile per i singoli candidati, presentarsi in 8 collegi diversi.

Collegi disegnati dal governo:
 Il Governo è delegato a ridisegnare i collegi elettorali, entro 45 giorni, sulla base dei criteri indicati dalla legge.


Il Senatola versione definitiva dell'Italicum approvato dalla Camera non detta norme per il Senato, nella prospettiva di una sua abrogazione. Questa soluzione è stata chiesta dalla minoranza del Pd e da Ncd, per allontanare le elezioni anticipate. Se queste si dovessero concretizzare, per il Senato si voterebbe con il "Consultellum", il sistema risultante dalla sentenza della Corte costituzionale che ha abrogato il Porcellum: un proporzionale puro con preferenza. 

Fonte immagine: www.tg24.sky.it