martedì 11 marzo 2014

Sono un datore di lavoro e verso lo straordinario “in nero” ad alcuni miei dipendenti. Cosa rischio?

Se il datore di lavoro versa in nero lo straordinario ai suoi dipendenti, senza cioè inserirlo in busta paga, rischia di incappare in una doppia sanzione. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la nota n. 2642 del 6.02.2014.

La legge impone al datore di lavoro due obblighi ben definiti in materia di busta paga:

1) L. 4/1953, art. 1 e 3 dispone, da un lato, di consegnare al lavoratore, quando gli corrisponde la retribuzione, un prospetto paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome, la qualifica professionale, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione, con indicazione delle trattenute operate. Ciò consente al lavoratore di verificare gli elementi che compongono la retribuzione e le trattenute effettuate dal datore di lavoro;

2) dall’altro lato, l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 66/2003 dispone che le ore di lavoro straordinario devono essere non solo calcolate a parte ma anche compensate con le maggiorazioni retributive indicate dai contratti collettivi di lavoro.Ciò al fine di consentire al dipendente il controllo che le ore di straordinario indicate in busta paga corrispondano a quelle da lui svolte e che queste siano state calcolate con la maggiorazione contrattualmente prevista.

Quali sono le sanzioni previste?
L’art. 5, comma 5, del D.lgs. 66/2003 dispone che se il datore di lavoro conteggia lo straordinario nella retribuzione che eroga al lavoratore, ma senza evidenziarlo “a parte” nel prospetto paga, e/o non applica la maggiorazione corretta, è punito con la sanzione amministrativa che va da 25 a 154 euro. (Se il comportamento illecito è riferito a più di cinque lavoratori o si verificato nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione va da 154 a 1.032 euro).

Se, invece, il datore di lavoro paga lo straordinario “fuori busta”, consegnando quindi al dipendente una prospetto paga infedele è soggetto alla sanzione amministrativa che va da un minimo di 125 a un massimo di 770 euro.

Fonte immagine: www.gazzettadellavoro.it