lunedì 17 marzo 2014

È sempre punita la contraffazione dei prodotti? Vi sono dei casi in cui non lo è? Vediamo i dettagli

Il commercio di prodotti contraffatti (art. 474 del codice penale) è punito solo quando la merce falsificata sia riprodotta così bene da risultare difficilmente distinguibile dagli originali, inducendo il consumatore in errore.
  
Non è punibile penalmente, invece, la contraffazione grossolana palesemente riconoscibile ad occhio nudo, senza necessità di compiere indagini sull’originale e la qualità delle merci: quella cioè di un falso così evidente da non poter ingannare nessuno.

Una sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 42106 del 29.10.2012) ha sancito che lo scopo della legge penale che tutela dalla contraffazione è, infatti, quella di tutelare la “fede pubblica”, ossia l’affidamento dei consociati nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.


In definitiva, quando la falsificazione non sia idonea a trarre in inganno i consumatori – ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e, quindi errore, circa l’origine e la provenienza del prodotto – non si può neanche parlare di reato.

Fonte immagine: www.ivg.it