mercoledì 26 marzo 2014

Una banca può rifiutarsi di cambiarmi un assegno solo perché non ho un conto corrente presso la stessa banca?

Benché l’art. 33 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736 disponga che ogni assegno bancario debba essere pagato a vista, cioè presentandolo semplicemente allo sportello, capita, molto spesso, che le banche oppongano resistenza all’immediato cambio del titolo in denaro. Ciò accade, in particolare, quando la filiale non conosca personalmente il presentatore dell’assegno o, ancora più spesso, se quest’ultimo non abbia aperto un conto corrente.

Qual è la ragione? In sostanza, la ragione di tale precauzione risiede nel fatto che la banca è responsabile direttamente se paga l’assegno a una persona non legittimata a riscuoterlo. È bene precisare che il prenditore ha diritto di ricevere il denaro.

Pertanto, a tutto voler concedere, il cassiere della banca dovrà chiedere un documento di colui che si presenta per l’incasso e farne fotocopia ed, eventualmente, accertare telefonicamente con il traente se l’assegno è stato da quest’ultimo realmente emesso in favore del presentatore.

Ricordiamo che l’assegno bancario altro non è che un ordine di pagamento scritto con il quale il cliente – traente – chiede alla banca di versare una somma a un terzo – beneficiario o prenditoreVa compilato indicando data luogo di emissione, importobeneficiariofirma. Se l’assegno è privo anche di una sola delle informazioni necessarie, la banca può rifiutare di pagarlo.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono indicare nome o ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Fonte immagine: www.antibanca.it