Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

mercoledì 28 maggio 2014

Come vanno utilizzati Facebook, Instagram e Whatsapp? Ecco la recente guida pubblicata dal Garante della Privacy.

Il Garante della Privacy ha recentemente pubblicato una guida dedicata a tutti, con una serie di precauzioni per utilizzare con la massima protezione possibile Facebook e altri social network. La guida contiene alcuni consigli contro abusi illegittimi dei dati personali, invasioni nella sfera privata di minori e famiglie, furti di identità e trappole del web. Quali sono, dunque, le linee guida da seguire?

  • 1. Non c’è separazione tra “vita on line” e “vita off line”: tutto quello che pubblichiamo sui social (post, link, immagini) può avere effetti, anche ritardati nel tempo, sui nostri rapporti familiari, di amicizia, di lavoro ecc. 
  • 2. Il web è un luogo nel quale vigono molteplici norme: si applicano sia quelle penali che quelle a tutela della privacy; attenzione a non commettere reati di diffamazione, ingiuria, violazione del diritto all’immagine ecc. L‘anonimato o il profilo falso non servono ad evitare di essere scoperti poiché le autorità possono comunque  risalire al colpevole delle violazioni.  
  • 3. Quando entriamo in un social network perdiamo il controllo sui nostri dati personali: questi possono essere presi dai nostri contatti, dai gruppi ai quali ci iscriviamo, dalle pagine fan e così monitorati, rielaborati, diffusi anche a distanza di anni; meglio inserire meno informazioni possibili sul proprio profilo utente.
  • 4. Prima di pubblicare foto in cui sono presenti nostri amici, meglio chiedere prima il loro consenso per evitare di ledere la loro privacy, immagine o reputazione.  
  • 5. Riflettere bene prima di inserire on-line dati segreti o di cui non vogliamo la diffusione (per esempio dati riguardanti la salute). In caso di abusi e violazioni della privacy fare una segnalazione al Garante della Privacy e alle altre autorità competenti affinché possano intervenire.  
  • 6. Sul web non è tutto gratis: molte offerte di servizi o iscrizioni a blog, social network, siti ecc. sono apparentemente gratuite. In realtà le paghiamo con i nostri dati personali, anziché col denaro; dati personali che vengono poi “venduti” dai gestori dei social alle aziende interessate a scoprire che tipo di consumatori siamo e come “gestirci” sul mercato.  
  • 7. Tra i nostri contatti abbiamo diversi livelli di conoscenze, dagli amici stretti ai semplici conoscenti. Meglio cautelarsi riservando la visione delle nostre informazioni personali, foto e post ai soli contatti più vicini.
  • 8. Non fare uso eccessivo della geolocalizzazione: nella vita reale non saremmo tentati di dire sempre a tutti dove siamo e con chi proprio per proteggere la nostra privacy.  
  • 9. Navigare sicuri con semplici precauzioni: 1) aggiornare sempre l’antivirus dello smartphone; 2) utilizzare password diverse per ogni social, posta elettronica e gestione del conto corrente online; 3) mai inserire dati personali nel nickname.  
  • 10. Prestare attenzione agli indirizzi internet abbreviati pubblicati sui social network (per esempio url tipo t.co, bit.ly oppure goo.gl) verificando che non conducano a siti fasulli usati per rubare i dati o far scaricare programmi con virus. 
  • 11. Leggere sempre con attenzione le condizioni d’uso dei social, blog o siti a cui ci iscriviamo: è importante conoscere i propri diritti, le regole sulla privacy, l’utilizzo dei dati personali, le regole in caso di disattivazione e cancellazione del profilo. 

L’Authority ricorda che i migliori difensori della nostra privacy siamo innanzitutto noi stessi!

lunedì 26 maggio 2014

Il mio datore di lavoro può impormi ore di lavoro straordinario?

Gentile lettore,
un vecchio R.D.L. del 1923 (art. 5, R.D.L. n. 692 del 15.03.1923) ed i contratti collettivi stipulati dai sindacati e dai rappresentanti degli imprenditori delle singole categorie disciplinano la materia dell’orario di lavoro

Al riguardo, la normativa dispone che il datore di lavoro, quando ve ne sia la necessità, e sempre che non sia possibile procedere alla assunzione di nuovo personale, può saltuariamente richiedere che venga effettuato del lavoro straordinario che non superi le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Va precisato che può chiedere ma non imporre. La paga oraria per il lavoro straordinario deve essere superiore del 10% rispetto a quella ordinaria.

Contrariamente a quanto disposto dal R.D.L. del 1923, tuttavia, molti contratti collettivi prevedono l’obbligatorietà del lavoro straordinario, al quale, quindi, il lavoratore non si può sottrarre, salvo che non vi sia un giustificato motivo.

Dunque, nel caso di ore di lavoro straordinario, il datore ha l’obbligo di retribuirle secondo le maggiorazioni previste nei contratti collettivi. In tal caso, il dipendente troverà le apposite voci conteggiate nella busta paga. Qualora, invece, ciò non avvenisse, il lavoratore potrà rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato che effettuino i dovuti conteggi per verificare il diritto a differenze retributive. In tal caso, sarà necessario inviare una lettera di diffida al datore di lavoro e, se del caso, investire anche la Direzione Provinciale del Lavoro, con un tentativo di conciliazione, prima di procedere al ricorso in tribunale.

venerdì 23 maggio 2014

Elezioni Europee 2014: guida pratica al voto. La novità? Le tre preferenze saranno ritenute valide solo se si sceglierà almeno un candidato di sesso diverso dagli altri due.

Negli Stati membri dell'Ue dal 22 al 25 maggio si svolgono le consultazioni per eleggere 751 deputati del parlamento europeo che rimarranno in carica per cinque anni. In Italia domenica 25 è anche il giorno delle amministrative dove il voto è previsto in 4.087 Comuni e in due Regioni, Abruzzo e Piemonte. Le europee sono l'unica occasione in cui i cittadini Ue vengono consultati per eleggere i rappresentanti delle istituzioni comunitarie.

Un voto utile per tutti: le campagne elettorali sono state tutte nazionali e si è parlato poco e male dell'Europa; in realtà si tratta di elezioni importanti per diverse ragioni, in primis per il fatto che ormai è sempre più radicata fra gli Stati la consapevolezza dell'importanza di avere una voce all'interno dell'Ue, anche perché le dinamiche sociali ed economiche e la politica interna dei singoli Paesi è sempre più intrecciata a quella comunitaria. La nuova maggioranza politica che emergerà dalle elezioni, inoltre, contribuirà a formulare la legislazione europea per i prossimi cinque anni in settori che spaziano dal mercato unico alle libertà civili
.

Forte paura per la bassa affluenza: cinque anni fa l'affluenza era stata del 43% e stavolta la percentuale potrebbe essere anche più bassa, complice la disinformazione di molti cittadini e la scarsa attenzione all'Europa.

In Italia urne aperte domenica 25 maggio 2014 dalle ore 7 alle ore 23. Circa 50 milioni di italiani chiamati al voto: l'elettore riceverà un'unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l'Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l'Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l'Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l'Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l'Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Fino a tre preferenze: sempre per le europee, il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza che devono essere espressi esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. E qui sta la prima novità delle Europee italiane: nel caso si esprimano tre indicazioni dello stesso genere sessuale (per esempio, solo candidati maschi), la terza sarà annullata durante lo scrutinio. Dunque, sarà possibile indicare tre preferenze valide solo se si sceglierà almeno un candidato di sesso diverso dagli altri due.

Buon voto a tutti!!!


mercoledì 21 maggio 2014

Lo sai che … da quest’anno puoi usufruire di un “bonus” per l’acquisto di mobili? Vediamo come funziona

Gentile lettore, finalmente è legge il “decreto casa”.
Ieri 20 maggio 2014, alla Camera, è giunta l’approvazione definitiva del “decreto casa”; la scadenza per lo sgravio è fissata alla fine di quest’anno, ma la norma consente di recuperare, entro massimali prestabiliti, anche le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013.

1. Detrazione Irpef del 50%: la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di arredi non sarà più legato all’ammontare della ristrutturazione e potrà, eventualmente, anche superarlo.

2. Come funziona il nuovo bonus?: la prima condizione è che sia in corso una ristrutturazione edilizia, per la quale siano state chieste detrazioni. Coloro che ne fruiscono potranno richiedere anche lo sconto del 50% per le ulteriori spese, documentate e sostenute appunto dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici, come frigoriferi e lavatrici, in classe non inferiore alla A+ e forni di classe A. Dovrà trattarsi di mobili nuovi.

3. Limiti e condizioni : a) per la ristrutturazione resta fermo il limite massimo di spesa di 96.000,00 €; b) per il bonus mobili il tetto massimo di spesa, ancora in vigore, è di € 10,000,00 (incluse anche le spese di trasporto e montaggio); inoltre, gli arredi dovranno servire l’unità immobiliare alla quale è collegata la ristrutturazione.

Lo sconto, comunque, andrà spalmato su più dichiarazioni dei redditi, ripartendolo in dieci quote annuali di pari importo e dividendolo, eventualmente, tra tutti gli aventi diritto, ad esempio nel caso in cui ci siano più proprietari.

Le spese per gli arredi andranno conteggiate separatamente da quelle per le ristrutturazioni e i relativi massimali (€ 10.000,00 e € 96.000,00) andranno calcolati in maniera indipendente. 

lunedì 19 maggio 2014

Costituzione di una s.r.l. ad 1 €. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?

Con la s.r.l. semplificata è possibile avviare una startup con soltanto 1 € di capitale ed altri 168 € per l'imposta di registro. Difatti, già dall'agosto del 2013, non esistono più le s.r.l. a capitale ridotto; ora anche le s.r.l. normali si possono costituire con capitale sociale minimo di 1 €, invece che 10 mila € come in passato. La costituzione di società con capitale pari ad 1 € è diventata quasi una prassi consolidata.

Quali sono, pertanto, i costi per la società e le spese che dovrà affrontare?Innanzitutto va precisato che qualche soldo in cassa la società ce lo deve pur avere, e questo anche se non ha capitale sociale; quindi i soci dovranno in ogni caso versare dei soldi alla società per affrontare le prime spese. E dunque, il costruire una società con il capitale di € 10 mila – e ricordiamoci che dei 10 mila se ne deve effettivamente versare solo il 25% quanto la s.r.l. ha più di un socio – non era così poi sfavorevole.

Il capitale sociale è denaro della società, viene versato sul conto della società, e la stessa può quindi disporne dal primo giorno per pagare le spese. Alla fine, anche costituendo la s.r.l. ad 1 €, qualche migliaia di Euro andrà pur versato dai soci sul conto della società in tempi rapidi.

Obbligo di ricapitalizzazione: la legge prevede dei meccanismi per cui se le perdite ‘erodono’ il capitale sociale, i soci devono rapidamente ricapitalizzare la società versando soldi nelle casse, altrimenti devono metterla in liquidazione.

Per le "stratup innovative" ’ è stata  prontamente prevista una moratoria all’obbligo di ricapitalizzazione quantomeno fino alla fine dell’esercizio successivo. Per le s.r.l. ad 1 €, che non siano ‘startup innovative’, il legislatore si è dimenticato di estendere questa esenzione. Con la conseguenza che se quindi si costituisce una s.r.l. con 1 €, vi sarebbe un obbligo costante di versare soldi sul conto della società per coprire le perdite, onde evitare di dover mettere in liquidazione la società.

Pertanto, siamo sicuri che sia sempre e in ogni caso vantaggioso costituire una s.r.l. a 1 €?

martedì 13 maggio 2014

Lo sai che … puoi ottenere il risarcimento del danno se nel luogo di lavoro sei continuamente esposto al fumo passivo?

Ebbene si,
il dipendente che abbia contratto nel luogo di lavoro una malattia connessa al fumo passivo, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno. Il datore di lavoro dovrebbe infatti evitare che i suoi dipendenti siano esposti al fumo passivo nell’ambiente di lavoro in quanto esso, com’è noto, potrebbe essere causa di gravi patologie.

Quali sono le condizioni necessarie per ottenere il risarcimento dei danni? 
  •  una patologia del dipendente esposto al fumo passivo durante l’orario di lavoro provata tramite certificati medici
  • il nesso causale tra la patologia e l’esposizione al fumo passivo, anch’esso accertato tramite certificazione medica; 
  • l’inadempimento dell’obbligo di protezione da parte del datore di lavoro, che secondo quanto affermato dall’art. 2087 c.civ. deve adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
Il datore di lavoro è esente da responsabilità solo se dimostra di aver fatto il possibile per garantire un ambiente salubre e tutelare la salute dei dipendenti. Dunque, il dipendente ha diritto al risarcimento qualora, proprio per aver svolto le mansioni in un ambiente saturo di fumo, abbia contratto una patologia.

Una sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 24404/2006) ha sancito, inoltre, che il dipendente è anche legittimato ad assentarsi dal lavoro per evitare che l’esposizione aggravi la malattia stessa, sempre che egli abbia fatto presente il problema al datore e questi non abbia provveduto. In tali casi l’assenza è giustificata e non può costituire motivo di sanzione disciplinare.

Fonte immagine: www.nanopress.it

lunedì 12 maggio 2014

Sono proprietario di un centro sportivo. Un minore, durante una lezione tenuta dall’istruttore che lavora presso il mio centro, ha riportato varie fratture. Chi è responsabile?

Quando si entra in un centro sportivo sorgono innumerevoli doveri in capo al gestore della struttura e all’istruttore, in particolar modo quando questi abbia, sotto la propria vigilanza, dei minori di età.

Innanzitutto va precisato che il gestore della struttura ha una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l’incolumità fisica dei clienti; di conseguenza egli deve provvedere alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. Pertanto, se ad esempio un attrezzo si rompe e procura danni all’utilizzatore, quest’ultimo ha diritto a chiedere il risarcimento del danno.

Non solo il gestore, ma anche l’istruttore che, materialmente, è presente in sala ed alla cui supervisione sono stati affidati dei minori di età ha precisi obblighi di vigilanza; ad esempio sarebbe responsabile l’istruttore se, potendo prevedere in anticipo o evitare un gioco pericoloso da parte dei ragazzi, non lo faccia e questi ultimi si procurino delle lesioni. Prendiamo il caso di un gruppo di bambini con la cattiva abitudine di giocare tirandosi un pesante pallone di basket o di salire su una scala senza protezioni.

L’istruttore, in tali casi, deve redarguirli e impedire che gli episodi si ripetano. Egli, infatti, ha un potere-dovere di controllo e di prevenzione. Ma questa sua responsabilità cessa qualora egli dimostri di aver fatto di tutto per evitare l’evento ed esso si sia ugualmente verificato a causa della condotta indisciplinata del minore. È quanto ricordato da una recente sentenza della Cassazione (sentenza n. 9936 dell’8.05.2014).

Pertanto, se il minore ha subito lesioni per negligenza dell’istruttore che non ha adottato tutte le misure necessarie per evitare la verificazione dell’evento lesivo sarà quest’ultimo l’effettivo responsabile. Di contro, quando il danno discende da una cattiva manutenzione di una o più attrezzature in dotazione al centro, sarà il gestore a risponderne direttamente.

Fonte immagine: www.centrisportivicsc.it

mercoledì 7 maggio 2014

Sono un DJ ed occasionalmente suono a feste private e presso locali. Come deve essere regolato il rapporto con il fisco e con chi commissiona l’evento?

Chi suona presso locali intrattenendo saltuariamente la gente in occasione di vari eventi, o presso qualche locale, non può non informarsi circa la disciplina fiscale e la contrattualistica.

Sono obbligato ad aprire una Partita IVA? Dal punto di vista fiscale e tributario, i musicisti in genere che suonano saltuariamente in favore di uno o più committenti possono far rientrare le loro prestazioni nella categoria delle collaborazioni occasionali e operare semplicemente con il loro codice fiscale, senza la necessità di aprire la partita IVA. Le prestazioni occasionali sono quelle di durata complessiva non superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e che comunque determinino un reddito non superiore a € 5.000 lordi complessivi annui. Sarà, però, tuttavia obbligato ad emettere una ricevuta o quietanza attestante l’avvenuto pagamento della prestazione svolta. 

E per quanto riguarda il contratto tra il DJ ed il committente (es. proprietario del locale)? Non è obbligatorio, per legge, firmare un accordo scritto (già il solo accordo verbale si considera, infatti, un contratto). Ma ciò non impedisce alle parti di poter regolarizzare, per iscritto, la collaborazione con riferimento alla singola data e alla relativa prestazione, prevedendo specificamente quali caratteristiche e costi avrà l’incarico conferito al musicista.

Il relativo contratto lettera di incarico potrà quindi specificare che si tratta di prestazione meramente occasionale, indicare i dati del committente e del musicista, l’oggetto della prestazione, il luogo di svolgimento della prestazione, il compenso e le modalità di esecuzione dell’incarico, nonché le eventuali penali nel caso in cui il committente o il musicista disdicano la data del “concerto” o non sia materialmente possibile lo svolgimento dell’evento.

Chi è, invece, obbligato a pagare la SIAE? Normalmente il pagamento della SIAE è a carico di chi organizza l’evento.

fonte immagine: www.erbanotizie.com

martedì 6 maggio 2014

Mi è stato notificato un verbale per eccesso di velocità che non specifica se la rilevazione è avvenuta mediante una postazione “autovelox” fissa o mobile. È pertanto illegittimo?

Gentile lettore,
è bene precisare in primo luogo che l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione.
Posto ciò, va precisato che una recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione (sente n. 5997 del 14.3.2014) in tema di autovelox ha affrontato una fattispecie in cui gli agenti verbalizzanti –, appartenenti al Corpo della Polizia di Stato – non avevano dato conto nel verbale elevato a carico del conducente del veicolo sanzionato per eccesso di velocità se la postazione dell'autovelox fosse fissa oppure temporanea.
Il privato aveva per tale ragione impugnato la contestazione, sostenendo la violazione dell'art. 2 del D.M. Trasporti del 15 agosto 2007, il quale dispone che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”.
Disposizione regolamentare, quella appena citata, direttamente correlata alla previsione di cui al comma 6 bis dell'art. 142 c.d.s., il quale, dopo aver chiarito che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del c.d.s.", prevede che l'individuazione delle modalità di impiego dovesse avvenire con apposito decreto del Ministro dei Trasporti.
Ebbene, la Corte ha innanzitutto evidenziato come per costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 168/2002 l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione. La Corte ha dunque affermato che la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza dell'autovelox è un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale, la cui violazione comporta la nullità della sanzione.

lunedì 5 maggio 2014

Faccio parte del personale ATA, regolarmente inserito in graduatoria, ma non ho mai prestato servizio presso la scuola. Posso chiedere l’assunzione in via definitiva? Ed il risarcimento dei danni?


Gentile lettrice,
l’inserimento in una graduatoria del personale scolastico ATA non garantisce di per sé il diritto ad essere assunti. Tutt’al più, è possibile rivendicare l’assunzione o il risarcimento danni in caso di mancata (o tardiva) assunzione, solo se si sostiene che tale situazione è illegittima, come ad esempio può essere la mancata attribuzione del punteggio dovuto.

Di recente il governo ha ratificato 13.578 assunzioni di docenti e personale ATA già tutti nominati nelle scuole ormai da mesi; nel dettaglio si conferma l’assunzione di 5.336 ATA.

Arriva altresì l’ok alla conferma delle 4.447 assunzioni, con decorrenza giuridica 2013-2014, di docenti di sostegno, già disposte a inizio 2014 per venire incontro alle difficoltà delle scuole a coprire il fabbisogno degli alunni disabili (e con presidi costretti a tamponare la situazione nominando sul sostegno docenti provenienti da altre materie).

Questi professori neo-immessi in ruolo rappresentano la prima tranche del piano di oltre 26mila stabilizzazioni di docenti di sostegno contenuto nel decreto Carrozza.

Fonte immagine: www.quotidianomolise.com

venerdì 2 maggio 2014

È vero che non si sosterrà più il test d’ingresso per accedere alla facoltà di medicina e sarà, di conseguenza, abolito il numero chiuso?


Gentile lettore,
la domanda a cui lei fa riferimento attiene sicuramente alla proposta di legge di cui si stente tanto parlare negli ultimi giorni; effettivamente i prossimi aspiranti “camici bianchi” potrebbero essere i penultimi studenti a dover affrontare i tanto criticati test di accesso alla facoltà di medicina. A partire dall’anno accademico 2015/2016 il quiz a risposta multipla potrebbe essere sostituito da un modello già in uso in diversi Stati europei, ed in particolare si sta seguendo la linea del modello francese: primo anno aperto a tutti e scrematura a partire dal secondo anno sulla base dei risultati conseguiti. A confermare questo nuovo meccanismo di selezione è stata proprio la ministra Stefania Giannini.

In realtà si lavora anche in altre direzioni; tra le tante si è parlato molto anche di una selezione fondata sulla base dei curriculum degli studenti del primo anno e quindi in base all’esito e alla regolarità con cui sono stati svolti gli esami. I criteri saranno approfonditi nelle prossime settimane; al momento di sicuro c’è solo l’intenzione di voler cambiare pagina sul numero chiuso. Partendo da Medicina e magari estendendo l’esperimento agli altri corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale come Architettura, Veterinaria e Professioni sanitarie.

Fonte immagine: www.work-plus.it