martedì 6 maggio 2014

Mi è stato notificato un verbale per eccesso di velocità che non specifica se la rilevazione è avvenuta mediante una postazione “autovelox” fissa o mobile. È pertanto illegittimo?

Gentile lettore,
è bene precisare in primo luogo che l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione.
Posto ciò, va precisato che una recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione (sente n. 5997 del 14.3.2014) in tema di autovelox ha affrontato una fattispecie in cui gli agenti verbalizzanti –, appartenenti al Corpo della Polizia di Stato – non avevano dato conto nel verbale elevato a carico del conducente del veicolo sanzionato per eccesso di velocità se la postazione dell'autovelox fosse fissa oppure temporanea.
Il privato aveva per tale ragione impugnato la contestazione, sostenendo la violazione dell'art. 2 del D.M. Trasporti del 15 agosto 2007, il quale dispone che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”.
Disposizione regolamentare, quella appena citata, direttamente correlata alla previsione di cui al comma 6 bis dell'art. 142 c.d.s., il quale, dopo aver chiarito che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del c.d.s.", prevede che l'individuazione delle modalità di impiego dovesse avvenire con apposito decreto del Ministro dei Trasporti.
Ebbene, la Corte ha innanzitutto evidenziato come per costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 168/2002 l'amministrazione proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di contestazione. La Corte ha dunque affermato che la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza dell'autovelox è un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale, la cui violazione comporta la nullità della sanzione.