lunedì 26 maggio 2014

Il mio datore di lavoro può impormi ore di lavoro straordinario?

Gentile lettore,
un vecchio R.D.L. del 1923 (art. 5, R.D.L. n. 692 del 15.03.1923) ed i contratti collettivi stipulati dai sindacati e dai rappresentanti degli imprenditori delle singole categorie disciplinano la materia dell’orario di lavoro

Al riguardo, la normativa dispone che il datore di lavoro, quando ve ne sia la necessità, e sempre che non sia possibile procedere alla assunzione di nuovo personale, può saltuariamente richiedere che venga effettuato del lavoro straordinario che non superi le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Va precisato che può chiedere ma non imporre. La paga oraria per il lavoro straordinario deve essere superiore del 10% rispetto a quella ordinaria.

Contrariamente a quanto disposto dal R.D.L. del 1923, tuttavia, molti contratti collettivi prevedono l’obbligatorietà del lavoro straordinario, al quale, quindi, il lavoratore non si può sottrarre, salvo che non vi sia un giustificato motivo.

Dunque, nel caso di ore di lavoro straordinario, il datore ha l’obbligo di retribuirle secondo le maggiorazioni previste nei contratti collettivi. In tal caso, il dipendente troverà le apposite voci conteggiate nella busta paga. Qualora, invece, ciò non avvenisse, il lavoratore potrà rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato che effettuino i dovuti conteggi per verificare il diritto a differenze retributive. In tal caso, sarà necessario inviare una lettera di diffida al datore di lavoro e, se del caso, investire anche la Direzione Provinciale del Lavoro, con un tentativo di conciliazione, prima di procedere al ricorso in tribunale.