lunedì 27 gennaio 2014

Ho fatto un investimento in banca, ma non sono stato messo al corrente dei rischi cui andavo incontro. Posso chiedere un risarcimento alla banca?

Il cliente (consumatore-risparmiatore) deve essere sempre messo al corrente dei rischi dell’investimento cui va incontro. Avranno dunque diritto al risarcimento i risparmiatori cui la banca non ha fornito tutte le informazioni circa i rischi dell’investimento: lo sottolinea una recentissima sentenza della Cassazione (sent. n. 1511 del 24.01.2014).

La banca è tenuta a illustrare al cliente “di normale accortezza” tutti i rischi dell’investimento nonché le informazioni della società emittente che potrebbero compromettere l’investimento.

La Cassazione è consapevole della propensione del risparmiatore ad acquistare “titoli tranquilli“, cioè a basso rischio di insolvenza, ma sarà meglio – in una eventuale causa contro la banda – dare prova di ciò depositando la documentazione relativa a titoli acquistati in precedenza ed a quelli posseduti, desumendone la propensione al rischio del risparmiatore.

Qualora il cliente abbia sporadicamente acquistato titoli ad alto rischio ciò non fa di lui un “operatore qualificato”  se il suo portafoglio titoli (passato e presente) mostra un atteggiamento prudente, cioè un risparmiatore orientato all’acquisto di obbligazioni di società con alto rating o con capitale garantito, ovvero titoli del debito pubblico (btp, cct, bot).

Quale risarcimento?
La Cassazione chiarisce anche l’entità del danno risarcibile. Il risarcimento da versare al risparmiatore, secondo i giudici, è pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e quello al momento della domanda giudiziale o (se anteriore) al valore al momento in cui il cliente ha avuto consapevolezza della caduta del titolo.

Il danno consiste invece nel fatto che i titoli incorporano in sé un rischio (quello di futura perdita del capitale investito) che il cliente ben informato avrebbe di certo evitato.