giovedì 23 gennaio 2014

È possibile intestare una polizza Rc auto a persona differente dall'intestatario dell’autovettura? Si, è possibile. Vediamo meglio i dettagli.

Mio padre, disabile, ha acquistato un’auto con agevolazioni fiscali; il conducente abituale del veicolo sarò io. Posso intestarmi la polizza Rc Auto anche se il proprietario dell’auto è mio padre?

Il contraente di una polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore può essere certamente una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato.

L’art. 134, comma 3, cod. assicurazioni private si limita a stabilire che i veicoli a motore “non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi”. Il riferimento a questa disposizione fa ritenere, pertanto, che siano obbligati a stipulare l’assicurazione i soggetti che la legge indica quali presunti responsabili di danni a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo, ossia il proprietario, il conducente, l’acquirente con patto riservato e il locatario in leasing, in pratica tutti coloro che indipendentemente dall'intestazione al PRA del veicolo, lo pongono in circolazione.

Quanto alla conservazione della classe di merito in caso di variazione del contraente, l’attestato sullo stato del rischio, qualora non vi sia variazione nella figura del proprietario, è utilizzabile, in sede di stipula o rinnovo contrattuale, da parte del precedente contraente, da altro contraente ovvero dello stesso proprietario. Questo vuol dire che la classe di merito alla quale il contratto viene assegnato si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente (art. 1 L. n. 990/1969). In tal caso, se il proprietario non dispone di un attestato relativo a un altro veicolo il cui rischio sia cessato per furto, cessazione definitiva della circolazione, demolizione, definitiva, esportazione all'estero o vendita, il nuovo contratto, relativo a un veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al PRA, dovrà essere assegnato alla classi di merito di ingresso.