venerdì 20 dicembre 2013

Mia figlia ha 16 anni e ha deciso di abbandonare la scuola. Che responsabilità ho io come genitore essendo lei ancora minorenne? Ho l’obbligo di farla studiare? Grazie.

È a tutti noto che il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” dispone che i genitori sono responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione scolastica dei figli (art. 34 della Costituzione).

Dunque, fino a quando persiste in capo ai genitori il dovere di istruire i figli? Fino alla maggiore età? Fino a quando questi non abbiano concluso la scuola dell’obbligo? Fino a quando questi non abbiano trovato un posto di lavoro? 

Le risposte a tutte queste domande ci sono giunte da una recente pronuncia della Cassazione (sent. n. 42463/13 del 16.10.13) riferita al caso di una ragazza minorenne che aveva deciso, in modo autonomo, di non frequentare più la scuola superiore. A causa di tale scelta i genitori avevano subìto una condanna del Giudice di Pace proprio per aver mancato di far impartire l’istruzione alla figlia minorenne. 

La Cassazione, invece, nel decidere sulla questione, ha completamente ribaltato la pronuncia di primo grado. Secondo la Suprema Corte, l’obbligo di legge, che grava sui genitori, di impartire l’istruzione scolastica ai figli minori: a) si riferisce solo alla frequentazione della scuola elementare e della scuola media inferiore, e non anche alla frequentazione della scuola media superiore e, in ogni caso b) si interrompe quando viene conseguito il diploma o compiuto il 15° anno d’età da parte del minore, sempre che questi abbia frequentato per  almeno otto anni la scuola dell’obbligo.