lunedì 9 dicembre 2013

Ho acquistato un appartamento sulla carta da un costruttore. Avrebbe dovuto consegnarmelo il 15 settembre 2013, ma ad oggi non è stato ancora ultimato. Posso chiedere il risarcimento dei danni?

Spesso capita che i tempi di consegna di una casa, acquistata “sulla carta”, non vengano poi rispettati dal costruttore. In genere quest’ultimo, però, è sempre abbastanza avveduto da non indicare, nel contratto preliminare, termini perentori per l’ultimazione dei lavori o, comunque, predispone clausole che gli consentano ampie scappatoie. 
 
 
Tuttavia, la Cassazione, con una recente sentenza (sent. n. 4352/2013) ha voluto tendere una mano alle parti acquirenti, stabilendo che, nel caso di ritardata consegna di un immobile oggetto di compravendita, il venditore è tenuto a corrispondere un risarcimento pari in base al valore di locazione del bene: cioè, in pratica, egli deve versare una somma pari a quelle che l’acquirente avrebbe potuto intascare dando in affitto, ad altre persone, l’appartamento.
 
C’è da dire che, nel caso di specie deciso dalla Corte, il compratore era un imprenditore che aveva interessi nel campo immobiliare per uso investimento. In questo caso, la Cassazione ha escluso l’uso di generici sistemi di risarcimento su base “equitativa”, ma li ha ancorati a valori specifici di mercato, argomentando che la mancata acquisizione dell’immobile determina, per l’imprenditore, l’impossibilità di conseguire quegli utili dal normale utilizzo fruttifero del bene.
 
La questione potrebbe essere parzialmente diversa per i privati, i quali dovrebbero riuscire a dar prova di avere subìto un effettivo danno economico. Così, per esempio, non ci sarebbero problemi laddove la parte riesca a dimostrare che l’immobile era stato acquistato per uso investimento (perché, per esempio, esso è vicino ad un ateneo e, nello stesso tempo, l’acquirente già disponeva di una dimora di proprietà).
 
Negli altri casi, invece, la prova potrebbe essere più difficoltosa e, quantomeno, sarebbe necessario dimostrare le spese sostenute per occupare, nel frattempo, un immobile a titolo provvisorio.