lunedì 16 dicembre 2013

È crollato un pezzo di intonaco da un fabbricato e mi ha distrutto l’auto. Chi deve risarcirmi i danni?

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni causati dalla loro rovina, se non ha mantenuto l’immobile nel suo stato ottimale oppure non ha provveduto ad eliminare i difetti di costruzione (art. 2053 c. civ.). Di conseguenza, colui che ha subito lesioni dalla disgregazione di un fabbricato o dal distacco, caduta o frantumazione di una sua parte, può pretendere il risarcimento danni dal proprietario. 

La norma si applica per i danni subiti da qualsiasi tipologia di immobile, non soltanto case o palazzi, ma anche muri di cinta, reti metalliche, tabelloni, travi, insomma per ogni opera che sia ancorata al suolo, anche se in modo transitorio. 

La massima tutela al danneggiato è garantita dalla presunzione di colpa in capo al proprietario: ciò significa che il proprietario è considerato sempre responsabile, a meno che non sia lui stesso a dimostrare il contrario. Vale, insomma – almeno in questo campo – il principio dell’inversione dell’onere della prova, secondo il quale non deve essere il danneggiato a provare i fatti per i quali chiede il risarcimento, ma è il chiamato in giudizio – in questo caso il proprietario – a dimostrare l’assenza di colpa per l’accaduto. 

Diverso è il caso in cui si accerti che i danni sono stati causati da un difetto di costruzione. In tal caso il proprietario, in presenza di determinati presupposti (art. 1669 c. civ.), è tenuto comunque a risarcire il danneggiato, ma può rivalersi successivamente sull’appaltatore che, nel costruire l’opera, non ha rispettato i criteri necessari a mantenere il bene stabile e duraturo nel tempo.