mercoledì 11 dicembre 2013

Cambiale protestata: posso chiedere la cancellazione dal registro dei protesti ora che ho pagato?

Il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno può comportare la cosiddetta levata di protesto. Il protesto è un atto redatto da un notaio, ufficiale giudiziario o da un segretario comunale, nel quale viene formalizzato il mancato pagamento del titolo di credito. 

Il debitore “protestato” viene iscritto nel Registro informatico dei protesti, che contiene tutti i nominativi di coloro che hanno subito la levata del protesto e che sono debitori inadempienti di determinate somme di denaro. 

Il Registro, consultabile presso le Camere di Commercio, assolve ad una funzione di informazione e trasparenza nei rapporti commerciali: il creditore interessato può, infatti, consultarlo per verificare l’affidabilità economica del soggetto con il quale sta per concludere un affare e tutelarsi così in tempo da futuri eventuali inadempimenti. 

Il debitore inadempiente non può sottrarsi all’ iscrizione del proprio nominativo e dei propri dati personali nel Registro dei protesti; tra i casi nei quali egli può però chiederne la cancellazione, rientra proprio quello dell’avvenuto pagamento del titolo cambiario.

Come richiedere la cancellazione per avvenuto pagamento

Il debitore può chiedere la cancellazione dal registro dei protesti qualora abbia provveduto al pagamento del titolo (comprensivo di interessi e spese) entro dodici mesi dalla levata del protesto. Tale possibilità è concessa solo in caso di cambiali e vaglia cambiari protestati, non anche in caso di assegni (per questi è possibile chiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale ai sensi della Legge Antiusura). 

Per ottenere la cancellazione è necessario presentare istanza al Presidente della Camera di Commercio competente (cioè quella della provincia nella quale è stato levato il protesto) mediante un apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio Protesti. Alla domanda devono essere allegati il titolo in originale e la quietanza del pagamento che deve indicare sia l’importo originale del debito che gli interessi e le spese. 

Se il pagamento avviene oltre i dodici mesi dalla levata del protesto, l’istante non ha diritto alla cancellazione dal registro bensì all’annotazione, accanto al suo nominativo, di “avvenuto tardivo pagamento”. Egli dovrà presentare istanza al Presidente della Camera di Commercio su apposito modello, allegando i titoli protestati e la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore.