Gentile lettore, occorre
preliminarmente ricordare che se si è ottenuto il cosiddetto “annullamento” del
matrimonio dalla Sacra Rota, è necessario che la sentenza
ecclesiastica di nullità sia riconosciuta anche dallo Stato civile:
a tale scopo occorre promuovere il procedimento di delibazione presso la competente Corte
d’Appello.
Da ciò discendono effetti
patrimoniali importanti, quali il venir meno degli obblighi di mantenimento verso l’altro
coniuge e il diritto a percepire la pensione
di reversibilità di quest’ultimo; e questo in quanto la
dichiarazione di nullità crea una situazione giuridica per la quale è come se il matrimonio non fosse mai
stato celebrato, cosicché vengono meno anche i doveri da esso derivanti
in caso di separazione e/o divorzio (come appunto quello al mantenimento).
A tale regola fanno
eccezione però alcune ipotesi; un esempio è rappresentato dal caso in cui vi
sia stata la buona fede di
entrambi i coniugi nel momento in cui si sono sposati. In tale ipotesi,
infatti, il Tribunale potrà stabilire che uno di essi versi all’altro un assegno periodico, se questi non
dispone di mezzi sufficienti al proprio mantenimento. Un’altra ipotesi è
rappresentata dalla circostanza in cui il responsabile di una delle cause di
nullità ha agito in mala fede; in
tale caso egli dovrà versare un’indennità
all’altro, anche qualora non sia stato provato che quest’ultimo ha
sofferto un danno. Tale indennità non dovrà essere inferiore ad una somma che
possa permettere il mantenimento del beneficiario per 3 anni.
Qualora, però, l’ex si
trovi in stato di bisogno e non abbia altro congiunto in grado di provvedere
alle sue necessità primarie, il coniuge in mala fede dovrà versargli gli
alimenti per un tempo illimitato.
E se dal matrimonio sono nati dei figli?
In tal caso, la situazione
cambia radicalmente: in caso di annullamento del matrimoni, ai figli va
garantita piena tutela, al pari dei figli nati fuori dal matrimonio. Essi,
anche in caso di matrimonio poi dichiarato nullo, sono totalmente parificati
alla prole nata in costanza di matrimonio, con la conseguenza che rimane in
piedi l’obbligo per ciascun genitore di contribuire al loro mantenimento. Il
giudice potrà, pertanto, stabilire la misura dell’assegno che un genitore deve
versare a quello che convive con la prole.