Gentile lettore,
un vecchio
R.D.L. del 1923 (art. 5,
R.D.L. n. 692 del 15.03.1923) ed i contratti collettivi stipulati dai sindacati
e dai rappresentanti degli imprenditori delle singole categorie disciplinano la
materia dell’orario di lavoro.
Al
riguardo, la normativa dispone che il datore di lavoro, quando ve ne sia la
necessità, e sempre che non sia possibile procedere alla assunzione di nuovo
personale, può saltuariamente richiedere che venga effettuato del lavoro
straordinario che non superi le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Va
precisato che può chiedere ma non
imporre. La paga oraria per il lavoro
straordinario deve essere superiore del 10% rispetto a quella ordinaria.
Contrariamente
a quanto disposto dal R.D.L. del 1923, tuttavia, molti contratti collettivi
prevedono l’obbligatorietà del lavoro straordinario, al quale, quindi, il
lavoratore non si può sottrarre, salvo che non vi sia un giustificato motivo.
Dunque, nel
caso di ore di lavoro straordinario, il datore ha l’obbligo di retribuirle
secondo le maggiorazioni previste nei contratti collettivi.
In tal caso, il dipendente troverà le apposite voci conteggiate nella busta paga. Qualora, invece, ciò non avvenisse, il
lavoratore potrà rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato che
effettuino i dovuti conteggi per verificare il diritto a differenze retributive. In tal caso, sarà necessario
inviare una lettera di diffida al
datore di lavoro e, se del caso, investire anche la Direzione Provinciale del
Lavoro, con un tentativo di conciliazione, prima di procedere al ricorso in
tribunale.