Gentile
lettore,
è bene precisare in primo luogo che l'amministrazione
proprietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione
dell'installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di
rilevamento elettronico della velocità, configurandosi, in difetto,
l'illegittimità del relativo verbale di contestazione.
Posto ciò, va precisato
che una recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione (sente n. 5997 del 14.3.2014) in tema di autovelox ha
affrontato una fattispecie in cui gli agenti verbalizzanti –, appartenenti al
Corpo della Polizia di Stato – non avevano dato conto nel verbale elevato a
carico del conducente del veicolo sanzionato per eccesso di velocità se la
postazione dell'autovelox fosse fissa oppure temporanea.
Il privato aveva per
tale ragione impugnato la contestazione, sostenendo la violazione dell'art. 2
del D.M. Trasporti del 15 agosto 2007, il quale dispone che “i segnali stradali e i dispositivi di
segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto
al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale
predominante”.
Disposizione regolamentare, quella appena citata,
direttamente correlata alla previsione di cui al comma 6 bis dell'art. 142 c.d.s., il quale, dopo aver
chiarito che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento
della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,
conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del
c.d.s.", prevede che l'individuazione delle modalità di impiego dovesse
avvenire con apposito decreto del Ministro dei Trasporti.
Ebbene, la Corte ha
innanzitutto evidenziato come per costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 4
della Legge n. 168/2002 l'amministrazione proprietaria della
strada è tenuta a dare idonea informazione dell'installazione e della
conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della
velocità, configurandosi, in difetto, l'illegittimità del relativo verbale di
contestazione. La Corte ha dunque affermato che la preventiva segnalazione
univoca ed adeguata della presenza dell'autovelox è un obbligo specifico ed
inderogabile degli organi di polizia stradale, la cui violazione comporta la
nullità della sanzione.