Quando si entra in un centro sportivo sorgono innumerevoli doveri
in capo al gestore della struttura e all’istruttore, in particolar modo quando
questi abbia, sotto la propria vigilanza, dei minori di età.
Innanzitutto va precisato che il gestore della struttura ha una
posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per
preservare l’incolumità fisica dei clienti; di conseguenza egli deve provvedere
alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. Pertanto, se ad
esempio un attrezzo si rompe e procura danni all’utilizzatore, quest’ultimo ha
diritto a chiedere il risarcimento del danno.
Non solo il gestore, ma anche l’istruttore che, materialmente, è presente in sala ed alla cui supervisione sono stati affidati dei minori di età ha precisi obblighi di vigilanza; ad esempio sarebbe responsabile l’istruttore se, potendo prevedere in anticipo o evitare un gioco pericoloso da parte dei ragazzi, non lo faccia e questi ultimi si procurino delle lesioni. Prendiamo il caso di un gruppo di bambini con la cattiva abitudine di giocare tirandosi un pesante pallone di basket o di salire su una scala senza protezioni.
L’istruttore, in tali casi, deve redarguirli e impedire che gli episodi si ripetano. Egli, infatti, ha un potere-dovere di controllo e di prevenzione. Ma questa sua responsabilità cessa qualora egli dimostri di aver fatto di tutto per evitare l’evento ed esso si sia ugualmente verificato a causa della condotta indisciplinata del minore. È quanto ricordato da una recente sentenza della Cassazione (sentenza n. 9936 dell’8.05.2014).
Pertanto, se il minore ha
subito lesioni per negligenza dell’istruttore che non ha adottato tutte le
misure necessarie per evitare la verificazione dell’evento lesivo sarà
quest’ultimo l’effettivo responsabile. Di contro, quando il danno discende da
una cattiva manutenzione di una o più attrezzature in dotazione al centro, sarà
il gestore a risponderne direttamente.
Fonte immagine: www.centrisportivicsc.it