È stato da pochi
giorni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 161 del 14 luglio 2014) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che attua l’istituto della morosità incolpevole, istituto previsto da
una legge del 2013.
Nel dettaglio, in
presenza di sei condizioni precise, stabilite dalla legge, il conduttore può
chiedere l’intervento di un fondo statale gestito dai Comuni per poter
adempiere ai propri impegni contrattuali con il proprietario di casa.
Quali sono
questi casi? 1. licenziamento; 2. accordi
aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
3. cassa integrazione (ordinaria
o straordinaria) che comporti una notevole riduzione del reddito; 4. mancato rinnovo di contratti a termine o di
lavoro atipici; 5. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, per causa di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente; 6. malattia grave, infortunio o decesso di un
componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito
complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole
del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Pertanto, con
il termine “morosità incolpevole” la legge intende
quella condizione di impossibilità sopravvenuta a
pagare il canone di locazione, causata da una perdita o da una riduzione
consistente della capacità reddituale del nucleo familiare.
Il Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli per il 2014 avrà una
disponibilità di 20 milioni di euro da
ripartire, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità
emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30%
tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e
Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome.
Quanto alla priorità nell’assegnazione dei benefici, saranno
preferiti: 1. gli inquilini nei cui confronti sia stato
emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che
sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone
concordato;
2. gli inquilini la cui ridotta
capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per
stipulare un nuovo contratto di locazione; 3. gli
inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio,
che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento
dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Il contributo
non potrà superare in ogni caso la somma di 8.000 euro.