Gentile lettore, l’art. 13, co. 3, della
Legge 431/98 stabilisce al riguardo che è nulla ogni pattuizione volta a
derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
La predetta legge disciplina due tipologie
di contratti della durata, rispettivamente, di quattro anni rinnovabili per
altri quattro (4+4), salvo le ipotesi di recesso del locatore previste dalla
legge stessa; e di tre anni prorogabili di altri due (3+2).
Per quanto attiene alle locazione ad uso
diverso da quello abitativo, è nulla ogni pattuizione diretta
a limitare la durata legale del contratto (art. 79 L. 392/78).
Dalle citate disposizioni legislative
emerge, pertanto, che una clausola che consenta il recesso anticipato del
locatore sia nulla in quanto contrastante con norma imperativa:
conseguentemente, in caso di richiesta di rilascio anticipato, il conduttore
potrà eccepire tale nullità e proseguire nella locazione fino alla scadenza
contrattuale.