Gentile lettore,
chi non paga le rate mensili al condominio
e fa mancare liquidità all’amministrazione, oltre a vedersi addebitati i costi
delle more per il ritardo, rischia anche di subire il taglio dei servizi comuni (luce, gas, pulizie,
ecc.).
Poiché i fornitori, gli artigiani ed i
professionisti concludono i contratti con l’intero condominio (e non con i
singoli proprietari), è proprio quest’ultimo, in linea di principio, che
risponde di eventuali debiti. E così la legge, allo scopo di spingere tutti i
condomini a un pagamento puntuale, consente all’amministratore di sospendere i
servizi comuni ai condomini morosi.
Cosa può fare l’amministratore nel caso in
cui un condomino non versi le spese condominiali?
1. può agire nei suoi riguardi in
tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo, senza
bisogno di una previa autorizzazione dell’assemblea,;
2. se il mancato pagamento si è protratto
per almeno sei mesi, può sospendere il
condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento
separato, quelli cioè la cui “interruzione” nei confronti di un condomino
non comporta l’interruzione del servizio anche per gli altri condomini.
Quest’ultima possibilità è stata di
recente confermata da una recente ordinanza del Tribunale di Roma del 27.6.2014,
nonché da una ordinanza del Tribunale di Brescia del 21.5.2014. Il giudice ha
precisato che, a causa della permanente morosità, può essere disattivata l’utenza del condomino, ma – si intuisce nel
testo del provvedimento – sempre che non
venga provata l’impossibilità o la grave difficoltà di pagamento. In
quest’ultima ipotesi, allora, rientrerebbe la necessità di tutelare il diritto
alla salute del condomino che non potrebbe, altrimenti, vivere senza le utenze.
Altri giudici propendono per una interpretazione
più favorevole agli inadempienti, per i quali il diritto del condominio che,
con la sospensione del servizio, si intende tutelare, è puramente economico e, dunque, sempre riparabile, mentre, al
contrario, per i fruitori del servizio la sospensione dell’erogazione
dell’acqua o del riscaldamento, considerati servizi essenziali,
contrasterebbe con il diritto alla salute previsto
dalla nostra Costituzione all’art. 32.
Ricordiamo comunque che, in base alla
recente riforma, in caso di morosità del condominio nel pagamento dei propri
fornitori, i creditori possono agire nei confronti dei proprietari in
regola con i pagamenti dei canoni solo dopo aver prima aggredito (con
pignoramento) i condòmini invece che sono morosi con le bollette: l’elenco di
questi ultimi deve essere fornito ai creditori dall’amministratore.
Dunque, stando così le cose, anche i
singoli condomini onesti, cioè quelli che saldano regolarmente i conti, possono
essere presi di mira in caso di spese comuni non saldate: ma solo dopo che i
creditori si sono rivolti, in prima battuta, nei confronti dei morosi. Però, se
poi non ottengono nulla, possono rivalersi sull’intero condominio o, peggio
ancora, contro uno qualsiasi dei proprietari.
In questi casi, scatta infatti il
cosiddetto principio di “responsabilità solidale”,
per il quale ciascuno dei proprietari può essere costretto a pagare quanto
dovuto dall’intero palazzo.
Starà poi al proprietario preso di mira,
una volta saldato forzatamente il debito, rivalersi contro alcuni o tutti i
vicini di casa.