martedì 9 settembre 2014

È possibile sospendere le utenze al solo condòmino che non versa le spese condominiali?

Gentile lettore,
chi non paga le rate mensili al condominio e fa mancare liquidità all’amministrazione, oltre a vedersi addebitati i costi delle more per il ritardo, rischia anche di subire il taglio dei servizi comuni (luce, gas, pulizie, ecc.).

Poiché i fornitori, gli artigiani ed i professionisti concludono i contratti con l’intero condominio (e non con i singoli proprietari), è proprio quest’ultimo, in linea di principio, che risponde di eventuali debiti. E così la legge, allo scopo di spingere tutti i condomini a un pagamento puntuale, consente all’amministratore di sospendere i servizi comuni ai condomini morosi.

Cosa può fare l’amministratore nel caso in cui un condomino non versi le spese condominiali?

1. può agire nei suoi riguardi in tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, senza bisogno di una previa autorizzazione dell’assemblea,;

2. se il mancato pagamento si è protratto per almeno sei mesi, può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, quelli cioè la cui “interruzione” nei confronti di un condomino non comporta l’interruzione del servizio anche per gli altri condomini.

Quest’ultima possibilità è stata di recente confermata da una recente ordinanza del Tribunale di Roma del 27.6.2014, nonché da una ordinanza del Tribunale di Brescia del 21.5.2014. Il giudice ha precisato che, a causa della permanente morosità, può essere disattivata l’utenza del condomino, ma – si intuisce nel testo del provvedimento – sempre che non venga provata l’impossibilità o la grave difficoltà di pagamento. In quest’ultima ipotesi, allora, rientrerebbe la necessità di tutelare il diritto alla salute del condomino che non potrebbe, altrimenti, vivere senza le utenze.

Altri giudici propendono per una interpretazione più favorevole agli inadempienti, per i quali il diritto del condominio che, con la sospensione del servizio, si intende tutelare, è puramente economico e, dunque, sempre riparabile, mentre, al contrario, per i fruitori del servizio la sospensione dell’erogazione dell’acqua o del riscaldamento, considerati servizi essenziali, contrasterebbe con il diritto alla salute previsto dalla nostra Costituzione all’art. 32.

Ricordiamo comunque che, in base alla recente riforma, in caso di morosità del condominio nel pagamento dei propri fornitori, i creditori possono agire nei confronti dei proprietari in regola con i pagamenti dei canoni solo dopo aver prima aggredito (con pignoramento) i condòmini invece che sono morosi con le bollette: l’elenco di questi ultimi deve essere fornito ai creditori dall’amministratore.

Dunque, stando così le cose, anche i singoli condomini onesti, cioè quelli che saldano regolarmente i conti, possono essere presi di mira in caso di spese comuni non saldate: ma solo dopo che i creditori si sono rivolti, in prima battuta, nei confronti dei morosi. Però, se poi non ottengono nulla, possono rivalersi sull’intero condominio o, peggio ancora, contro uno qualsiasi dei proprietari.

In questi casi, scatta infatti il cosiddetto principio di “responsabilità solidale”, per il quale ciascuno dei proprietari può essere costretto a pagare quanto dovuto dall’intero palazzo.


Starà poi al proprietario preso di mira, una volta saldato forzatamente il debito, rivalersi contro alcuni o tutti i vicini di casa.