Quando è
possibile impugnare, davanti a un giudice, una bocciatura? La risposta alla
domanda ci viene fornita dalla sentenza n. 3468/14 pubblicata dal Tar Lazio.
La mancata
ammissione dello studente all’anno scolastico successivo, affermano i giudici,
costituisce espressione di un potere di natura
tecnico-discrezionale del consiglio di classe, che può essere
“contestato” davanti al giudice solo se affetto da macroscopici vizi logici.
Dunque, cosa
si intende per “macroscopici vizi logici”? 1. Disparità di trattamento:
ad esempio, due alunni che hanno riportato gli stessi voti sia negli scritti
che negli orali e per i quali sono stati riservati due trattamenti diversi in
merito alla promozione; 2. Errore manifesto:
ad esempio, non si è tenuto conto della media superiore alla sufficienza riportata
in tutte le materie, oppure, se il risultato di un compito, su cui si è poi fondato
il giudizio finale, è da considerarsi corretto; 3. Contraddittorietà rilevabile a vista d’occhio.
Secondo il
dettato della richiamata sentenza, dunque, è facile comprendere che l’indirizzo
fornito dal TAR del Lazio non lascia spazio a molte possibilità di
impugnazione. Il giudizio del collegio di scuola resta, in gran parte,
incontestabile nelle valutazioni.
E se la
famiglia è stata lasciata all’oscuro di tutto? Non costituisce un “vizio” della bocciatura
– come tale impugnabile – il fatto che l’insegnante non abbia avvisato la
famiglia del giovane delle difficoltà di rendimento di quest’ultimo.