lunedì 10 febbraio 2014

Si è rotta una conduttura idrica all’interno del mio palazzo: le spese di riparazione vanno addebitate al condominio oppure al singolo proprietario cui era diretta la linea idrica?

Dopo la recente riforma del condominio, nell’individuare le parti comuni dell’edificio, il codice civile (art. 1117 c .civ.) stabilisce che “sono oggetto di proprietà comune… le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari … e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, oppure, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”. In tali ipotesi, la responsabilità per il caso di guasto spetta al condominio. Dunque, tutto ciò che non rientra nella predetta elencazione si considera di proprietà esclusiva del singolo condomino.

La Cassazione ha più volte affermato un criterio per stabilire cosa si intenda di proprietà del condominio e cosa, invece, del singolo condomino. Secondo la Corte, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva. La braga, al contrario, è quell’elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza invece del condominio. Pertanto, essendo strutturalmente posta nella diramazione, non rientra nella proprietà del condominio, che è tale perché serve all’uso di tutti i condomini.

Pertanto, se il punto in cui risulta essere avvenuta la rottura riguarda una tubatura di proprietà esclusiva del singolo condomino, conseguentemente tutti i danni derivanti e le relative “spese non indennizzate” saranno addebitabili allo stesso condomino e non al condominio.