martedì 18 febbraio 2014

Ho acquistato un cellulare all’estero che risulta essere difettoso. A quale giudice devo rivolgermi per promuovere l’azione di responsabilità?

Gentile lettore,
una  recente sentenza del 16 gennaio 2014 della Corte di Giustizia dell’Ue ha chiarito che nel caso in cui il consumatore abbia acquistato un bene difettoso prodotto in un Paese dell’Unione Europea diverso da quello in cui risiede, per promuovere l’azione di responsabilità deve rivolgersi al giudice dello Stato di fabbricazione.

In realtà, tale sentenza sembra non tutelare appieno il danneggiato; i giudici hanno affermato che è il luogo di produzione del bene che deve essere considerato come quello del fatto generatore del danno. Dunque, il consumatore dovrà avviare una causa all’estero, con tutti gli aggravi che ne discendono.

Relativamente alle azioni di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il fatto che genera il danno è quello della produzione del bene e, di conseguenza, dovrà essere affidata la competenza al giudice del luogo in cui si è realizzato il fatto che ha danneggiato il prodotto, che è quello della produzione. In via generale, quindi, la giurisdizione è del giudice dello Stato membro in cui il prodotto è stato fabbricato.

Diversamente, nel caso in cui si acquistasse tramite web (acquisto via internet)  un prodotto difettoso all’estero, la Corte Ue, con sentenza del 14.11.2013 (C-478/12), ha stabilito regole favorevoli al consumatore. I giudici hanno infatti permesso a una coppia di turisti insoddisfatti di rivolgersi al giudice del loro domicilio per citare sia il sito web da cui avevano acquistato il viaggio, con sede in un altro Paese Ue, sia il tour operator, con sede nel loro stesso Stato, ma in un’altra città.

La citata sentenza ribalta un precedente della Corte di Giusitizia dell’Ue (sentenza del 6.9.2012, causa C-190/11) secondo cui il consumatore può fare causa nel proprio Paese di residenza nei confronti del venditore estero, senza dover ricorrere ai giudici stranieri. Nel caso di specie la Corte aveva riconosciuto il diritto di una donna austriaca di rivolgersi ai giudici del proprio Paese contro un concessionario di auto di Amburgo, ove la donna si era recata per acquistare un mezzo, avendone letto le relative offerte sul web.