mercoledì 26 febbraio 2014

Cassazione: l’automobilista cui viene richiesto il prelievo del sangue per il controllo del tasso alcoolemico va previamente avvisato, da parte dei sanitari, della possibilità di farsi assistere dal proprio avvocato di fiducia

Secondo quanto disposto da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 4405/14), “gli accertamenti del tasso alcoolemico effettuati dalle strutture sanitarie a norma dell’art. 186, comma 5, del codice della strada includono l’esame ematico; il trasgressore, che deve essere informato della finalità penale dell’esame e della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può rifiutare di sottoporsi al prelievo, incorrendo, tuttavia, nelle sanzioni di cui all’art. 186, comma 7”.

Dunque, secondo la predetta disposizione, al pronto soccorso, l’automobilista cui viene richiesto il prelievo del sangue per il controllo del tasso alcolemico, va previamente avvisato, da parte dei sanitari, della possibilità di farsi assistere dal proprio avvocato di fiducia. Diversamente l’eventuale sanzione per guida sotto l’influenza dell’alcool e sostanze stupefacenti è nulla. Nel caso in cui il prelievo ematico viene invece disposto dai medici solo ai fini di diagnosi e cura, ovviamente, non vi è alcuna necessità di farsi assistere da un legale di fiducia.

Diverso discorso vale nel caso in cui l’accertamento viene esclusivamente chiesto dagli agenti a fini di indagine penale. In questo secondo caso è obbligatorio fornire al conducente ogni avviso relativo alle facoltà difensive.

Pertanto, sintetizza la Corte, qualora ai sanitari presso i quali sia stato soccorso il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia richiesto il prelievo ematico preordinato all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, al trasgressore – previa informazione al medesimo della finalità per cui è effettuato il prelievo ematico – deve essere dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

 Fonte immagine: www.giornalettismo.it