martedì 4 febbraio 2014

Chi impugna una multa è obbligato a comunicare i dati del conducente? No. Vediamo il nuovo filone giurisprudenziale

Chi riceve a casa una multa che non gli è stata notificata nell’immediatezza dell’infrazione, molto probabilmente riceverà, allegato al verbale, anche un invito a comunicare i dati dell’effettivo conducente del veicolo. E ciò perché, in tal modo, l’autorità provvederà a decurtare i punti dalla patente di quest’ultimo. Chi non ottempera a tale obbligo riceve una sanzione piuttosto salata.

È di questi giorni, però, la decisione del Giudice di Pace di Parma (sent. n. 703/13) secondo cui chi impugna la multa non è tenuto a fornire la suddetta comunicazione. E ciò vale sia che il ricorso venga proposto al giudice, sia al Prefetto. Infatti, la comunicazione delle generalità dell’effettivo conducente non può prescindere dalla definizione del procedimento sull’opposizione alla multa.

La causa relativa all’impugnazione della multa è pregiudiziale rispetto alla causa per la mancata comunicazione delle generalità di chi era alla guida. Pertanto, non si può assolvere all’obbligo fino a quando il primo giudizio non risulta definito.

In nessun caso – si legge nella sentenza in commento – il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione del ricorso al giudice o al Prefetto con cui si chiede l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.


Infatti, nel sistema della patente a punti la decurtazione può scattare solo quando l’accertamento è definitivo, ossia quando risulta avvenuto il pagamento della sanzione o concluso il procedimento del ricorso (amministrativo o giurisdizionale) oppure ancora è scaduto il termine per depositare l’opposizione.