venerdì 28 febbraio 2014

Ho un posto auto in un condominio. Posso affittarlo liberamente?

Il quesito riguarda l’uso della cosa comune in ambito condominiale, disciplinato dagli artt. 1102 e ss. del codice civile. Le parti comuni dell’edificio, la cui disciplina è rinvenibile all’art. 1117 del codice di rito, tra le quali si annovera anche il cortile, sono di proprietà di tutti i condòmini.

La norma stabilisce il principio dell’uso paritario della cosa comune, che in materia condominiale prevede normalmente tre diverse soluzioni: a) l’uso simultaneo della cosa; b) l’uso turnario; c) l’uso indiretto.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15460/2002, ha stabilito che i condòmini possono deliberare l’uso indiretto (ad es. concederlo in locazione) della cosa comune, con la maggioranza legalmente prescritta, quando non sia possibile l’uso diretto per tutti i partecipanti al condominio, proporzionalmente alla loro quota. L’uso indiretto della cosa comune è quindi consentito, ma solo come ultima soluzione e comunque dietro delibera assembleare a maggioranza dai condomini.
  
Il singolo condòmino non può decidere arbitrariamente di locare a terzi il posto auto che si trovi nel cortile comune. Diversamente potrebbe dirsi in presenza:
a) di una decisione collegiale, presa dall’assemblea a maggioranza, che stabilisca l’uso indiretto della cosa comune, per esempio consentendone la locazione a soggetti esterni;
b) oppure di una delibera unanime di assegnazione esclusiva dei posti auto ai singoli, che potrebbero così legittimamente cederne a terzi il godimento.

Fonte immagine: www.tutorcasa.it