giovedì 13 febbraio 2014

Ricevo continuativamente telefonate pubblicitarie sul mio numero di casa. Come posso fare per evitare che mi contattino? Posso oppormi?

I cittadini i cui numeri sono iscritti negli elenchi telefonici pubblici – cd. “abbonati” – hanno diritto di opporsi alle telefonate pubblicitarie indesiderate. L’opposizione può avvenire tramite l’iscrizione al registro pubblico delle opposizioni e segnalazione all’Autorità garante della privacy.

Iscrizione al registro pubblico delle opposizioni: l’iscrizione a tale registro consente al cittadino di segnalare di non voler più essere contattato per finalità di telemarketing. L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata tramite: a) l’apposito sito web, compilando il modello elettronico disponibile nell’ “Area Abbonati”; b) e mail all’indirizzo “abbonati.rpo@fub.it”; c)  telefonata al numero verde 800.265.265; d) raccomandata, scrivendo a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI” UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM); e) fax al numero 06.54224822.

L’iscrizione al registro delle opposizioni è a tempo indeterminato, revocabile senza alcuna limitazione, possibile in ogni momento, a qualsiasi ora anche nei giorni festivi ed  idonea alla contemporanea iscrizione di più numerazioni intestate allo stesso abbonato.

Segnalazione all’Autorità garante della Privacy: il cittadino che, nonostante l’iscrizione al pubblico registro delle opposizioni, continua a ricevere telefonate pubblicitarie indesiderate può effettuare apposita segnalazione al Garante della Privacy. Questi avvierà, se del caso, un procedimento istruttorio e sanzionerà l’azienda colpevole di aver violato la volontà espressa dell’utente iscritto nel pubblico registro di non ricevere telefonate pubblicitarie.

Prima di effettuare la segnalazione è però opportuno verificare che le telefonate indesiderate siano state ricevute dopo l’avvenuta iscrizione al Registro. A tal proposito si segnala che devono trascorrere 15 giorni dalla data dell’iscrizione affinché quest’ultima diventi effettiva.

Occorre, inoltre, accertarsi di non aver autorizzato trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata. In questo caso, infatti, l’opposizione sarebbe infondata.

Qualora le modalità del telemarketing violino gravemente la riservatezza e privacy dell’interessato, la semplice segnalazione può non bastare, rendendosi necessario il ricorso all’autorità giudiziaria.