Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

giovedì 13 marzo 2014

È lecito registrare una conversazione tra presenti con il cellulare? In che modo può essere utilizzata, come prova, all’interno di un processo?

Sempre più spesso si usa registrare le conversazioni tra presenti per precostituirsi prove e tutelare i propri diritti, complice anche la facilità con cui tutto ciò è reso possibile dai moderni mezzi tecnologici. Ma è lecito? E, soprattutto, è utilizzabile in un eventuale processo? Vediamo cosa prevede la legge al riguardo.

1) Le registrazioni non sono intercettazioni: è bene precisare innanzitutto che una registrazione fatta da un privato è una cosa distinta dall’intercettazione (le quali possono essere disposte solo dal giudice con un provvedimento motivato che le autorizza. In questo caso, tutti i soggetti captati sono all’oscuro di essere registrati). Si tratta, dunque, di due concetti distinti e regolati in modo diverso.

2) Quando sono considerate lecite le registrazioni?: è lecito registrare una conversazione tra presenti purché essa non avvenga tra le mura della privata dimora del soggetto registrato ignaro. Infatti, se la registrazione avviene nella dimora del soggetto registrato, all’oscuro di ciò, oppure in altro luogo privato di pertinenza dello stesso (per esempio, l’abitazione del compagno), la registrazione costituisce reato, ai sensi dell’art. 615 bis cod. pen. (illecita interferenza nell’altrui vita privata)

Attenzione però: il membro di una conversazione è sempre abilitato a registrarla, in quanto il delitto “scatta” nel momento in cui a registrare la conversazione è un terzo. Al contrario, è sempre lecita la registrazione all’interno dell’abitazione del soggetto registrante oppure in qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso. Secondo la Cassazione (sent. n. 18908 del 13.05.2011), infatti, “chi dialoga accetta il rischio che la conversazione sia registrata” 

3) Utilizzo nel processo penale: la registrazione avvenuta nel rispetto delle suddette regole è utilizzabile all’interno del processo penale. In altre parole, chi voglia ottenere la punizione di un altro soggetto, colpevole di aver commesso un reato, oppure dimostrare in un processo, in cui egli stesso è parte, una determinata circostanza, può utilizzare la registrazione eseguita, anche da altri nel suo interesse, e presentarla al giudice penale.
All’interno del processo penale, la registrazione costituisce prova documentale e pertanto è liberamente valutabile dal giudice.


4) Utilizzo nel processo civile: anche nel processo civile si può usare una registrazione. Ma l’efficacia di prova che tali registrazioni hanno è molto limitata. Infatti la registrazione costituisce prova solo a condizione che la parte contro cui essa è prodotta non la contesti espressamente. Se dunque la controparte disconosce che i fatti che tali riproduzioni vogliano provare e contesta che tali fatti siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse, la registrazione non vale più come prova.

mercoledì 12 marzo 2014

Italicum: come funziona la nuova legge elettorale e quali sono le differenze rispetto al Porcellum

Si era partiti con il Mattarellum, in voga dal 1994 al 2001, per passare poi al Porcellum, utilizzato dal 2006 al 2013. Entrambi i sistemi elettorali sono stati utilizzati in tre differenti tornate elettorali: il Mattarellum in occasione delle elezioni del 1994, 1996 e 2001; il Porcellum per le elezioni del 2006, 2008 e 2013.

Il nuovo sistema elettorale porta anch’esso un nome originale: l’Italicum. Questa la denominazione alla quale dovremmo iniziare ad abituarci dopo aver sentito e risentito negli ultimi anni la parola ‘Porcellum’ ripetuta all’infinito.
  
L’Italicum: nome scelto dallo stesso Renzi , ha come base il modello elettorale spagnolo, con rivisitazioni e correzioni. L’Italicum è un sistema proporzionale, esattamente come il Porcellum: il calcolo finale dei seggi avviene su base nazionale e non provinciale, come invece accade per il modello spagnolo dal quale si è partiti. Ciò per evitare di tagliare i partiti più piccoli che, con un calcolo su base provinciale, rischierebbero di essere tagliati fuori del tutto. 

Soglie di sbarramento: per evitare che l’influenza dei partiti minori sia eccessiva generando l’ingovernabilità, si è deciso di puntare su soglie di sbarramento piuttosto alte. L'ingresso in Parlamento viene precluso a chi non supera un minimo di voti. Per i partiti che si presentano al di fuori delle coalizioni (come ha fatto M5s), c'è una soglia molto alta, l'8 %. Per i partiti che si presentano in una coalizione, lo sbarramento è al 4,5%. Anche le coalizioni dovranno superare una soglia del 12%. Sono previsti meccanismi per garantire la presenza delle minoranze linguistiche. Nel Porcellum, lo ricordiamo, la soglia da superare per l’ottenimento di seggi alla Camera era del 4% dei voti nazionali per quello che riguarda i singoli partiti, e del 10% per le coalizioni. 


Premio di maggioranza e doppio turno: la nuova legge per la Camera, come il Porcellum, è un sistema proporzionale con un premio di governabilità che assicura la maggioranza assoluta al partito o alla coalizione vincente. Per ottenere il premio bisognerà aver superato la soglia del 37% dei voti. Il premio è fissato al massimo al 15%, così da permettere al vincitore di raggiungere ma non superare il tetto dei 340 seggi (pari al 55%).  Tornando all’Italicum, anche questo sistema prevede un premio di maggioranza; se nessuno supera la soglia del 37%, i primi due partiti o coalizioni si sfidano in un doppio turno per l'assegnazione del premio. Il vincitore ottiene 327 seggi, i restanti 290 vanno agli altri partiti (restano fuori dal conteggio i deputati eletti all'estero).


Ancora liste bloccate: altro aspetto da affrontare è quello relativo alle liste bloccate. Come per il Porcellum, quello delle liste bloccate è stato per anni un refrain utilizzato da chi lamentava la scarsa democrazia del sistema elettorale studiato da Calderoli (il Porcellum per l’appunto); con le liste bloccate l’elettore non può scegliere di sua spontanea volontà chi votare, ma deve orientare il proprio voto senza la possibilità di indicare preferenze di nomi, basandosi su una lista di nominati. Lista stilata dal partito, che dunque ha potere di scelta su chi mandare in Parlamento.
Un sistema non proprio altamente democratico, dato che non consente di scegliere liberamente da chi farsi rappresentare, e che in questi anni di dibattito sulla legge elettorale era stato spesso indicato come primo cambiamento necessario per la futura legge. L’obiezione non sembra essere stata recepita e, probabilmente, l’Italicum poggerà anch’esso su liste bloccate. L'Italia sarà divisa in un massimo di 120 collegi plurinominali (coincidenti all'incirca con le province), in ciascuno dei quali vengono eletti da 3 a 6 deputati. Ciascun partito presenta brevi liste bloccate, senza possibilita' per gli elettori di esprimere preferenze. 

È bene ricordare altresì che, lo scorso dicembre, la Corte Costituzionale, al termine di una lunga Camera di consiglio, aveva infatti bocciato il Porcellum su due punti sottoposti al vaglio di costituzionalità: il premio di maggioranza e, per l’appunto, la mancanza delle preferenza che non dava libertà di scelta ai cittadini. Fattore, quest’ultimo, che evidentemente fa molto comodo alla classe politica

Candidature in più collegi: 
sarà possibile per i singoli candidati, presentarsi in 8 collegi diversi.

Collegi disegnati dal governo:
 Il Governo è delegato a ridisegnare i collegi elettorali, entro 45 giorni, sulla base dei criteri indicati dalla legge.


Il Senato: la versione definitiva dell'Italicum approvato dalla Camera non detta norme per il Senato, nella prospettiva di una sua abrogazione. Questa soluzione è stata chiesta dalla minoranza del Pd e da Ncd, per allontanare le elezioni anticipate. Se queste si dovessero concretizzare, per il Senato si voterebbe con il "Consultellum", il sistema risultante dalla sentenza della Corte costituzionale che ha abrogato il Porcellum: un proporzionale puro con preferenza. 

Fonte immagine: www.tg24.sky.it

Lo sai che … dal prossimo 14 giugno un contratto concluso per telefono sarà valido e vincolante per il consumatore solo se quest’ultimo avrà ricevuto dal venditore una conferma scritta dell’offerta e unicamente dopo che l’avrà firmata e accettata sempre per iscritto

Ebbene si, dal prossimo mese di giugno se un consumatore desidera concludere un contratto via telefono fisso o mobile, il venditore dovrà dargli conferma scritta dell’offerta che sarà per lui vincolante solo dopo aver firmato l’offerta o averla accettata per iscritto.

Fra le altre norme che entreranno in vigore il prossimo mese di giugno (e che modificheranno la disciplina sulla vendita dei beni a distanza o effettuata fuori dai locali commerciali), molto importanti saranno quelle che renderanno più trasparenti i contratti conclusi per telefono.

Dunque, sarà destinata a scomparire così la cattiva abitudine di alcuni operatori commerciali che, sino ad oggi, hanno spesso contattato, per telefono, i consumatori e ad essi, dopo averne ottenuto il “sì” (registrandone la voce) con metodi molto vicini alla truffa, spedivano oggetti mai richiesti a costi elevati oppure addebitavano servizi di telefonia a costi sovente elevatissimi.

Da giugno, quindi, tutti i consumatori saranno maggiormente tutelati poiché, senza una loro firma, nessun operatore commerciale potrà addebitare costi per contratti conclusi telefonicamente.

Il consumatore avrà inoltre diritto al rimborso se avrà pagato per servizi aggiuntivi che non abbia richiesto all’operatore espressamente.

martedì 11 marzo 2014

Sono un datore di lavoro e verso lo straordinario “in nero” ad alcuni miei dipendenti. Cosa rischio?

Se il datore di lavoro versa in nero lo straordinario ai suoi dipendenti, senza cioè inserirlo in busta paga, rischia di incappare in una doppia sanzione. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro con la nota n. 2642 del 6.02.2014.

La legge impone al datore di lavoro due obblighi ben definiti in materia di busta paga:

1) L. 4/1953, art. 1 e 3 dispone, da un lato, di consegnare al lavoratore, quando gli corrisponde la retribuzione, un prospetto paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome, la qualifica professionale, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione, con indicazione delle trattenute operate. Ciò consente al lavoratore di verificare gli elementi che compongono la retribuzione e le trattenute effettuate dal datore di lavoro;

2) dall’altro lato, l’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 66/2003 dispone che le ore di lavoro straordinario devono essere non solo calcolate a parte ma anche compensate con le maggiorazioni retributive indicate dai contratti collettivi di lavoro.Ciò al fine di consentire al dipendente il controllo che le ore di straordinario indicate in busta paga corrispondano a quelle da lui svolte e che queste siano state calcolate con la maggiorazione contrattualmente prevista.

Quali sono le sanzioni previste?
L’art. 5, comma 5, del D.lgs. 66/2003 dispone che se il datore di lavoro conteggia lo straordinario nella retribuzione che eroga al lavoratore, ma senza evidenziarlo “a parte” nel prospetto paga, e/o non applica la maggiorazione corretta, è punito con la sanzione amministrativa che va da 25 a 154 euro. (Se il comportamento illecito è riferito a più di cinque lavoratori o si verificato nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione va da 154 a 1.032 euro).

Se, invece, il datore di lavoro paga lo straordinario “fuori busta”, consegnando quindi al dipendente una prospetto paga infedele è soggetto alla sanzione amministrativa che va da un minimo di 125 a un massimo di 770 euro.

Fonte immagine: www.gazzettadellavoro.it

lunedì 10 marzo 2014

Diversi anni fa mi è stata rubata l’auto e, avendola assicurata anche per il furto, l’assicurazione mi ha risarcito l'intero valore del veicolo. Cosa devo fare ora che è stata ritrovata?

Gentile lettore, nel caso di avvenuto ritrovamento del veicolo, il danno si trasforma da totale a parziale. L’assicurato avrà così diritto a un risarcimento minore rispetto a quello che avrebbe ottenuto nel caso di mancato ritrovamento del veicolo. L’indennizzo sarà dunque pari alla differenza tra il valore commerciale del veicolo al momento del furto e quello al momento e nelle condizioni nelle quali è stato ritrovato.

In caso di recupero del veicolo dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla compagnia di assicurazione e a rilasciare, in favore di quest’ultima, procura a vendere.

Se l’indennizzo a suo tempo corrisposto ha coperto solo una parte del danno subìto dall’assicurato, per l’applicazione di franchigie previste dal contratto o per altri motivi, l’importo ricavato dalla vendita sarà ripartito fra la compagnia di assicurazione e l’assicurato in proporzione del danno sofferto da ciascuna delle parti.

Nel caso in cui la compagnia di assicurazione rinunci a subentrare nella proprietà del veicolo ritrovato, l’assicurato ha la facoltà di riprendere quanto è stato recuperato. In tal caso, si procederà a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare originariamente concordato, il valore delle cose recuperate: sull’importo così ottenuto verrà ricalcolato l’indennizzo applicando le condizioni di contratto e si effettueranno i relativi conguagli con l’indennizzo precedentemente corrisposto. In pratica, l’assicurato dovrebbe restituire all’assicurazione quanto ottenuto in surplus.

Fonte immagine: www.sicurauto.it

venerdì 7 marzo 2014

Dopo il divorzio il mio ex marito è diventato ricco. Ho diritto ad avere un aumento dell’assegno di mantenimento?

Gentile lettrice, per darle una risposta chiara e dettagliata al riguardo è bene chiarire alcuni aspetti fondamentali. Se il marito migliora la propria condizione economica e vede crescere improvvisamente il proprio reddito dopo la sentenza di divorzio non sempre la moglie ha diritto a ottenere un aumento dell’assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 5132 del 5.03.2014 ha stabilito che: quando l’incremento dei guadagni dell’uomo dipende da eventi autonomi ed eccezionali rispetto all’attività da questi svolta durante il matrimonio, allora nulla è dovuto alla ex. Diversamente, se le mutate condizioni economiche costituiscono naturali e prevedibili sviluppi del lavoro esercitato nel corso del matrimonio, allora la donna ha diritto a un aumento del mantenimento.

In particolare, nella determinazione dell’assegno divorzile bisogna tenere conto soltanto dei miglioramenti della situazione economica del coniuge che sono sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio. Al contrario, non possono essere valutati quei miglioramenti che scaturiscono da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità: in pratica tutti quegli eventi connessi a circostanze del  tutto occasionali ed imprevedibili.

Fonte immagine: www.ilsole24ore.com

giovedì 6 marzo 2014

Il mio proprietario di casa vorrebbe vendere l’appartamento in cui abito. Ho il diritto di prelazione essendo io l’inquilino?

In un normale rapporto di locazione potrebbe succedere che il proprietario di casa voglia vendere l’appartamento nel quale vi sia l’inquilino in affitto. In tal caso quali tutele vengono accordate dalla legge all’affittuario?

Nessun dubbio sussiste circa il fatto che la locazione debba proseguire anche con un eventuale successivo acquirente dell’immobile; la questione che invece è necessario chiarire è se l’inquilino abbia un diritto di prelazione nella vendita, ossia se il venditore debba preferirlo, a parità di prezzo, rispetto ad eventuali ulteriori offerenti.

L’ art. 3 comma 1, lettera g della Legge 431/98 prevede che, nelle locazioni ad uso abitativo, il diritto di prelazione in favore del conduttore è previsto solo se il locatore — che non abbia la proprietà di altri immobili a uso abitativo salvo quello eventualmente adibito a propria abitazione — disdica il contratto alla scadenza dei primi 4 anni perché intende vendere l’immobile a terzi.

In tal caso, il locatore è tenuto a comunicare al conduttore — che intenda acquistare l’immobile — il corrispettivo e le condizioni della compravendita. Il conduttore potrà, a sua volta, esercitare il diritto di prelazione comunicandolo al locatore, entro 60 giorni dalla data della ricezione della comunicazione del locatore (art. 38, legge 392/78)

Pertanto non spetta il diritto di prelazione in favore del conduttore se il locatore non ha disdetto anticipatamente il contratto, ma si limita a vendere l’immobile.

In sintesi, Il diritto di prelazione sussiste solo se il locatore disdice il contratto alla prima scadenza dei quattro anni.

Fonte immagine: www.blog.debitizero.it

mercoledì 5 marzo 2014

Un mio dipendente è beneficiario della Legge 104 ed utilizza il relativo permesso per andare in vacanza anziché assistere il familiare malato. Posso licenziarlo? Come posso provare il suo irresponsabile comportamento?

Caro lettore, è possibile licenziare coloro che utilizzano il permesso della “104” per recarsi in vacanza invece che dal familiare malato e bisognoso di assistenza. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 4984 del 4.03.2014) il datore di lavoro non solo può licenziare, ma potrebbe anche mettere alle calcagna del dipendente irresponsabile un investigatore privato per spiare se realmente state usufruendo del permesso nel modo legittimo o meno.

Tale controllo occulto, per quanto possa sembrare inopportuno, non si considera – sempre secondo la Corte – una violazione della privacy. Senza contare che, in giudizio, il datore potrebbe sempre avvalersi delle dichiarazioni di eventuali testimoni che confermino di aver visto il dipendente in determinati luoghi o circostanze diverse dall’assistenza del familiare invalido.

Ma non esiste il divieto, per il datore, di spiare i dipendenti?
Si, a prevederlo è lo Statuto dei Lavoratori; ma questo divieto riguarda solo i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull’attività lavorativa vera e propria. Al contrario, l’utilizzo del detective può avvenire fuori dall’unità produttiva se ha come scopo quello della tutela del patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro. Ebbene, il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi della legge “104” (del 1992) non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, poiché viene effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione dell’obbligazione principale lavorativa. Per cui avvalersi di “detective-spia” è pienamente legittimo.

Fonte immagine: www.investireoggi.it

martedì 4 marzo 2014

Un modo per acquistare un'auto a prezzi vantaggiosi? Partecipa ad un'asta giudiziaria!

Le aste giudiziarie di automobili, ossia quelle particolari attività processuali che si tengono presso l'ufficio aste giudiziarie dei tribunali, e attraverso cui il giudice fallimentare responsabile dell'ufficio dispone la vendita forzata del bene di proprietà dell'esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare i creditori intervenuti nel processo, possono avvenire secondo varie modalità: attraverso la vendita con incanto, senza incanto, ma anche attraverso una trattativa privata. Per le auto prevale la formula della trattativa privata e della vendita con incanto attraverso una gara fra i vari offerenti.

La gara delle aste giudiziarie delle auto avviene in una udienza particolare, in presenza del giudice o di un suo delegato. In questa sede, gli acquirenti effettuano i vari rilanci a voce, a partire dal rilancio minimo stabilito dal bando dell'asta giudiziaria.

Nel momento in cui resta un solo compratore che sia interessato al rilancio, l'automobile viene aggiudicata attraverso la compilazione di un verbale di aggiudicazione temporanea.

Sito di riferimento per chi cerca di acquistare un auto proveniente da asta giudiziaria è il seguente: www.astagiudiziaria.com; è il portale di riferimento degli Istituti di vendite giudiziarie, soggetti privati autorizzati all'esercizio di una attività che, pur rispondendo ai fini di un pubblico interesse, ha natura imprenditoriale in senso giuridico.
Altri siti consultabili sono: Incanto online; Fallimenti affari; Motorimania; Astagiudiziaria.org
Modalità di partecipazione ad un asta
Le aste giudiziarie di auto si svolgono nell’apposita sezione del Tribunale Civile di riferimento e, per legge, devono essere pubblicizzate in modo da permettere a chiunque di accedervi. Il modo migliore per tenersi informati è visitare periodicamente siti appositi come incantonline.it o astagiudiziaria.com che favoriscono la visione delle vendite suddividendole per categorie; la sola sezione “automobili e veicoli” mostra come passino per i tribunali una media di 500 veicoli al mese, tra i quali compaiono sovente vere occasioni!

Ogni bando è diviso in tre sezioni che indicano rispettivamente:
o    origine del veicolo: il demanio, il motivo per cui è stato posto all’asta..
o    dati del mezzo: immatricolazione, silometri percorsi, cilindrata..
o    il prezzo iniziale da cui parte l’asta.

Esclusi i titolari del bene l’asta è aperta a tutti e può partecipare chiunque versi in Cancelleria una caparra a mezzo circolare intestata al Giudice. L’asta è effettuata con la modalità del ”visto e piaciuto”: i dati indicati dal bando riportano infatti solo gli elementi presenti nella documentazione e non hanno valore di certificazione; se ad esempio la descrizione riportata fosse inesatta a causa di una imprecisione dei dati, stipulato il contratto il compratore non avrebbe la possibilità di ritrattare.
Fonte immagine: www.parma.repubblica.it

lunedì 3 marzo 2014

Sono un PR e sto organizzando una serata in un locale della mia zona. Sono obbligato a pagare i diritti alla SIAE? Quando posso evitare tali adempimenti?

Il dubbio principale che ha sempre ossessionato gli operatori del settore (musicisti, gestori di locali, organizzatori di eventi) è quello relativo all’obbligo di eseguire svariati  adempimenti con la SIAE, quali permessi, licenze, ecc.

Diciamo che non è facile fornire una risposta univoca alla domanda, poiché le norme non sono molto chiare sul tema. Nella situazione in cui siamo ora, ci sono casi chiari in cui l’ingerenza della SIAE può essere esclusa o quantomeno ridotta; la SIAE non può pretendere nulla su opere di autori che non le hanno affidato la gestione dei propri diritti. Quindi, se utilizziamo musiche o opere i cui diritti sono scaduti oppure i cui diritti sono gestiti con strumenti alternativi (ad esempio le licenze Creative Commons) è opportuno tenere gli occhi bene aperti prima. Vediamo alcuni pratici esempi.

Per quanto riguarda le opere in pubblico dominio, possiamo dire che fortunatamente il diritto d’autore non è eterno; arriva un momento nella vita di un’opera creativa in cui scade il termine di tutela previsto dalla legge ed essa diventa appunto di pubblico dominio, ovvero diventa patrimonio dell’umanità e nessuno può chiedervi royalties per il suo sfruttamento. È il caso comune della musica classica o della musica popolare.
Al riguardo è utile segnalare il testo dell’accordo tra UNCALM (Unione Nazionale Circoli e Associazioni Liriche e Musicali) e SIAE, nel quale sono dettagliati chiaramente i casi in cui non è obbligatorio chiedere il permesso SIAE.

Per quanto riguarda invece le opere con licenze libere, va chiarito che prima che i diritti d’autore giungano alla loro scadenza naturale, gli autori possono decidere di rilasciare le proprie opere con licenze che ne consentano il libero utilizzo e la libera diffusione. Ci sono varie licenze che possono svolgere questa funzione e le più conosciute sono le licenze Creative Commons. In questo caso, i diritti non sono scaduti, ma l’autore ha comunque deciso di non demandare la loro tutela alla SIAE (o ad altro ente equivalente); ha preferito “autogestire” i suoi diritti, applicando all’opera una di quelle licenze. Anche in questo caso (ovviamente dimostrando la presenza di tali licenze), la SIAE non deve pretendere alcunché.

Dunque, con tutta la musica che viene prodotta massivamente, come fare a sapere se una determinata opera è sotto tutela/gestione SIAE o meno?
Dal 15 settembre 2008 la SIAE ha reso accessibile a tutti, direttamente sul proprio sito web, l’archivio di Opere Musicali italiane e straniere da essa tutelate e gestite; ecco il link: http://operemusicali.siae.it/OpereMusicali/start.do?language=it. Se avete dubbi sullo status dei diritti di un’opera musicale, potete quindi fare una verifica voi stessi.

Fonte immagine: http://www.djjdee-mobiledisco.co.uk