Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

lunedì 16 dicembre 2013

È crollato un pezzo di intonaco da un fabbricato e mi ha distrutto l’auto. Chi deve risarcirmi i danni?

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni causati dalla loro rovina, se non ha mantenuto l’immobile nel suo stato ottimale oppure non ha provveduto ad eliminare i difetti di costruzione (art. 2053 c. civ.). Di conseguenza, colui che ha subito lesioni dalla disgregazione di un fabbricato o dal distacco, caduta o frantumazione di una sua parte, può pretendere il risarcimento danni dal proprietario. 

La norma si applica per i danni subiti da qualsiasi tipologia di immobile, non soltanto case o palazzi, ma anche muri di cinta, reti metalliche, tabelloni, travi, insomma per ogni opera che sia ancorata al suolo, anche se in modo transitorio. 

La massima tutela al danneggiato è garantita dalla presunzione di colpa in capo al proprietario: ciò significa che il proprietario è considerato sempre responsabile, a meno che non sia lui stesso a dimostrare il contrario. Vale, insomma – almeno in questo campo – il principio dell’inversione dell’onere della prova, secondo il quale non deve essere il danneggiato a provare i fatti per i quali chiede il risarcimento, ma è il chiamato in giudizio – in questo caso il proprietario – a dimostrare l’assenza di colpa per l’accaduto. 

Diverso è il caso in cui si accerti che i danni sono stati causati da un difetto di costruzione. In tal caso il proprietario, in presenza di determinati presupposti (art. 1669 c. civ.), è tenuto comunque a risarcire il danneggiato, ma può rivalersi successivamente sull’appaltatore che, nel costruire l’opera, non ha rispettato i criteri necessari a mantenere il bene stabile e duraturo nel tempo.

sabato 14 dicembre 2013

Lo sai che ... sono iniziati i rimborsi sulle bollette dell'acqua per tutti i cittadini? Verifica anche tu se ne ha diritto.

L’autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha finalmente firmato il provvedimento (Delibera 561/2013) che dispone i rimborsi per gli esuberi, pagati da tutti i cittadini, sulle bollette dell’acqua pervenute nel periodo tra il 21 luglio e il 31 dicembre del 2011. Ciò perché, in tale arco di tempo, i gestori ha richiesto delle somme che, invece, non erano più dovute per via del referendum del 2011. (referendum del Giugno 2011: risultato proclamato formalmente a partire dal 21.7.2011 con l’entrata in vigore di una legge – D.P.R. 116/2011 - che ha abrogato la norma - D.lgs.152/2006 art.154 comma 1 - che prevedeva l’addebito).
 
Quest’ultimo aveva infatti eliminato per sempre, dalle nostre bollette idriche, la voce “remunerazione del capitale investito”. Si trattava di un tributo pagato dagli utenti ai gestori idrici per finanziare gli investimenti effettuati da questi ultimi per il rinnovo delle reti (o meglio, per consentire ai gestori di pagare gli interessi passivi sui prestiti ricevuti dalle banche per gli investimenti). 

In realtà, poi, tali “remunerazioni” finivano per diventare un vero e proprio lucro a favore dei fornitori di acqua. Così è intervenuto il referendum che ha eliminato, una volta per tutte, tale voce dalle bollette. Anche la magistratura si era già espressa per l’illegittimità di questi prelievi non autorizzati. 

La cancellazione effettiva della “remunerazione del capitale investito” è avvenuta solo a gennaio 2012, ben 163 giorni dopo dall’entrata in vigore del decreto che aveva confermato i risultati del referendum. 

Ebbene, durante tali 163 giorni i gestori dei servizi idrici hanno fatto orecchie da mercanti, continuando ad esigere il pagamento di tale balzello, benché fosse stato già eliminato: e lo hanno fatto, appunto, dal 21 luglio al 31 dicembre del 2011. 

Dunque, proprio per tale periodo, il Garante ha disposto il rimborso in favore degli utenti, rimborsi che variano a seconda del gestore (perché sono stati ritenuti non rimborsabili i costi effettivamente sostenuti dal gestore per gli investimenti). 

Dalla prossima bolletta utile, dovrebbero partire quindi tali restituzioni. Alcuni gestori lo faranno immediatamente; altri invece hanno 30 giorni di tempo per mettersi in regola. 

Se la regolarizzazione non avverrà spontaneamente da parte dei gestori, i rimborsi dovranno partire comunque, ma saranno calcolati con un metodo forfettario e più a favore al cittadino.
 

venerdì 13 dicembre 2013

Ho acquistato uno smartphone e dopo pochi mesi dall’acquisto ho riscontrato un difetto. Il negoziante mi ha detto che sono necessari 90 giorni per la riparazione in garanzia. Posso chiedere, in alternativa, l’immediata sostituzione?

Gentile lettore,

in caso di difetto del prodotto acquistato, il consumatore – come lei ben saprà –  ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione, oppure sostituzione

La scelta tra l’una o l’altra strada spetta all’acquirente: egli quindi può quindi chiedere al venditore di riparare il bene o sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. In alternativa, il consumatore ha diritto ad una riduzione adeguata del prezzo, o alla risoluzione del contratto.

La normativa prevede che le riparazioni o le sostituzioni siano effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 

Pertanto, se il venditore effettuerà la riparazione entro un termine ritenuto dall’acquirente troppo lungo per le proprie esigenze, quest’ultimo ha diritto a richiedere la sostituzione del bene stesso.

mercoledì 11 dicembre 2013

Cambiale protestata: posso chiedere la cancellazione dal registro dei protesti ora che ho pagato?

Il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno può comportare la cosiddetta levata di protesto. Il protesto è un atto redatto da un notaio, ufficiale giudiziario o da un segretario comunale, nel quale viene formalizzato il mancato pagamento del titolo di credito. 

Il debitore “protestato” viene iscritto nel Registro informatico dei protesti, che contiene tutti i nominativi di coloro che hanno subito la levata del protesto e che sono debitori inadempienti di determinate somme di denaro. 

Il Registro, consultabile presso le Camere di Commercio, assolve ad una funzione di informazione e trasparenza nei rapporti commerciali: il creditore interessato può, infatti, consultarlo per verificare l’affidabilità economica del soggetto con il quale sta per concludere un affare e tutelarsi così in tempo da futuri eventuali inadempimenti. 

Il debitore inadempiente non può sottrarsi all’ iscrizione del proprio nominativo e dei propri dati personali nel Registro dei protesti; tra i casi nei quali egli può però chiederne la cancellazione, rientra proprio quello dell’avvenuto pagamento del titolo cambiario.

Come richiedere la cancellazione per avvenuto pagamento

Il debitore può chiedere la cancellazione dal registro dei protesti qualora abbia provveduto al pagamento del titolo (comprensivo di interessi e spese) entro dodici mesi dalla levata del protesto. Tale possibilità è concessa solo in caso di cambiali e vaglia cambiari protestati, non anche in caso di assegni (per questi è possibile chiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale ai sensi della Legge Antiusura). 

Per ottenere la cancellazione è necessario presentare istanza al Presidente della Camera di Commercio competente (cioè quella della provincia nella quale è stato levato il protesto) mediante un apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio Protesti. Alla domanda devono essere allegati il titolo in originale e la quietanza del pagamento che deve indicare sia l’importo originale del debito che gli interessi e le spese. 

Se il pagamento avviene oltre i dodici mesi dalla levata del protesto, l’istante non ha diritto alla cancellazione dal registro bensì all’annotazione, accanto al suo nominativo, di “avvenuto tardivo pagamento”. Egli dovrà presentare istanza al Presidente della Camera di Commercio su apposito modello, allegando i titoli protestati e la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore.

martedì 10 dicembre 2013

Ho acquistato un biglietto aereo Ryanair, ma ho dimenticato di fare il check-in online. Sono stato costretto a pagare un surplus di € 40 in aeroporto. È legittimo tale comportamento da parte della compagnia aerea?

In caso di acquisto del biglietto aereo tramite internet, è illegittima la pretesa di Ryanair di far pagare un surplus, ai passeggeri che non abbiano fatto il check-in online, per la stampa della carta di imbarco ad opera del personale di volo. 

La questione è stata trattata recentemente dal Tribunale di Madrid (sent. n. 113/2013); una decisione che potrà avere certamente effetti, anche a breve, nel nostro Stato.

Come a tutti noto, la compagnia aerea low cost irlandese consiglia vivamente agli acquirenti dei propri biglietti aereo di effettuare il check-in del volo attraverso il proprio sito internet, con contestuale stampa del biglietto di imbarco a propria cura. 

Chi non effettua tale procedura, è costretto poi a farsi stampare il biglietto al momento dell’imbarco dal personale di volo.

Ebbene, secondo il tribunale di Madrid questa pratica è illegittima perché “abusiva”: in altre parole, lede in modo eccessivamente sproporzionato i diritti dei consumatori. E ciò anche se è espressamente previsto nel contratto approvato dall’utente all’atto dell’acquisto del biglietto. 

Insomma, la clausola è nulla in ogni caso e le 40 euro, che attualmente pretende la Ryanair sono una pretesa illegittima. 

La sentenza del Tribunale di Madrid, peraltro, ha rilevato ben altre otto clausole abusive applicate dalla compagnia aerea irlandese.

lunedì 9 dicembre 2013

Ho acquistato un appartamento sulla carta da un costruttore. Avrebbe dovuto consegnarmelo il 15 settembre 2013, ma ad oggi non è stato ancora ultimato. Posso chiedere il risarcimento dei danni?

Spesso capita che i tempi di consegna di una casa, acquistata “sulla carta”, non vengano poi rispettati dal costruttore. In genere quest’ultimo, però, è sempre abbastanza avveduto da non indicare, nel contratto preliminare, termini perentori per l’ultimazione dei lavori o, comunque, predispone clausole che gli consentano ampie scappatoie. 
 
 
Tuttavia, la Cassazione, con una recente sentenza (sent. n. 4352/2013) ha voluto tendere una mano alle parti acquirenti, stabilendo che, nel caso di ritardata consegna di un immobile oggetto di compravendita, il venditore è tenuto a corrispondere un risarcimento pari in base al valore di locazione del bene: cioè, in pratica, egli deve versare una somma pari a quelle che l’acquirente avrebbe potuto intascare dando in affitto, ad altre persone, l’appartamento.
 
C’è da dire che, nel caso di specie deciso dalla Corte, il compratore era un imprenditore che aveva interessi nel campo immobiliare per uso investimento. In questo caso, la Cassazione ha escluso l’uso di generici sistemi di risarcimento su base “equitativa”, ma li ha ancorati a valori specifici di mercato, argomentando che la mancata acquisizione dell’immobile determina, per l’imprenditore, l’impossibilità di conseguire quegli utili dal normale utilizzo fruttifero del bene.
 
La questione potrebbe essere parzialmente diversa per i privati, i quali dovrebbero riuscire a dar prova di avere subìto un effettivo danno economico. Così, per esempio, non ci sarebbero problemi laddove la parte riesca a dimostrare che l’immobile era stato acquistato per uso investimento (perché, per esempio, esso è vicino ad un ateneo e, nello stesso tempo, l’acquirente già disponeva di una dimora di proprietà).
 
Negli altri casi, invece, la prova potrebbe essere più difficoltosa e, quantomeno, sarebbe necessario dimostrare le spese sostenute per occupare, nel frattempo, un immobile a titolo provvisorio.

sabato 7 dicembre 2013

Sono stato multato poiché parlavo al cellulare mentre ero fermo allo “Stop”. La multa è legittima?

Caro lettore,
Purtroppo si, la multa è legittima. Infatti, rientra nel novero della circolazione stradale anche il momento in cui il veicolo è fermo allo Stop: a confermare la circostanza basta l’indicazione dell’agente sul verbale (violazione dell’articolo 173, commi 2 e 3 bis del C.d.S., per aver circolato alla guida del proprio veicolo impugnando un cellulare). 

È irrilevante che l’automobilista, nel momento in cui viene elevata la sanzione perché trovato a utilizzare il telefonino, non sia in movimento, ma sia invece fermo allo stop: tale circostanza, infatti, non fa venir meno la violazione. Infatti, nel concetto di “circolazione stradale”(all’atto della quale scatta la multa) deve intendersi non solo il movimento, ma anche la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. Pertanto, in parole povere, basterebbe anche solo essere temporaneamente fermi, avere il motore acceso ed essere in procinto di ripartire per beccarsi una multa (ciò è stato recentemente sancito dal Tribunale di Campobasso, con sent. n. 415 del 25.09.2013. 

Inoltre, nella sentenza, si fa il punto sulla validità e il peso che hanno le dichiarazioni dell’agente. Perché la multa sia valida il pubblico ufficiale è tenuto solo a dare conto della sua presenza durante i fatti attestati nel verbale, nonché delle ragioni per le quali tale presenza ha consentito l’accertamento dell’infrazione (per esempio, la posizione, il luogo in cui questi si trovava, ecc.). 

Il conducente che vuole contestare tali attestazioni deve non solo limitarsi a contestarle o a provare il contrario con testimoni, ma deve aprire una particolare procedura aggravata (detta “querela di falso”). Ciò in quanto le dichiarazioni del pubblico ufficiale sono assistite da una fede privilegiata (cioè hanno un valore superiore rispetto ai fatti dichiarati da un qualsiasi altro soggetto privato).

mercoledì 4 dicembre 2013

Coma hanno fatto a truccare il mio Bancomat? Vediamo quali sono le tecniche maggiormente utilizzate dai truffatori e i consigli per difendersi

Il bancomat è uno strumento che si presta a facili alterazioni e truffe. Tra le tecniche maggiormente utilizzate dai truffatori rientrano lo “skimming” ed il “card trapping”. Vediamoli nel dettaglio
 
Lo Skimming
Una delle tecniche più utilizzate dai criminali è lo Skimming, che consiste nell’applicare allo sportello del bancomat una finta fessura (detta appunto Skimmer), capace di leggere la banda magnetica della tessera del cliente e copiarne i dati. Così clonati, i codici della tessera vengono inviati tramite blutooth ai truffatori (di solito collocati nelle vicinanze) oppure memorizzati all’interno di una memoria interna.
Nel frattempo, una telecamera nascosta - solitamente posizionata sopra la tastiera oppure accanto alla luce che illumina il bancomat – riesce a filmare il codice Pin digitato dal correntista sul tastierino.
Con i dati acquisiti si può clonare facilmente il bancomat ed è possibile poi prelevare denaro all’insaputa del malcapitato.
Come difendersi dallo Skimming?
Per scongiurare la truffa dello Skimming, è consigliabile coprire con una mano la digitazione del codice Pin, in modo da mettersi al sicuro da eventuali telecamere nascoste. In secondo luogo, è utile controllare se la fessura dove si inserisce la tessera Bancomat è ben fissa. Un ulteriore controllo va effettuato anche alla tastiera: se non è ben fissata potrebbe essere fasulla. Infatti, quando i truffatori non utilizzano l’escamotage della telecamera nascosta, catturano il codice Pin sovrapponendo una loro tastiera a quella originale onde registrare i dati premuti. 
 
Il card trapping
Una seconda tecnica usata dai truffatori è il card trapping. In questo caso, la manomissione dello sportello è diretta a rubare l’originale  carta e il codice Pin.
I truffatori fanno in modo che la tessera del malcapitato resti incastrata nella fessura del bancomat Bancomat, grazie all’installazione di un apposito supporto montato all’interno. A questo punto, mentre la vittima sta tentando di risolvere da sola il problema, si fa avanti lo stesso truffatore, o uno dei complici, che si offre di aiutarla. Gli consiglia, quindi, di digitare di nuovo il Pin (in questo modo, spiandolo, entrerà in possesso del codice segreto).
 
Il correntista, nel tentativo di risolvere il problema, normalmente si allontana per recarsi all’interno della filiale (se la banca non è aperta lo farà il giorno seguente).
A quel punto il truffatore recupera facilmente la carta dalla fessura e, conoscendo il codice Pin memorizzato in precedenza, preleva il contante dal conto del malcapitato.
 
Come difendersi dal card trapping?
Innanzitutto, nel momento in cui la carta rimane incastrata all’interno della fessura è buona norma denunciare subito l’accaduto alla propria banca, senza allontanarsi dalla sportello e chiamando, dal cellulare, il servizio di assistenza. È sempre preferibile utilizzare sportelli Bancomat situati all’interno delle banche oppure chiusi in apposti chioschi, così da essere al riparo da qualsiasi malintenzionato. Nel caso in cui lo sportello sia su strada, è bene controllare la zona circostante, diffidando delle persone che tendono ad avvicinarsi troppo. Bisogna sempre rifiutare l’aiuto offerto da terzi in caso di malfunzionamento dello sportello. Anche in questo caso, la digitazione del Pin deve avvenire di nascosto, avendo cura di non farsi vedere o spiare da altri.

lunedì 2 dicembre 2013

Falsi dirigenti delle Entrate. Il direttore dell’Agenzia è un dirigente o un funzionario? L’accertamento che ti è stato notificato potrebbe essere nullo.

Il direttore che ha firmato l’avviso di accertamento che hai ricevuto è un dirigente o un funzionario con incarico dirigenziale? Tutti gli avvisi di accertamento saranno dichiarati nulli se la Corte Costituzionale confermerà l’orientamento del TAR Lazio e del Consiglio di Stato.
 
Dopo il polverone che si è alzato nei giorni scorsi sulle nomine irregolari dei dirigenti delle Agenzie  delle Entrate, perché effettuate senza il regolare concorso, e sulla validità dei relativi avvisi di accertamento e delle conseguenti cartelle di Equitalia, viene qui pubblicata la formula dell’eccezione processuale da sollevare e inserire nel ricorso contro l’avviso di accertamento o contro la conseguente cartella esattoriale di Equitalia. 
Ecco però come sapere, prima di iniziare il ricorso, se il direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha firmato l’atto fiscale era “dirigente” o semplice “funzionario” incaricato di funzioni dirigenziali. La formula sottoindicata, infatti, costituisce un possibile modello di istanza di accesso agli atti amministrativi da presentare allo sportello al fine di conoscere se il direttore che ha firmato l’atto sia in regola con la citata sentenza del Tar Lazio e del Consiglio di Stato o meno. 
 
ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

Oggetto:       Istanza di accesso agli atti si sensi della legge 241/1990. Avviso di accertamento n. ____________ a carico di _______             

Formulo la presente in nome e per conto del sig. ______________, nato a _____________ il ___________, c.f. destinatario dell’avviso di accertamento n. _______________, notificato ______________ e sottoscritto (eventualmente su delega) dal direttore provinciale dell’’Agenzia delle Entrate di ___________, in virtù di mandato già conferito ad ogni effetto di legge, significando quanto segue.

Considerato che

-                è interesse del mio assistito accedere agli atti ed acquisire tutta la necessaria documentazione al fine di poter tutelare i propri diritti ed interessi, costituzionalmente garantiti;

-                che, in particolare, è interesse dei miei assistiti accedere agli atti ed estrarre copie di tutta la documentazione relativa alle nomina di Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate;

-                che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 co. 7° della Legge 7 agosto 1990 n. 241, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Tanto premesso e considerato, il signore ________________, a mezzo del sottoscritto procuratore,

Chiede

ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. Legge 7 Agosto 1990 n. 241, di accedere agli atti e di conoscere se l’attuale Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha sottoscritto e/o delegato la sottoscrizione dell’avviso di accertamento a me notificato è semplicemente “incaricato di funzioni dirigenziali” o ha la qualifica di “dirigente” a seguito di concorso pubblico.

Con riserva di chiedere, all’esito dell’accesso, l’ulteriore estrazione di copie ritenute necessarie, trattandosi di un procedimento riguardante gli istanti.

L’accesso agli atti – e la relativa estrazione delle copie – è motivata, ex art. 25, co. 2 e per motivi ut supra  esposti ex art. 24, 7° co., Legge 7 agosto 1990 n. 241, dalla necessità di dover  eventualmente tutelare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi anche in sede giurisdizionale, avendo ricevuto un atto sottoscritto da soggetto che svolge delle importanti funzioni amministrative (appunto di “dirigente”), senza aver fatto un regolare concorso pubblico.

Il signore _________ delega, sin d’ora, per l’esercizio del diritto d’accesso di cui in epigrafe, l’Avv. _________, eleggendo domicilio presso il suo studio corrente alla ____________ ove intendono ricevere ogni comunicazione anche a mezzo fax al seguente numero ___________ ovvero a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo Pec: ________________.

domenica 1 dicembre 2013

Lo sai che … esiste un sito – www.mafialeaks.org – dove puoi denunciare anonimamente camorristi e criminali?

Denunciare un camorrista o svelare segreti delle organizzazioni criminali diventa più semplice con Internet; nasce il primo portale per la raccolta con un click di informazioni utili a contrastare il crimine. 
 
L’informatore della polizia è sempre esistito, ma Internet sta rivoluzionando anche il sistema di raccolta delle “soffiate”: nasce un nuovo sito per raccogliere informazioni contro le organizzazioni criminali: www.mafialeaks.org.
Scopo del sito è raccogliere le informazioni riguardanti le attività mafiose attraverso delle vere e proprie “soffiate” digitali.  
Due sono i principali problemi del sito, tali da poterne compromettere lo sviluppo, se non tenuti debitamente in considerazione: 
1) Garantire l’anonimato degli informatori
Come avviene per ogni “informatore” di polizia, il sito deve necessariamente garantire in modo assoluto la fonte. Per questo, il sito sfrutta una piattaforma opensource, che si può visitare solo dal software Tor, che si basa su un sofisticato sistema di comunicazione anonima per Internet di seconda generazione. In ogni caso è opportuno utilizzare computer situati in luoghi esterni e pubblici. 
2) Evitare che si presti come strumento delatorio, anche dalle stesse organizzazioni criminali
L’utilizzo di un sito anonimo potrebbe consentire facilmente di strumentalizzare le informazione raccolte che potrebbero essere “pilotate” o organizzate dalle stesse organizzazioni criminali per “guerre” interne contro eventuali rivali o anche per calunniare o diffamare persone perbene, del tutto estranee alla criminalità organizzata o perché fastidiose alle stesse. Il sito non è pubblico ma è gestito da privati, anche se ha l’obiettivo di offrire le informazioni per il bene della collettività. L’informatore, infatti, potrà scegliere a chi trasmettere l’informazione fornita, scegliendo tra quelle che sono individuate come persone fidate: tra le persone fidate al momento vi sono le Forze dell’ordine (per agire), i Giornalisti (per informare) e le Associazioni antimafia (per aiutare).
 
Le informazioni ricevute sono distinte in tre grandi categorie: a) Whistleblowers: è il termine inglese per definire il cosiddetto “informatore” o anche “spione”. Si tratta di persone interne alle organizzazioni criminali, che per diverse motivazioni hanno deciso di collaborare o denunciare gli illeciti commessi, in maniera anonima; b) Vittime: è lo spazio dedicato alle persone che sono vittime di attività criminali, che hanno subito reati  e hanno così deciso di segnalarli in modo anonimo.; c) So qualcosa: spazio libero e residuale per chi intende comunque informare di quanto a conoscenza riguardante attività di tipo mafioso.