Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

lunedì 30 giugno 2014

Ho uno studio in casa e la RAI continua a chiedermi il pagamento del canone pur possedendo solo pc, smartphone e tablet in ufficio. Ho già pagato il canone ordinario per la mia abitazione. Cosa posso fare?

La RAI continua a chiedermi il pagamento del canone pur possedendo solo pc, smartphone e tablet in ufficio. Cosa posso fare?

Caro lettore,
già del 2012 la RAI aveva iniziato a inviare, a tutti i contribuenti, una comunicazione in cui li invitava a pagare il canone non solo per la detenzione di televisioni, ma anche per PCtabletsmartphone o per qualsiasi altro dispositivo connesso a internet.

Ancora oggi, difatti, diverse imprese professionisti stanno ricevendo la medesima  illegittima  pretesa da parte della RAI. Insomma, quella che prima era una richiesta rivolta solo alle famiglie, ora viene estesa anche ai titolari di Partita Iva.

Circa due anni fa il Governo era già intervenuto a chiarire la vicenda e a specificare che il canone non è dovuto su ogni hardware connesso a internet, bensì solo per gli apparecchi atti a ricevere il segnale digitale (es. apparecchi TV con decoder digitale).

Secondo la cattiva “interpretazione” della Legge del 1938, quei professionisti e ditte il cui domicilio o sede coincide con la residenza vengono costrette a pagare, per il televisore presente nel salotto,  ben due volte il canone: una prima per uso privato (quello, cioè, ordinario) e una seconda per uso speciale (quello cioè legato alla partita Iva). E ciò anche se la TV in soggiorno è utilizzata unicamente per scopi familiari.

L’unico modo per evitare una doppia – e iniqua – tassazione è dimostrare che l’abitazione e l’ufficio sono funzionalmente e strutturalmente separati.

martedì 24 giugno 2014

La legge italiana permette l’adozione solo alle coppie sposate?

Gentile lettore,
Assolutamente no. Esistono dei casi in cui l’adozione è consentita anche a coppie non coniugate e a single. Si tratta dell’adozione in casi particolari e dell’adozione di maggiorenni. Vediamole nel dettaglio:

1. L’adozione in casi particolari è prevista per quelle situazioni in cui non vi siano i presupposti per l’adozione piena – cosiddetta legittimante –, come lo stato di abbandono di un minore; essa è consentita anche ai single. Può essere disposta, ad esempio, quando un soggetto abbia un rapporto affettivo significativo con un minore orfano di entrambi i genitori.


2. L’adozione dei maggiorenni intende tutelare in via prioritaria l’interesse dell’adottante il quale, non avendo una propria discendenza, vuole tramandare il proprio cognome e patrimonio a un figlioessa è consentita al single o, in modo autonomo, al coniugato (perché, in tal caso, l’altro coniuge non è obbligato ad adottare a sua volta).

martedì 17 giugno 2014

Studentessa bocciata a scuola. Quando è possibile impugnare la bocciatura dinnanzi ad un Giudice?

Quando è possibile impugnare, davanti a un giudice, una bocciatura? La risposta alla domanda ci viene fornita dalla sentenza n. 3468/14 pubblicata dal Tar Lazio.

La mancata ammissione dello studente all’anno scolastico successivo, affermano i giudici, costituisce espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale del consiglio di classe, che può essere “contestato” davanti al giudice solo se affetto da macroscopici vizi logici.

Dunque, cosa si intende per “macroscopici vizi logici”? 1. Disparità di trattamento: ad esempio, due alunni che hanno riportato gli stessi voti sia negli scritti che negli orali e per i quali sono stati riservati due trattamenti diversi in merito alla promozione; 2. Errore manifesto: ad esempio, non si è tenuto conto della media superiore alla sufficienza riportata in tutte le materie, oppure, se il risultato di un compito, su cui si è poi fondato il giudizio finale, è da considerarsi corretto; 3. Contraddittorietà rilevabile a vista d’occhio.

Secondo il dettato della richiamata sentenza, dunque, è facile comprendere che l’indirizzo fornito dal TAR del Lazio non lascia spazio a molte possibilità di impugnazione. Il giudizio del collegio di scuola resta, in gran parte, incontestabile nelle valutazioni.

E se la famiglia è stata lasciata all’oscuro di tutto? Non costituisce un “vizio” della bocciatura – come tale impugnabile – il fatto che l’insegnante non abbia avvisato la famiglia del giovane delle difficoltà di rendimento di quest’ultimo. 

venerdì 13 giugno 2014

RC Auto: le autorità potranno consultare l’archivio delle polizze sul web, come un qualsiasi cittadino

Il Governo aveva annunciato, all’inizio dell’anno, la battaglia contro gli evasori delle assicurazioni grazie a un sistema informatico in tempo reale, consultabile dalle forze dell’ordine attraverso un controllo della semplice targa.

Ma ora le autorità potranno consultare l’archivio delle polizze solo sul web, come un qualsiasi cittadino. Ossia anche tramite una comunissima applicazione messa a disposizione dal Ministero per tutti i cittadini.

Dunque, niente collegamenti telematici dedicati come quelli che consentono di individuare i proprietari dei veicoli cui spedire le multe.

L’assenza di fondi è stata ufficializzata dal Ministero dell’Interno con una circolare del 10.06.2014 n. 300/A/42/46/14/101/20/21/7.

La Motorizzazione non ha le risorse per i collegamenti telematici. In teoria potrebbe continuare a effettuare singole visure, di volta in volta, secondo lo schema da sempre attuato per la notifica dei verbali, attraverso convenzioni con i singoli organi. Ma anche per questo mancano le risorse.

sabato 7 giugno 2014

Dipendenti pubblici? Rispondono del reato di peculato nei confronti dell’amministrazione se navigano in internet durante le ore di lavoro. Vediamo i dettagli della sentenza

È vietato navigare in internet durante le ore di lavoro. Anche per pochi minuti di connessione, l’incaricato di pubblico servizio o il dipendente pubblico rispondono del reato di peculato nei confronti dell’amministrazione.

Difatti, perdere tempo durante il servizio, utilizzando il PC per scopi personali, implica un danno erariale consistente nello spreco di energia elettrica. In altri termini, oltre alla responsabilità civile per mancato svolgimento delle attività lavorative (il che, a tutto voler concedere, potrebbe comportare una sanzione disciplinare, sino al licenziamento, nell’ipotesi più grave), si configura anche una responsabilità penale (il cosiddetto reato di peculato d’uso).

Il peculato per aver fatto lievitare la bolletta della luce all’ente datore di lavoro scatta anche per poche ore di navigazione. Lo ha detto la Cassazione nella recente sentenza n. 23352/14.

Secondo la Corte, nel caso di abuso di un telefono d’ufficio o del computer per scopi personali, la Cassazione chiarisce che la lesione alla pubblica amministrazione non consiste nelle somme necessarie a mantenere attiva l’utenza internet durante la condotta illecita. Il danno, invece, sta nell’utilizzo dell’energia elettrica necessaria al funzionamento del p.c. e nella temporanea disponibilità di tale strumento da parte del dipendente della pubblica amministrazione, che ne realizza un uso non funzionale alle finalità amministrative.

martedì 3 giugno 2014

La TASI peserà di più rispetto all’IMU del 2013. Vediamo i dettagli

Uno studio di Bankitalia ha rivelato che l’imposta sulla casa è stata, di fatto, reintrodotta e peserà di più rispetto all’IMU del 2013.
  
Secondo lo studio, l’introduzione della nuova imposta potrebbe comportare un aumento del prelievo sull’abitazione principale compreso tra il 12% e il 60% in più rispetto all’anno passato, raggiungendo, quindi, le soglie del 2012.

In verità, la Banca d’Italia ha rivelato ciò che già in molti avevano ben compreso e che apparirà in tutta la sua evidenza nel prossimo mese di ottobre, quando le aliquote saranno ormai rese pubbliche da tutte le amministrazioni locali.
  
Tutto parte quando la vecchia imposta sulla casa, l’ICI, è stata reintrodotta nel 2012 con il nuovo nome IMU, a sua volta soppressa l’anno successivo (2013) per questioni elettorali; in realtà, l’IMU è tornata, di fatto, nel 2014, con il nuovo nome TASI.
  
Vediamo i dettagli: come ormai noto, la TASI si compone di una parte statale e di un’altra comunale; se gli enti si limitassero all’aliquota base dell’1 per mille, quest’anno il prelievo aumenterebbe di circa il 12% rispetto all’anno passato; se invece applicassero il tetto massimo del 2,5 per mille il prelievo complessivo crescerebbe di oltre il 60% rispetto al 2013, ritornando ai livelli del 2012.

La principale differenza tra TASI e IMU sta dunque nelle detrazioni. Se infatti l’IMU prevedeva detrazioni fisse di 200 euro per tutti e di 50 euro aggiuntive per ogni figlio convivente, la Tasi non ne prevede affatto. Tale circostanza, peraltro, si riverserà in uno svantaggio per le case più povere. Con la Tasi, invece, le abitazioni di valore più alto pagheranno meno del 2012 (perché, ad oggi,  le aliquote sono più basse di quelle dell’Imu), mentre le sorti delle abitazioni di valore medio-basso (ossia la maggioranza) dipenderanno dalle scelte del Comune e dall’intenzione di quest’ultimo di introdurre detrazioni parametrite sui valori fiscali degli immobili. 

mercoledì 28 maggio 2014

Come vanno utilizzati Facebook, Instagram e Whatsapp? Ecco la recente guida pubblicata dal Garante della Privacy.

Il Garante della Privacy ha recentemente pubblicato una guida dedicata a tutti, con una serie di precauzioni per utilizzare con la massima protezione possibile Facebook e altri social network. La guida contiene alcuni consigli contro abusi illegittimi dei dati personali, invasioni nella sfera privata di minori e famiglie, furti di identità e trappole del web. Quali sono, dunque, le linee guida da seguire?

  • 1. Non c’è separazione tra “vita on line” e “vita off line”: tutto quello che pubblichiamo sui social (post, link, immagini) può avere effetti, anche ritardati nel tempo, sui nostri rapporti familiari, di amicizia, di lavoro ecc. 
  • 2. Il web è un luogo nel quale vigono molteplici norme: si applicano sia quelle penali che quelle a tutela della privacy; attenzione a non commettere reati di diffamazione, ingiuria, violazione del diritto all’immagine ecc. L‘anonimato o il profilo falso non servono ad evitare di essere scoperti poiché le autorità possono comunque  risalire al colpevole delle violazioni.  
  • 3. Quando entriamo in un social network perdiamo il controllo sui nostri dati personali: questi possono essere presi dai nostri contatti, dai gruppi ai quali ci iscriviamo, dalle pagine fan e così monitorati, rielaborati, diffusi anche a distanza di anni; meglio inserire meno informazioni possibili sul proprio profilo utente.
  • 4. Prima di pubblicare foto in cui sono presenti nostri amici, meglio chiedere prima il loro consenso per evitare di ledere la loro privacy, immagine o reputazione.  
  • 5. Riflettere bene prima di inserire on-line dati segreti o di cui non vogliamo la diffusione (per esempio dati riguardanti la salute). In caso di abusi e violazioni della privacy fare una segnalazione al Garante della Privacy e alle altre autorità competenti affinché possano intervenire.  
  • 6. Sul web non è tutto gratis: molte offerte di servizi o iscrizioni a blog, social network, siti ecc. sono apparentemente gratuite. In realtà le paghiamo con i nostri dati personali, anziché col denaro; dati personali che vengono poi “venduti” dai gestori dei social alle aziende interessate a scoprire che tipo di consumatori siamo e come “gestirci” sul mercato.  
  • 7. Tra i nostri contatti abbiamo diversi livelli di conoscenze, dagli amici stretti ai semplici conoscenti. Meglio cautelarsi riservando la visione delle nostre informazioni personali, foto e post ai soli contatti più vicini.
  • 8. Non fare uso eccessivo della geolocalizzazione: nella vita reale non saremmo tentati di dire sempre a tutti dove siamo e con chi proprio per proteggere la nostra privacy.  
  • 9. Navigare sicuri con semplici precauzioni: 1) aggiornare sempre l’antivirus dello smartphone; 2) utilizzare password diverse per ogni social, posta elettronica e gestione del conto corrente online; 3) mai inserire dati personali nel nickname.  
  • 10. Prestare attenzione agli indirizzi internet abbreviati pubblicati sui social network (per esempio url tipo t.co, bit.ly oppure goo.gl) verificando che non conducano a siti fasulli usati per rubare i dati o far scaricare programmi con virus. 
  • 11. Leggere sempre con attenzione le condizioni d’uso dei social, blog o siti a cui ci iscriviamo: è importante conoscere i propri diritti, le regole sulla privacy, l’utilizzo dei dati personali, le regole in caso di disattivazione e cancellazione del profilo. 

L’Authority ricorda che i migliori difensori della nostra privacy siamo innanzitutto noi stessi!

lunedì 26 maggio 2014

Il mio datore di lavoro può impormi ore di lavoro straordinario?

Gentile lettore,
un vecchio R.D.L. del 1923 (art. 5, R.D.L. n. 692 del 15.03.1923) ed i contratti collettivi stipulati dai sindacati e dai rappresentanti degli imprenditori delle singole categorie disciplinano la materia dell’orario di lavoro

Al riguardo, la normativa dispone che il datore di lavoro, quando ve ne sia la necessità, e sempre che non sia possibile procedere alla assunzione di nuovo personale, può saltuariamente richiedere che venga effettuato del lavoro straordinario che non superi le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Va precisato che può chiedere ma non imporre. La paga oraria per il lavoro straordinario deve essere superiore del 10% rispetto a quella ordinaria.

Contrariamente a quanto disposto dal R.D.L. del 1923, tuttavia, molti contratti collettivi prevedono l’obbligatorietà del lavoro straordinario, al quale, quindi, il lavoratore non si può sottrarre, salvo che non vi sia un giustificato motivo.

Dunque, nel caso di ore di lavoro straordinario, il datore ha l’obbligo di retribuirle secondo le maggiorazioni previste nei contratti collettivi. In tal caso, il dipendente troverà le apposite voci conteggiate nella busta paga. Qualora, invece, ciò non avvenisse, il lavoratore potrà rivolgersi a un consulente del lavoro o a un avvocato che effettuino i dovuti conteggi per verificare il diritto a differenze retributive. In tal caso, sarà necessario inviare una lettera di diffida al datore di lavoro e, se del caso, investire anche la Direzione Provinciale del Lavoro, con un tentativo di conciliazione, prima di procedere al ricorso in tribunale.

venerdì 23 maggio 2014

Elezioni Europee 2014: guida pratica al voto. La novità? Le tre preferenze saranno ritenute valide solo se si sceglierà almeno un candidato di sesso diverso dagli altri due.

Negli Stati membri dell'Ue dal 22 al 25 maggio si svolgono le consultazioni per eleggere 751 deputati del parlamento europeo che rimarranno in carica per cinque anni. In Italia domenica 25 è anche il giorno delle amministrative dove il voto è previsto in 4.087 Comuni e in due Regioni, Abruzzo e Piemonte. Le europee sono l'unica occasione in cui i cittadini Ue vengono consultati per eleggere i rappresentanti delle istituzioni comunitarie.

Un voto utile per tutti: le campagne elettorali sono state tutte nazionali e si è parlato poco e male dell'Europa; in realtà si tratta di elezioni importanti per diverse ragioni, in primis per il fatto che ormai è sempre più radicata fra gli Stati la consapevolezza dell'importanza di avere una voce all'interno dell'Ue, anche perché le dinamiche sociali ed economiche e la politica interna dei singoli Paesi è sempre più intrecciata a quella comunitaria. La nuova maggioranza politica che emergerà dalle elezioni, inoltre, contribuirà a formulare la legislazione europea per i prossimi cinque anni in settori che spaziano dal mercato unico alle libertà civili
.

Forte paura per la bassa affluenza: cinque anni fa l'affluenza era stata del 43% e stavolta la percentuale potrebbe essere anche più bassa, complice la disinformazione di molti cittadini e la scarsa attenzione all'Europa.

In Italia urne aperte domenica 25 maggio 2014 dalle ore 7 alle ore 23. Circa 50 milioni di italiani chiamati al voto: l'elettore riceverà un'unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l'Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l'Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l'Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l'Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l'Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Fino a tre preferenze: sempre per le europee, il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza che devono essere espressi esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. E qui sta la prima novità delle Europee italiane: nel caso si esprimano tre indicazioni dello stesso genere sessuale (per esempio, solo candidati maschi), la terza sarà annullata durante lo scrutinio. Dunque, sarà possibile indicare tre preferenze valide solo se si sceglierà almeno un candidato di sesso diverso dagli altri due.

Buon voto a tutti!!!


mercoledì 21 maggio 2014

Lo sai che … da quest’anno puoi usufruire di un “bonus” per l’acquisto di mobili? Vediamo come funziona

Gentile lettore, finalmente è legge il “decreto casa”.
Ieri 20 maggio 2014, alla Camera, è giunta l’approvazione definitiva del “decreto casa”; la scadenza per lo sgravio è fissata alla fine di quest’anno, ma la norma consente di recuperare, entro massimali prestabiliti, anche le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013.

1. Detrazione Irpef del 50%: la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di arredi non sarà più legato all’ammontare della ristrutturazione e potrà, eventualmente, anche superarlo.

2. Come funziona il nuovo bonus?: la prima condizione è che sia in corso una ristrutturazione edilizia, per la quale siano state chieste detrazioni. Coloro che ne fruiscono potranno richiedere anche lo sconto del 50% per le ulteriori spese, documentate e sostenute appunto dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici, come frigoriferi e lavatrici, in classe non inferiore alla A+ e forni di classe A. Dovrà trattarsi di mobili nuovi.

3. Limiti e condizioni : a) per la ristrutturazione resta fermo il limite massimo di spesa di 96.000,00 €; b) per il bonus mobili il tetto massimo di spesa, ancora in vigore, è di € 10,000,00 (incluse anche le spese di trasporto e montaggio); inoltre, gli arredi dovranno servire l’unità immobiliare alla quale è collegata la ristrutturazione.

Lo sconto, comunque, andrà spalmato su più dichiarazioni dei redditi, ripartendolo in dieci quote annuali di pari importo e dividendolo, eventualmente, tra tutti gli aventi diritto, ad esempio nel caso in cui ci siano più proprietari.

Le spese per gli arredi andranno conteggiate separatamente da quelle per le ristrutturazioni e i relativi massimali (€ 10.000,00 e € 96.000,00) andranno calcolati in maniera indipendente.