Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

martedì 11 febbraio 2014

Ho un grosso debito con il fisco. Posso vendere o donare i miei immobili a mio figlio per evitare che Equitalia li pignori?

Pagare i propri debiti è un dovere, sia morale che giuridico, e non sempre un atto di disposizione del proprio patrimonio - come una vendita o una donazione - può sottrarre il debitore dal rischio di un’esecuzione forzata.

Difatti, il codice civile prevede un’arma nelle mani del creditore che si chiama azione revocatoria. In pratica, tutte le volte che il debitore si sia spogliato di un proprio bene al solo scopo di frodare i creditori, tale atto può essere “revocato”. Se poi si tratta di una compravendita, per esperire con successo l’azione è necessario che il terzo acquirente avesse l’intenzione di trarne profitto (per esempio, una vendita sotto costo) o si ritiene anche sufficiente la conoscenza da parte di questi dell’intenzione fraudolenta del debitore. 

Equitalia può esercitare l’azione revocatoria anche se il debitore ha venduto o donato i propri beni prima ancora che la cartella esattoriale gli sia notificata. Infatti, non ci si potrebbe difendere da tale azione solo sostenendo che ancora non si è ricevuta alcuna richiesta di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. Per il successo dell’azione revocatoria basta semplicemente la circostanza dell’esistenza del debito, al di là se il pagamento sia già stato preteso dal creditore o meno.
  
A titolo di esempio, se il debitore ha posto in essere atti tali da far insorgere il debito (come un’evasione fiscale) e dopo di ciò ha alienato i propri beni, temendo un recupero delle imposte, ma prima ancora della notifica delle cartelle esattoriali, Equitalia potrà ugualmente esperire l’azione revocatoria.  
Inoltre, il creditore può esercitare l’azione revocatoria non solo quando l’atto di vendita o di donazione spogli il debitore di tutti i suoi beni, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza, per il creditore, di soddisfare le proprie ragioni.
  
Come tutte le azioni, anche l’azione revocatoria può essere compiuta entro un periodo di termine prestabilito, che in questo caso è pari a cinque anni. Decorso tale termine, l’atto di vendita o la donazione divengono definitive, anche se effettuate in frode ai creditori. 

lunedì 10 febbraio 2014

Si è rotta una conduttura idrica all’interno del mio palazzo: le spese di riparazione vanno addebitate al condominio oppure al singolo proprietario cui era diretta la linea idrica?

Dopo la recente riforma del condominio, nell’individuare le parti comuni dell’edificio, il codice civile (art. 1117 c .civ.) stabilisce che “sono oggetto di proprietà comune… le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari … e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, oppure, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”. In tali ipotesi, la responsabilità per il caso di guasto spetta al condominio. Dunque, tutto ciò che non rientra nella predetta elencazione si considera di proprietà esclusiva del singolo condomino.

La Cassazione ha più volte affermato un criterio per stabilire cosa si intenda di proprietà del condominio e cosa, invece, del singolo condomino. Secondo la Corte, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva. La braga, al contrario, è quell’elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza invece del condominio. Pertanto, essendo strutturalmente posta nella diramazione, non rientra nella proprietà del condominio, che è tale perché serve all’uso di tutti i condomini.

Pertanto, se il punto in cui risulta essere avvenuta la rottura riguarda una tubatura di proprietà esclusiva del singolo condomino, conseguentemente tutti i danni derivanti e le relative “spese non indennizzate” saranno addebitabili allo stesso condomino e non al condominio. 

venerdì 7 febbraio 2014

Sono stato beccato mentre fumavo uno spinello e, in questi giorni, mi è stato anche notificato l’ammonimento da parte della Prefettura. Rischio di essere escluso automaticamente da un concorso pubblico?

Il Tar Lazio, con una recente sentenza (sent. n. 675/2014), ha stabilito che un unico episodio di consumo di marijuana, cui poi sia scattato il successivo ammonimento da parte della Prefettura, non pregiudica la possibilità per il colpevole di partecipare a un concorso pubblico, anche se si tratti di un posto nelle forze dell’ordine.

Dunque, secondo i giudici, il fatto di aver fumato una “canna” non fa venir meno quel requisito di “moralità” nel candidato che è condizione per la sua partecipazione al concorso, per poi essere assunto nella pubblica amministrazione.

L’uso di sostanze stupefacenti – dice il TAR – se non accompagnato dallo spaccio, non esclude il candidato dalla possibilità di conseguire una posizione di lavoro.

La ragione per cui chi fa uso di sostanze stupefacenti non può partecipare a concorsi ed essere poi assunto nella P.A. non è la presenza di un comportamento saltuario, ma di un comportamento ripetuto nel tempo e con continuità tale da far presumere una possibile ripetizione di tale condotta.

Insomma, la semplice assunzione di sostanze stupefacenti non accompagnata dallo spaccio non può, in mancanza di ulteriori elementi negativi, determinare l’assenza del requisito della moralità ai fini dell’ammissione a un pubblico impiego.

giovedì 6 febbraio 2014

Cassazione: “Se lei rifiuta di fare sesso, il marito può andare via di casa con l’amante”. Legislazione all’ “ITALIANA”

Roba da non credere. “Legislazione all’italiana” direbbero all’estero. Sembra una barzelletta giurisprudenziale d’altri tempi, ma non lo è affatto; è una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Il marito abbandona il tetto coniugale per andare a vivere con un'altra compagna. Il motivo? Lei stava facendo un vero e proprio “sciopero del sesso”. La Corte si schiera dalla parte dell'uomo. Quest'ultima, infatti, ha negato l'addebito della separazione al marito che aveva chiesto la separazione dalla moglie con la quale dal 2000, anno in cui era nato il figlio, non aveva più avuto rapporti sessuali

L'uomo, non sopportando più di andare in bianco con la moglie, se ne è andato di casa armi e bagagli, andando a convivere con una nuova compagna. Da qui la richiesta della moglie di addebitare la colpa della separazione al marito che aveva abbandonato il tetto coniugale. 

La Suprema Corte ha bocciato la richiesta della donna, dando il dovuto peso alla "violazione dei doveri coniugali" da parte della moglie".

Il no all’addebito della separazione al marito era stato già espresso in secondo grado.

In definitiva, piazza Cavour respingendo il ricorso della donna, ha aggiunto che non sono stati introdotti "elementi di prova che possano escludere la preesistenza di una situazione di esaurimento della comunità morale e affettiva fra i coniugi cui attribuire la intollerabilità della prosecuzione della convivenza". E' stata bocciata anche la richiesta della donna di risarcimento dei danni.

mercoledì 5 febbraio 2014

Io e mia moglie siamo proprietari di un appartamento ciascuno. Tali immobili sono però situati in due città differenti. Abbiamo diritto entrambi all’esenzione Imu? Si. Vediamo i dettagli

Ciascun coniuge, proprietario di un proprio immobile, ha diritto all’esenzione Imu nel caso in cui tali abitazioni siano situate in Comuni differenti: dunque, in tali casi, l’esenzione per l’abitazione principale spetta ad entrambi. A chiarirlo è stato il dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia.

La Legge 147/2013, all’art. 1, co. 586 e 587, ha stabilito che ciò vale solo per il nucleo familiare che abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in Comuni differenti. Al contrario, se le due abitazioni sono situate nel medesimo Comune l’esenzione si applica soltanto per una di esse.

La questione – dibattuta in materia di Ici – non ha trovato incertezze, invece, per quanto riguarda l’Imu. Infatti, il dipartimento delle Finanze ha confermato che l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due Comuni diversi.

Per quanto riguarda le abitazioni assegnate dagli I.A.C.P. (istituto autonomo case popolari) , se hanno le caratteristiche di immobili sociali, esse sono esenti da Imu; se non hanno tali caratteristiche usufruiscono della detrazione di 200 euro come abitazione principale.

martedì 4 febbraio 2014

Chi impugna una multa è obbligato a comunicare i dati del conducente? No. Vediamo il nuovo filone giurisprudenziale

Chi riceve a casa una multa che non gli è stata notificata nell’immediatezza dell’infrazione, molto probabilmente riceverà, allegato al verbale, anche un invito a comunicare i dati dell’effettivo conducente del veicolo. E ciò perché, in tal modo, l’autorità provvederà a decurtare i punti dalla patente di quest’ultimo. Chi non ottempera a tale obbligo riceve una sanzione piuttosto salata.

È di questi giorni, però, la decisione del Giudice di Pace di Parma (sent. n. 703/13) secondo cui chi impugna la multa non è tenuto a fornire la suddetta comunicazione. E ciò vale sia che il ricorso venga proposto al giudice, sia al Prefetto. Infatti, la comunicazione delle generalità dell’effettivo conducente non può prescindere dalla definizione del procedimento sull’opposizione alla multa.

La causa relativa all’impugnazione della multa è pregiudiziale rispetto alla causa per la mancata comunicazione delle generalità di chi era alla guida. Pertanto, non si può assolvere all’obbligo fino a quando il primo giudizio non risulta definito.

In nessun caso – si legge nella sentenza in commento – il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione del ricorso al giudice o al Prefetto con cui si chiede l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.


Infatti, nel sistema della patente a punti la decurtazione può scattare solo quando l’accertamento è definitivo, ossia quando risulta avvenuto il pagamento della sanzione o concluso il procedimento del ricorso (amministrativo o giurisdizionale) oppure ancora è scaduto il termine per depositare l’opposizione.

lunedì 3 febbraio 2014

Ho mangiato un dolce bagnato al rum, molto alcolico, e sono risultato positivo all’alcoltest. È mai possibile? Come posso rimediare?

Gentile lettore, se l’esito dell’alcoltest è positivo, non è possibile giustificarsi sostenendo che il tasso di alcolemia è scattato oltre la soglia a causa di cibi diversi da un cocktail. Dunque, il conducente non può portare a propria giustificazione il fatto di aver assunto farmacicollutori, spray, di aver mangiato dolci contenenti una minima dose di alcol e di essere vittima di rigurgiti.

Secondo la Cassazione (sent. n. 4967/14 del 31.01.2014) infatti, è sufficiente che l’esito dell’alcoltest sia positivo perché si possa parlare di guida in stato di ebbrezza.

Una motivazione, evidentemente, spesso addotta dagli automobilisti risultati positivi al test dell’alcol, quella di aver ingerito farmaci la cui miscela, unita a dolci e ai reflussi esofagei, farebbe scattare il tasso soglia. In verità, per la Cassazione, il conducente ha sempre l’obbligo di astenersi diligentemente dalla guida, qualora abbia assunto, per qualsiasi ragione – anche valida – alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcool.

Dunque, anche quanti sono obbligati a prendere farmaci contenenti alcool o sono folli amanti dei dolci arricchiti di liquori sono obbligati a non mettersi alla guida.

venerdì 31 gennaio 2014

RC-Auto, processo di informatizzazione delle polizze: dal 15 febbraio prossimo scatteranno i controlli automatici che rileveranno le targhe dei veicoli in transito. Vediamo i dettagli

A partire dal prossimo 15 febbraio partirà il nuovissimo archivio della Motorizzazione, che conterrà gli estremi delle polizze RCA di tutti gli italiani. In questo modo scatteranno i controlli automatici antievasione per l’assicurazione obbligatoria. In buona sostanza, l’archivio sarà in grado di controllare se le vetture sono in regola con la polizza RC-Auto o meno.

Ad essere informatizzato, però, sarà solo il controllo e non anche (almeno per il momento) il processo di elevazione della sanzione: per quest’ultima, infatti, ci sarà sempre bisogno di un agente.

Come stabilito dalla Legge 183/2011, la Motorizzazione sarà, in questo modo, capace di trasmettere i dati delle auto non assicurate al Ministero dell’Interno e alle autorità. Queste ultime dovranno sollecitare i proprietari a stipulare l’Rc auto entro 15 giorni.

Proprio per poter procedere a tali controlli automatici, il ministero dovrà fissare le caratteristiche tecniche degli apparecchi. I costruttori dovranno avere il tempo per adeguarli e presentare la domanda di approvazione, quindi i controlli difficilmente potranno partire prima della seconda metà dell’anno.

Il sottosegretario ha confermato che i controlli non saranno mai del tutto automatici, vista la delicatezza della materia da accertare. È stato, infatti, chiarito che le rilevazioni degli apparecchi sulla mancata copertura assicurativa non porterà direttamente alla compilazioni di verbali, ma solo a inviti a presentarsi a un ufficio di polizia con i documenti per farli esaminare dagli agenti. Saranno, poi, questi ultimi a redigere il verbale, una volta effettuati i riscontri.

giovedì 30 gennaio 2014

Sono disoccupato e percepisco l’indennità ASPI (vecchia disoccupazione ordinaria). Posso comunque avere un reddito da lavoro autonomo senza perdere l’indennità?

Ebbene si, il lavoratore che percepisce l’indennità Aspi può trovare una nuova occupazione nell’ambito di un qualsiasi lavoro autonomo. Quest’ultimo, se produce un reddito non superiore a 4.800 euro annui, determina la conservazione dello stato di disoccupazione e quindi il diritto a percepire l’indennità Aspi.

Vige però l’obbligo da parte del lavoratore di informare l’Inps della cosa entro un mese dall’inizio dell’attività dichiarando il relativo reddito secondo il disposto dell’art. 2, comma 17, Legge 92/2012.

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 % dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma 

mercoledì 29 gennaio 2014

Mi sono recato dal carrozziere per cambiare lo sportello incidentato della mia auto nuova e mi sono accorto che è stato sostituito con un ricambio “non originale”. Cosa posso fare?

L’autocarrozzeria che sostituisce la portiera di un’automobile con uno sportello non originale, o appartenente a un’altra vettura, è tenuta a risarcire l’automobilista per il danno arrecato.

Una recente sentenza della Cassazione (sent. n. 1179/2014)  ha condannato il comportamento scorretto di un carrozziere, colpevole di aver affibbiato al cliente uno sportello taroccato, appartenente ad un modello di veicolo precedente.

È necessario prestare molta attenzione, dunque, a non dare per scontato l’operato del carrozziere cui ci si rivolge: è necessario essere scrupolosi e attenti ad ogni minimo dettaglio. In primo luogo, è preferibile rivolgersi ad autocarrozzerie autorizzate o comunque convenzionate con il modello di auto posseduto. È buona regola, inoltre, chiedere l’esibizione della fattura o dell’ordine di acquisto del prodotto originale effettuato dal titolare. Sarebbe poi opportuno pretendere sempre un preventivo di spesa, dettagliato in ogni sua voce, datato e sottoscritto dal carrozziere.

Nella fattispecie, i Giudici hanno sottolineato che l’autocarrozzeria non aveva ricevuto l’autorizzazione del proprietario ad utilizzare un pezzo non originale. Inoltre, è evidente come lo stesso automobilista non avrebbe mai potuto essere d’accordo con una simile operazione, e ciò per una serie di pratiche ragioni, tra cui il fatto che si trattava di un’autovettura acquistata da pochi mesi, nonché per ulteriori ragioni, quali: a) la mancanza di interesse dell’automobilista ad una sostituzione sconveniente, anche perché il costo era totalmente a carico dell’assicurazione; b) la non urgenza dell’intervento, in quanto il proprietario possedeva altri veicoli per sostituire quello incidentato; c) la richiesta immediata di spiegazioni all’officina dopo aver scoperto che la portiera, chiaramente non originale poiché prelevata da uno stesso modello di auto ormai fuori produzione, era stato adattato alla propria. 

I Giudici, pertanto, hanno ritenuto pienamente legittima la richiesta di risarcimento dell’automobilista, avendo questi dimostrato che vi era un contratto di riparazione del mezzo e che la condotta dell’autocarrozzeria era contraria al principio di buona fede.