Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

mercoledì 8 gennaio 2014

Lo sai che … dal 1 gennaio 2014 è entrato in vigore il divieto di uso dei contanti per il versamento dei canoni di locazione? Gli affitti dovranno essere pagati obbligatoriamente con bonifici o assegni. Vediamo i dettagli


Gli affitti non potranno più essere pagati in contanti, qualunque sia la somma corrisposta per il canone di locazione. La norma, inserita nella legge di stabilità, è già in vigore. Il denaro dovrà essere consegnato al proprietario di casa con un versamento su conto o con un assegno. Tutte le transazioni, insomma, dovranno essere tracciabili per combattere il fenomeno degli affitti in nero ovvero l'evasione fiscale. Ai Comuni è affidata l'attività di monitoraggio anche utilizzando "quanto previsto in materia di registro di anagrafe condominiale e civile". Si rischiano sanzioni da un minimo di 3.000 euro.
 
La disposizione viene spiegata nel 50esimo punto della legge di stabilità già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e dunque già entrata nell'ordinamento legislativo italiano: "I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".
 
In questo contesto occorre fare alcune precisazioni. Come spiegato dal Ministero dell'Economia, non ci sono limiti al prelevamento o versamento in contanti dal proprio conto corrente poiché, a differenza di altre situazioni, in queste operazioni il trasferimento di denaro è fra lo stesso soggetto. Per il resto rimane in vigore il tetto di 999,99 euro introdotto dal precedente governo Monti. Tutte le spese oltre questa soglia non potranno essere effettuate con "denaro liquido", ma solamente con assegno o bonifico, anche la spesa al supermercato.

martedì 7 gennaio 2014

Lo sai che … da oggi è possibile denunciare via web, alla polizia postale, i reati informatici? Vediamo i dettagli

Nel caso abbiate subito un reato informatico come il furto dell’identità su un social network, l’utilizzo illecito della vostra carta di credito o di una PostePay, una truffa da un negozio di e-commerce, la velocità nel presentare la denuncia può essere determinante. Molti cittadini truffati, peraltro, scoraggiati dalle lungaggini burocratiche e dalla difficoltà di raggiungere il più vicino posto di polizia postale, rinunciano a presentare la querela.

Per ovviare a tutto ciò, la Polizia di Stato ha realizzato un servizio denominato “Denuncia via web di reati informatici”. Sarà infatti possibile, dal normale computer di casa o di lavoro, avviare l’iter per sporgere la denuncia. Questa attività non completa tutte le formalità necessarie a denunciare il crimine informatico, ma consente il disbrigo delle incombenze preliminari e garantisce, all'atto della presentazione dell’interessato negli uffici di Polizia, una corsia preferenziale.
L’atto che l’interessato potrà inserire tramite il sito della Polizia di Stato è solo lo schema sul quale sarà possibile effettuare, nell'ufficio di polizia prescelto, eventuali integrazioni ed assumerà valore legale di denuncia solo con la firma dello stesso davanti all'Ufficiale di polizia giudiziaria; sarà opportuno utilizzare il servizio in questione solo se si ha la possibilità, nelle successive 48 ore, di recarsi presso il relativo ufficio di polizia.

Dopo esservi collegati al sito https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it, al termine della procedura di compilazione, otterrete una “ricevuta on line”, un “numero di protocollo” con il quale potrete richiamare la pratica nell’Ufficio di P.S. da voi prescelto. 

Si possono denunciare i seguenti reati telematici: a) Dialer – Mancato riconoscimento traffico telefonico; b) E-Commerce (Acquisto); c) E-Commerce (Vendita; d) Intrusione Informatica; e) Phishing; f)Illecito utilizzo di carte di credito on-line. 

lunedì 6 gennaio 2014

Come posso cancellare il fermo amministrativo dalla mia auto?

Gentile lettore, il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i concessionari della riscossione, "bloccano" un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (come l’automobile)  o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse, oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada. Il blocco dell’auto previsto dal fermo amministrativo può essere superato attraverso la cancellazione.
 
Come attivare la procedura di cancellazione del fermo amministrativo?
Prima della cancellazione del fermo amministrativo è necessario effettuare una visura del veicolo al PRA. Il provvedimento di fermo amministrativo auto viene comunicato dall'agenzia di riscossione tramite posta ordinaria, previo preavviso. Se avete dei dubbi e volete verificare se effettivamente risulta un fermo amministrativo sulla vostra auto, basta richiedere visura della targa del veicolo all’ufficio provinciale ACI al costo di 2,84 euro. In alternativa, si può utilizzare il servizio di visura online, oppure rivolgersi a una delegazione ACI o a un’agenzia di pratiche auto. Una volta effettuate le dovute verifiche del caso, in caso positivo, dovrete procedere alla cancellazione del fermo amministrativo.
 
La pratica di cancellazione del fermo amministrativo
Prima cosa da fare è quella di saldare il debito per cui è stato iscritto il fermo amministrativo: per questo è necessario contattare l'agenzia delle riscossioni (es. Equitalia). Per la cancellazione del fermo amministrativo auto basta presentare a un qualsiasi ufficio provinciale PRA la seguente documentazione:
 
•    Il provvedimento di revoca in originale, che viene rilasciato dal concessionario della riscossione una volta saldato il debito. Il provvedimento di cancellazione del fermo amministrativo deve contenere i dati del veicolo, del debitore e l’importo del debito per cui si richiede la cancellazione.
•    Il certificato di proprietà, sul cui retro bisogna compilare la nota di richiesta.
•    Il modello NP-3, reperibile presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile, da utilizzare qualora non si fosse in possesso del certificato di proprietà.
 
In caso di esito positivo della pratica avviene la cancellazione del fermo amministrativo e viene rilasciato un nuovo documento di proprietà dal parte del PRA. A questo punto potete liberamente circolare o far rottamare la vostra auto.

giovedì 2 gennaio 2014

Lo sai che … tra pochi mesi la notifica dei verbali stradali potrà essere effettuata anche con la posta elettronica certificata (PEC)? Ulteriore novità: pagamento agli agenti con POS. Vediamo i dettagli

Tra pochi mesi i verbali stradali saranno notificabili, anziché attraverso il consueto postino,  direttamente sulla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’automobilista. Basta quindi ai facili ricorsi contro i verbali per difetti di notifica. 

In attuazione a quando previsto dal Decreto del Fare D.l. n. 69/2013, convertito con legge n. 98/13 del 9.08.2013, sarà questa la conseguenza del decreto interministeriale che disciplinerà le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite PEC (posta elettronica certificata).  

La notifica elettronica sarà la regola nei confronti di tutti quei soggetti obbligati, per legge, a dotarsi di una PEC e per i privati interessati a questa opportunità. La novità dunque riguarda immediatamente le aziende e gli imprenditori che sono ormai tenuti a dichiarare una posta elettronica certificata alla Camera di Commercio. Ma anche i professionisti, il cui indirizzo email certificato sarà reperibile attraverso gli albi professionali. 

Non solo. A breve tutti i cittadini potrebbero essere dotati di una loro PEC. Infatti, tra le novità del decreto del Fare vi è quella che prevede l’attribuzione gratuita di una casella di posta elettronica certificata per chiunque richieda un documento di identificazione unificato, oppure richieda l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente 

Tra le novità vi sarà anche la possibilità di saldare subito la sanzione in strada anche all’agente accertatore munito di un tradizionale strumento elettronico di pagamento (POS): una possibilità, tuttavia, rimessa alle disponibilità economiche dell’amministrazione che non sempre potrebbe essere dotata dei dispositivi.

martedì 31 dicembre 2013

Quali sono le possibilità di tutela che ha il consumatore in caso di acquisto di uno smartphone o tablet da internet che poi si è rivelato difettoso o differente da quello promesso?

Su internet è facile trovare occasioni vantaggiose per fare shopping, specie per chi ama la tecnologia. Tuttavia, alla facilità di reperimento corrisponde anche una maggiore facilità di ricevere qualche delusione. Ecco quindi tutto ciò che bisogna sapere prima di mettersi alla ricerca di tali prodotti. 

Innanzitutto è sempre bene diffidare delle vendite tra privati. Infatti, in questi casi non opera alcuna garanzia del venditore. 

Nel caso invece di acquisto da un rivenditore, in caso di malfunzionamento del prodotto la denuncia dei vizi deve essere inoltrata presso l’azienda venditrice del prodotto stesso; infatti il soggetto che risponde direttamente nei confronti del consumatore è sempre il venditore e il fatto che l’acquisto avvenga via Internet non cambia la sostanza delle cose. L’acquirente ha, inoltre, per legge, entro dieci giorni dalla consegna della merce, il diritto di recesso dalla vendita, senza bisogno di addurre alcuna motivazione. 

Oltre a ciò, il consumatore ha, per legge, la cosiddetta “garanzia legale di conformità” che opera tutte volte in cui il bene non è conforme a quanto promesso dal venditore ed opera per due anni dall’acquisto. I vizi vanno denunciati al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta. L’acquirente può chiedere, alternativamente, la riparazione o la sostituzione del prodotto oppure una congrua riduzione del prezzo o, ancora, la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo versato. 

L’azione giudiziale per ottenere la risoluzione e quella volta a ottenere la riduzione del prezzo si prescrivono in un anno dalla consegna del bene acquistato.

Se, in ultimo, il venditore ha inviato un bene diverso da quello promesso (per esempio, un telefono usato) o ha preordinato una messinscena, simulando una volontà di vendere, ma in realtà poi trattenendo la somma senza inviare alcunché all’acquirente, si potrebbe configurare la truffa commerciale.

lunedì 30 dicembre 2013

Legge di stabilità: sono più le nuove tasse che quelle eliminate. Quali saranno le tasse del 2014? Vediamole tutte nel dettaglio

Altro che riduzione delle tasse: la legge di stabilità (Legge n. 147/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014) chiude con un saldo di 2,1 miliardi di tasse in più. In altre parole, sono più le nuove tasse che quelle eliminate. Così il 2014 promette di essere un altro anno difficile dal punto di vista fiscale. Gli aumenti di prelievo a carico di cittadini e imprese superano le riduzioni di oltre 2 miliardi. Vediamole nel dettaglio. 
 
Taglio delle detrazioni: innanzitutto è previsto, entro il 31 gennaio (se non saranno adottati provvedimenti per assicurare ulteriori maggiore entrate per 482 milioni di euro, cosa al momento assai difficile) il taglio delle detrazioni fiscali “generiche”: in pratica, la detrazione standard del 19% sarà ridotta al 18% già per il 2013 e al 17% a decorrere dal 2014. 

Aumenta l’imposta di bollo sui prodotti finanziari: maggiori tasse anche per i titolari di un conto corrente bancario o postale. A partire dal primo gennaio dal 2014 sale, dall’1,5 per mille al 2 per mille, l’imposta di bollo sulle “comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari” fatte dalle banche, depositi bancari e postali: si tratta degli estratti conto inviati periodicamente ai risparmiatori; è stata però cancellata la soglia minima di 34,20 euro e aumentata (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) la misura massima 4.500 a 14.000 euro. L’imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari

Aumenta l’Ivafe: cresce, poi, l’Ivafe (l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) dall’1,5 per mille al 2 per mille).

Benzina: scattano anche gli aumenti (per gli anni 2017 e 2018) delle accise sulla benzina, con e senza piombo e sul gasolio carburante.

Tassa su avvocati, notai e magistrati: è previsto un contributo di 50 euro per la partecipazione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato, è stata approvata anche una tassa di 75 euro per gli avvocati che vogliono iscriversi all’albo dei cassazionisti.

Agevolazioni: sale la detrazione per i redditi da lavoro dipendente. Con effetti senza dubbio positivi anche se tutti da pesare in concreto. A conti fatti, la situazione migliora per i lavoratori. Rispetto al 2012, “quest’anno per una famiglia bireddito con un figlio a carico il peso delle tasse diminuisce di 178 euro. Ma se il confronto viene realizzato tra il 2014 e il 2011, anno in cui non era ancora applicata l’Imu, c’è un aggravio di 339 euro”.

TASI: la nuova Tassa copre l’Imu sulle abitazioni principali. La Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) potrà essere applicata anche sulle abitazioni principali (stessa base imponibile dell’Imu e l’aliquota sarà decisa dai Comuni). In ogni caso, la somma delle aliquote Imu e Tasi non potrà superare il tetto massimo dell’1,06% (altri immobili) e 0,6% (abitazioni principali, ma per il 2014 non potrà superare lo 0,25%).

TARI: si tratta della nuova tassa sui rifiuti che cancella la Tares. La Tari assomiglia molto alla Tarsu e dovrà in ogni caso coprire integralmente il costo di investimento ed esercizio del servizio di raccolta dei rifiuti (7 miliardi nel 2012), con agevolazioni simili a quelle già esistenti. L’importo è quindi a discrezione dei Comuni.

Meno crediti d’imposta per le imprese: i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi a Irpef, Ires, Irap e imposte sostitutive per importi sopra i 15mila euro annui devono chiedere un visto di conformità. Da questa stretta il fisco incasserà almeno 460 milioni nel 2013, 2014 e 2015. Altri 301 nel 2014 sono attesi dalla riduzione all’85% di crediti e agevolazioni specifiche. 

WEB TAX: si potrà acquistare pubblicità online solo da soggetti titolari di partita IVA italiana (al momento Google e altri big come Facebook) hanno partita IVA straniera (Google ha sede in Irlanda). Ciò potrebbe comportare una diminuzione dei ricavi per chi vive con Google Adsense.

IRAP: viene soppresso dal 2015 il fondo da usare per escludere dall’Irap i contribuenti minori, la cui dotazione è stata utilizzata nel corso del 2013 da parte di diversi interventi legislativi. 

Irpef su case sfitte: viene penalizzato chi non riesce ad affittare la casa. È stata infatti reintrodotta l’Irpef sulle seconde case, che era stata assorbita dall’Imu per il 2013. Dall’anno prossimo, scatterà l’Irpef maggiorata di un terzo (ma solo sul 50% della base imponibile) per gli immobili presenti sul territorio comunale in cui il proprietario ha la residenza. Sono quindi escluse le seconde case usate per vacanza in altro Comune. 

Acquisto di immobili: cambiano totalmente le imposte di registro, ipotecarie e catastali sulle compravendite immobiliari dal 1° gennaio 2014.

Che futuro ci attende? 

sabato 28 dicembre 2013

Sono uno studente universitario e ho deciso di fittare casa a Napoli. Il proprietario vuole accollarmi le spese di registrazione dell’affitto. Può farlo? A chi spettano per legge tali spese?

Gentile studente,
il proprietario dell’appartamento non sta agendo correttamente nei suoi confronti. Infatti la legge (art. 8 della Legge 392/1978) stabilisce che, in mancanza di accordo diverso tra le parti, le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. La norma è tuttora in vigore, non rientrando fra quelle che la riforma (Legge 431 del 1998) ha abrogato. 
 
Pertanto, posto che il contratto non prevede alcuna deroga alla disciplina legale, il costo della registrazione del contratto spetterà per il 50% al padrone di casa e per l’altro 50% all’inquilino.

venerdì 27 dicembre 2013

Mio figlio di 12 anni è stato picchiato a scuola da un amichetto. Di chi è la responsabilità?

Molto spesso capita che i bambini giocando tra loro arrivino a litigare e, finché tutto rimane nel contesto del litigio verbale, non c’è alcun problema. Ma se la lite sfocia in uno scontro fisico allora la cosa può diventare più seria.

Per il nostro ordinamento l’imputabilità penale, ossia la responsabilità personale per i reati commessi, scatta al quattordicesimo anno. La legge (art. 85 cod. pen.), infatti, sancisce che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile”. 

Pertanto, se un minore di 14 anni picchia un suo compagno o in modo accidentale gli causa delle lesioni (fosse anche la morte) non risponde penalmente per l’evento; ma suoi i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, così come previsto dal codice civile (art. 2048 c. civ.) per i fatti commessi dal figlio. 

Se il minore ha già compiuto quattordici anni, si considera un soggetto imputabile; quindi, per le sue azioni compiute risponderà egli stesso, penalmente, davanti al Tribunale per i minorenni. Anche quando il minore degli anni quattordici picchia, ferisce o addirittura causa la morte di un altro minore o di un adulto, sono sempre i genitori a dover risarcire il danno in sede civile. 

Non può esservi responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale.

I genitori per poter essere esonerati dall’obbligo di risarcire il danno causato dal figlio devono fornire una prova che spesso è assai difficile da raggiungere: dimostrare di aver fatto di tutto per impedire il fatto. Più in dettaglio, devono dimostrare di aver impartito ai figli un’educazione e un’istruzione consone alle proprie condizioni familiari e sociali e di aver inoltre vigilato sulla sua condotta. 

Se poi il minore ha da sempre manifestato un carattere ribelle e indisciplinato, i genitori devono dimostrare qualcosa in più: di aver fatto di tutto per garantire una maggiore vigilanza.

martedì 24 dicembre 2013

venerdì 20 dicembre 2013

Mia figlia ha 16 anni e ha deciso di abbandonare la scuola. Che responsabilità ho io come genitore essendo lei ancora minorenne? Ho l’obbligo di farla studiare? Grazie.

È a tutti noto che il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” dispone che i genitori sono responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione scolastica dei figli (art. 34 della Costituzione).

Dunque, fino a quando persiste in capo ai genitori il dovere di istruire i figli? Fino alla maggiore età? Fino a quando questi non abbiano concluso la scuola dell’obbligo? Fino a quando questi non abbiano trovato un posto di lavoro? 

Le risposte a tutte queste domande ci sono giunte da una recente pronuncia della Cassazione (sent. n. 42463/13 del 16.10.13) riferita al caso di una ragazza minorenne che aveva deciso, in modo autonomo, di non frequentare più la scuola superiore. A causa di tale scelta i genitori avevano subìto una condanna del Giudice di Pace proprio per aver mancato di far impartire l’istruzione alla figlia minorenne. 

La Cassazione, invece, nel decidere sulla questione, ha completamente ribaltato la pronuncia di primo grado. Secondo la Suprema Corte, l’obbligo di legge, che grava sui genitori, di impartire l’istruzione scolastica ai figli minori: a) si riferisce solo alla frequentazione della scuola elementare e della scuola media inferiore, e non anche alla frequentazione della scuola media superiore e, in ogni caso b) si interrompe quando viene conseguito il diploma o compiuto il 15° anno d’età da parte del minore, sempre che questi abbia frequentato per  almeno otto anni la scuola dell’obbligo.