Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

venerdì 14 febbraio 2014

Sono scivolata sul pavimento bagnato di un supermercato e mi sono fratturata un braccio. Ho diritto ad essere risarcita?


Anche un pavimento bagnato, pur apparendo come una situazione formalmente innocua, può dare luogo a una richiesta di risarcimento e al conseguente obbligo di liquidare il danno patito dall’infortunato; dunque, non è necessaria una intrinseca pericolosità della cosa per dar luogo a una responsabilità e quindi ad una richiesta di risarcimento.

Al riguardo, peculiare risulta essere una recente sentenza della Corte d’appello di Firenze (sent. n. 851 del 25.05.2010); il dubbio è se una situazione apparentemente non pericolosa e, per certi versi, anche visibile possa giustificare una richiesta di risarcimento. Secondo l’opinione dei giudici toscani la risposta è affermativa. In questi casi, il custode del bene (ossia il proprietario del locale o del punto su cui si trova l’insidia) è responsabile per le cose in custodia (art. 2051 c. civ.) anche se la causa del danno (come può essere appunto una macchia d’acqua) non presenti, in sé, una intrinseca pericolosità.

Quindi, tutte le cose possono essere causa di danno, quale che sia la loro struttura o qualità, siano esse immobili o in movimento. Anche una foglia d’insalata o la buccia di un frutto, pur non avendo un’autonoma pericolosità, può essere idonea a produrre una lesione, quando la sua presenza diventa una insidia o un trabocchetto per il passante. Dunque, è legittima la richiesta di un indennizzo per chi sia caduto al suolo procurandosi una ferita o una rottura di qualche arto.

giovedì 13 febbraio 2014

Ricevo continuativamente telefonate pubblicitarie sul mio numero di casa. Come posso fare per evitare che mi contattino? Posso oppormi?

I cittadini i cui numeri sono iscritti negli elenchi telefonici pubblici – cd. “abbonati” – hanno diritto di opporsi alle telefonate pubblicitarie indesiderate. L’opposizione può avvenire tramite l’iscrizione al registro pubblico delle opposizioni e segnalazione all’Autorità garante della privacy.

Iscrizione al registro pubblico delle opposizioni: l’iscrizione a tale registro consente al cittadino di segnalare di non voler più essere contattato per finalità di telemarketing. L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata tramite: a) l’apposito sito web, compilando il modello elettronico disponibile nell’ “Area Abbonati”; b) e mail all’indirizzo “abbonati.rpo@fub.it”; c)  telefonata al numero verde 800.265.265; d) raccomandata, scrivendo a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI” UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM); e) fax al numero 06.54224822.

L’iscrizione al registro delle opposizioni è a tempo indeterminato, revocabile senza alcuna limitazione, possibile in ogni momento, a qualsiasi ora anche nei giorni festivi ed  idonea alla contemporanea iscrizione di più numerazioni intestate allo stesso abbonato.

Segnalazione all’Autorità garante della Privacy: il cittadino che, nonostante l’iscrizione al pubblico registro delle opposizioni, continua a ricevere telefonate pubblicitarie indesiderate può effettuare apposita segnalazione al Garante della Privacy. Questi avvierà, se del caso, un procedimento istruttorio e sanzionerà l’azienda colpevole di aver violato la volontà espressa dell’utente iscritto nel pubblico registro di non ricevere telefonate pubblicitarie.

Prima di effettuare la segnalazione è però opportuno verificare che le telefonate indesiderate siano state ricevute dopo l’avvenuta iscrizione al Registro. A tal proposito si segnala che devono trascorrere 15 giorni dalla data dell’iscrizione affinché quest’ultima diventi effettiva.

Occorre, inoltre, accertarsi di non aver autorizzato trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata. In questo caso, infatti, l’opposizione sarebbe infondata.

Qualora le modalità del telemarketing violino gravemente la riservatezza e privacy dell’interessato, la semplice segnalazione può non bastare, rendendosi necessario il ricorso all’autorità giudiziaria.

mercoledì 12 febbraio 2014

Canone Rai: obblighi di pagamento, prescrizione, esenzioni. L’abolizione del canone da parte della Corte Europea? Una bufala.

Una legge del 1938 stabilisce che il pagamento del canone di abbonamento Rai-Tv è obbligatorio per chiunque “detenga” uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni, che prescinde, quindi, dall’uso effettivo del televisore, dalle emittenti televisive seguite o dall’utilizzo del televisore stesso per fini differenti.

Sulla base di quali presupposti viene stabilito l’obbligo di pagamento del canone? Il parametro di riferimento per l’imputazione dell’imposta è la residenza. Pertanto, ciascun nucleo familiare è gravato dall’obbligo di corrispondere il canone.

Entro quanto tempo la Rai può pretendere il pagamento del canone?  Il canone RAI, come quasi tutti i tributi, si prescrive nel termine di 10 anni. Questo vuol dire che, prima della scadenza di tale termine, la Rai deve inviare all’utente almeno una lettera di diffida, onde interrompere tale termine di prescrizione. Il canone, dunque, non è dovuto per le annualità anteriori agli ultimi dieci anni, sempre che – come detto – non siano intervenute richieste per iscritto da parte della tv pubblica.
  
Che succede se non pago il canone? In caso di mancato pagamento, la Rai può affidare la riscossione ad Equitalia, che emetterà la nota cartella esattoriale.
  
A quanto ammonta il canone? Il canone ammonta attualmente a 113,50 euro. Allo stato attuale, l’evasione è di quasi il 26,7% della popolazione.  Nel caso in cui lo stesso soggetto detenga più apparecchi, sia nella stessa abitazione che in abitazioni diverse, sia per uso proprio che dei propri familiari, è dovuto un solo pagamento del canone. Pertanto, il pagamento del canone di abbonamento alla televisione per l’abitazione primaria consente all’utente di detenere uno o più apparecchi televisivi anche nella propria dimora abituale e secondaria, a vantaggio dei componenti del proprio nucleo familiare.

Come possono disdire l’abbonamento per non pagare il canone Rai? Per disdire l’abbonamento Rai occorre avanzare la nota richiesta di suggellamento dell’apparecchio e versare l’importo di 5,16 euro a mezzo di vaglia postale. Successivamente, a norma di legge, l’utente dovrebbe ricevere la visita di un incaricato Rai presso il proprio indirizzo di residenza per la chiusura del televisore in un apposito involucro munito di sigilli ministeriali.

C’è un altro modo per non pagare il canone, oltre alla procedura di suggellamento? Si. L’interessato dovrà dichiarare di convivere con un utente che è già titolare di un abbonamento, indicando nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

La Rai mi ha chiesto il canone ma io non ho alcuna tv. Che devo fare? In presenza di una richiesta di pagamento del canone dalla Rai tramite raccomandata, sarà possibile comunicare formalmente all’ente che non si possiede alcun apparecchio televisivo, indirizzando la missiva all’agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Torino, Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T., Casella postale 22, 10121 Torino.

Ho sentito che è dovuto il canone Rai anche se posseggo un computer. È vero? Anche il possesso o la detenzione di computer, od altri terminali elettronici come i tablet, collegati a internet, obbligherebbe al pagamento dell’onere fiscale. Tuttavia, tale rigida interpretazione di una norma così datata è stata di recente smentita dalla stessa Rai, la quale ha precisato che l’utilizzo di un computer non obbliga di per sé al pagamento del canone, salvo che l’apparecchio non sia «specificatamente destinato» ad essere utilizzato come un televisore, come avviene in alcuni casi.

Sono previste delle esenzioni dal pagamento del canone? La legge prevede l’esenzione del canone Rai per soggetti di età pari o superiore a 75 anni. Per avere diritto all’esenzione occorre: aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone; non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio; possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità (ovvero 6.713,98 euro annui).

Abolizione del canone da parte della Corte Europea? Una bufala
L’Alta Corte, con al sentenza del 13.12.2013, si è pronunciata dichiarando inammissibile e manifestamente infondato il ricorso presentato dal Governo Italiano che ha imposto di pagare il canone Rai ad un cittadino, A.D, di Maglie (LE). La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, ha sostenuto che l’intervento della polizia tributaria a danno del cittadino, aveva determinato la violazione del diritto a ricevere notizie e informazioni di carattere pubblico. I giudici dell’ Alta Corte Europea hanno sostenuto che le Autorità Italiane hanno perseguito uno scopo illegittimo, obbligando i cittadini all’abbonamento del canone, compromettendo la libertà di informazione. L’abolizione del canone è una mera invenzione del web.

martedì 11 febbraio 2014

Ho un grosso debito con il fisco. Posso vendere o donare i miei immobili a mio figlio per evitare che Equitalia li pignori?

Pagare i propri debiti è un dovere, sia morale che giuridico, e non sempre un atto di disposizione del proprio patrimonio - come una vendita o una donazione - può sottrarre il debitore dal rischio di un’esecuzione forzata.

Difatti, il codice civile prevede un’arma nelle mani del creditore che si chiama azione revocatoria. In pratica, tutte le volte che il debitore si sia spogliato di un proprio bene al solo scopo di frodare i creditori, tale atto può essere “revocato”. Se poi si tratta di una compravendita, per esperire con successo l’azione è necessario che il terzo acquirente avesse l’intenzione di trarne profitto (per esempio, una vendita sotto costo) o si ritiene anche sufficiente la conoscenza da parte di questi dell’intenzione fraudolenta del debitore. 

Equitalia può esercitare l’azione revocatoria anche se il debitore ha venduto o donato i propri beni prima ancora che la cartella esattoriale gli sia notificata. Infatti, non ci si potrebbe difendere da tale azione solo sostenendo che ancora non si è ricevuta alcuna richiesta di pagamento da parte dell’Agente della riscossione. Per il successo dell’azione revocatoria basta semplicemente la circostanza dell’esistenza del debito, al di là se il pagamento sia già stato preteso dal creditore o meno.
  
A titolo di esempio, se il debitore ha posto in essere atti tali da far insorgere il debito (come un’evasione fiscale) e dopo di ciò ha alienato i propri beni, temendo un recupero delle imposte, ma prima ancora della notifica delle cartelle esattoriali, Equitalia potrà ugualmente esperire l’azione revocatoria.  
Inoltre, il creditore può esercitare l’azione revocatoria non solo quando l’atto di vendita o di donazione spogli il debitore di tutti i suoi beni, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza, per il creditore, di soddisfare le proprie ragioni.
  
Come tutte le azioni, anche l’azione revocatoria può essere compiuta entro un periodo di termine prestabilito, che in questo caso è pari a cinque anni. Decorso tale termine, l’atto di vendita o la donazione divengono definitive, anche se effettuate in frode ai creditori. 

lunedì 10 febbraio 2014

Si è rotta una conduttura idrica all’interno del mio palazzo: le spese di riparazione vanno addebitate al condominio oppure al singolo proprietario cui era diretta la linea idrica?

Dopo la recente riforma del condominio, nell’individuare le parti comuni dell’edificio, il codice civile (art. 1117 c .civ.) stabilisce che “sono oggetto di proprietà comune… le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari … e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, oppure, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche”. In tali ipotesi, la responsabilità per il caso di guasto spetta al condominio. Dunque, tutto ciò che non rientra nella predetta elencazione si considera di proprietà esclusiva del singolo condomino.

La Cassazione ha più volte affermato un criterio per stabilire cosa si intenda di proprietà del condominio e cosa, invece, del singolo condomino. Secondo la Corte, i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva. La braga, al contrario, è quell’elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza invece del condominio. Pertanto, essendo strutturalmente posta nella diramazione, non rientra nella proprietà del condominio, che è tale perché serve all’uso di tutti i condomini.

Pertanto, se il punto in cui risulta essere avvenuta la rottura riguarda una tubatura di proprietà esclusiva del singolo condomino, conseguentemente tutti i danni derivanti e le relative “spese non indennizzate” saranno addebitabili allo stesso condomino e non al condominio. 

venerdì 7 febbraio 2014

Sono stato beccato mentre fumavo uno spinello e, in questi giorni, mi è stato anche notificato l’ammonimento da parte della Prefettura. Rischio di essere escluso automaticamente da un concorso pubblico?

Il Tar Lazio, con una recente sentenza (sent. n. 675/2014), ha stabilito che un unico episodio di consumo di marijuana, cui poi sia scattato il successivo ammonimento da parte della Prefettura, non pregiudica la possibilità per il colpevole di partecipare a un concorso pubblico, anche se si tratti di un posto nelle forze dell’ordine.

Dunque, secondo i giudici, il fatto di aver fumato una “canna” non fa venir meno quel requisito di “moralità” nel candidato che è condizione per la sua partecipazione al concorso, per poi essere assunto nella pubblica amministrazione.

L’uso di sostanze stupefacenti – dice il TAR – se non accompagnato dallo spaccio, non esclude il candidato dalla possibilità di conseguire una posizione di lavoro.

La ragione per cui chi fa uso di sostanze stupefacenti non può partecipare a concorsi ed essere poi assunto nella P.A. non è la presenza di un comportamento saltuario, ma di un comportamento ripetuto nel tempo e con continuità tale da far presumere una possibile ripetizione di tale condotta.

Insomma, la semplice assunzione di sostanze stupefacenti non accompagnata dallo spaccio non può, in mancanza di ulteriori elementi negativi, determinare l’assenza del requisito della moralità ai fini dell’ammissione a un pubblico impiego.

giovedì 6 febbraio 2014

Cassazione: “Se lei rifiuta di fare sesso, il marito può andare via di casa con l’amante”. Legislazione all’ “ITALIANA”

Roba da non credere. “Legislazione all’italiana” direbbero all’estero. Sembra una barzelletta giurisprudenziale d’altri tempi, ma non lo è affatto; è una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Il marito abbandona il tetto coniugale per andare a vivere con un'altra compagna. Il motivo? Lei stava facendo un vero e proprio “sciopero del sesso”. La Corte si schiera dalla parte dell'uomo. Quest'ultima, infatti, ha negato l'addebito della separazione al marito che aveva chiesto la separazione dalla moglie con la quale dal 2000, anno in cui era nato il figlio, non aveva più avuto rapporti sessuali

L'uomo, non sopportando più di andare in bianco con la moglie, se ne è andato di casa armi e bagagli, andando a convivere con una nuova compagna. Da qui la richiesta della moglie di addebitare la colpa della separazione al marito che aveva abbandonato il tetto coniugale. 

La Suprema Corte ha bocciato la richiesta della donna, dando il dovuto peso alla "violazione dei doveri coniugali" da parte della moglie".

Il no all’addebito della separazione al marito era stato già espresso in secondo grado.

In definitiva, piazza Cavour respingendo il ricorso della donna, ha aggiunto che non sono stati introdotti "elementi di prova che possano escludere la preesistenza di una situazione di esaurimento della comunità morale e affettiva fra i coniugi cui attribuire la intollerabilità della prosecuzione della convivenza". E' stata bocciata anche la richiesta della donna di risarcimento dei danni.

mercoledì 5 febbraio 2014

Io e mia moglie siamo proprietari di un appartamento ciascuno. Tali immobili sono però situati in due città differenti. Abbiamo diritto entrambi all’esenzione Imu? Si. Vediamo i dettagli

Ciascun coniuge, proprietario di un proprio immobile, ha diritto all’esenzione Imu nel caso in cui tali abitazioni siano situate in Comuni differenti: dunque, in tali casi, l’esenzione per l’abitazione principale spetta ad entrambi. A chiarirlo è stato il dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia.

La Legge 147/2013, all’art. 1, co. 586 e 587, ha stabilito che ciò vale solo per il nucleo familiare che abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in Comuni differenti. Al contrario, se le due abitazioni sono situate nel medesimo Comune l’esenzione si applica soltanto per una di esse.

La questione – dibattuta in materia di Ici – non ha trovato incertezze, invece, per quanto riguarda l’Imu. Infatti, il dipartimento delle Finanze ha confermato che l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l’abitazione principale in due Comuni diversi.

Per quanto riguarda le abitazioni assegnate dagli I.A.C.P. (istituto autonomo case popolari) , se hanno le caratteristiche di immobili sociali, esse sono esenti da Imu; se non hanno tali caratteristiche usufruiscono della detrazione di 200 euro come abitazione principale.

martedì 4 febbraio 2014

Chi impugna una multa è obbligato a comunicare i dati del conducente? No. Vediamo il nuovo filone giurisprudenziale

Chi riceve a casa una multa che non gli è stata notificata nell’immediatezza dell’infrazione, molto probabilmente riceverà, allegato al verbale, anche un invito a comunicare i dati dell’effettivo conducente del veicolo. E ciò perché, in tal modo, l’autorità provvederà a decurtare i punti dalla patente di quest’ultimo. Chi non ottempera a tale obbligo riceve una sanzione piuttosto salata.

È di questi giorni, però, la decisione del Giudice di Pace di Parma (sent. n. 703/13) secondo cui chi impugna la multa non è tenuto a fornire la suddetta comunicazione. E ciò vale sia che il ricorso venga proposto al giudice, sia al Prefetto. Infatti, la comunicazione delle generalità dell’effettivo conducente non può prescindere dalla definizione del procedimento sull’opposizione alla multa.

La causa relativa all’impugnazione della multa è pregiudiziale rispetto alla causa per la mancata comunicazione delle generalità di chi era alla guida. Pertanto, non si può assolvere all’obbligo fino a quando il primo giudizio non risulta definito.

In nessun caso – si legge nella sentenza in commento – il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione del ricorso al giudice o al Prefetto con cui si chiede l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.


Infatti, nel sistema della patente a punti la decurtazione può scattare solo quando l’accertamento è definitivo, ossia quando risulta avvenuto il pagamento della sanzione o concluso il procedimento del ricorso (amministrativo o giurisdizionale) oppure ancora è scaduto il termine per depositare l’opposizione.

lunedì 3 febbraio 2014

Ho mangiato un dolce bagnato al rum, molto alcolico, e sono risultato positivo all’alcoltest. È mai possibile? Come posso rimediare?

Gentile lettore, se l’esito dell’alcoltest è positivo, non è possibile giustificarsi sostenendo che il tasso di alcolemia è scattato oltre la soglia a causa di cibi diversi da un cocktail. Dunque, il conducente non può portare a propria giustificazione il fatto di aver assunto farmacicollutori, spray, di aver mangiato dolci contenenti una minima dose di alcol e di essere vittima di rigurgiti.

Secondo la Cassazione (sent. n. 4967/14 del 31.01.2014) infatti, è sufficiente che l’esito dell’alcoltest sia positivo perché si possa parlare di guida in stato di ebbrezza.

Una motivazione, evidentemente, spesso addotta dagli automobilisti risultati positivi al test dell’alcol, quella di aver ingerito farmaci la cui miscela, unita a dolci e ai reflussi esofagei, farebbe scattare il tasso soglia. In verità, per la Cassazione, il conducente ha sempre l’obbligo di astenersi diligentemente dalla guida, qualora abbia assunto, per qualsiasi ragione – anche valida – alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcool.

Dunque, anche quanti sono obbligati a prendere farmaci contenenti alcool o sono folli amanti dei dolci arricchiti di liquori sono obbligati a non mettersi alla guida.