Il blog di Claudio De Lucia

INFORMAZIONE SINTETICA ED ESSENZIALE SUL MONDO DELLE LEGGI E DELLA GIURISPRUDENZA

IL SIGINIFICATO DEI TERMINI LEGALI PIU' USATI IN TELEVISIONE E SULLA STAMPA

COME DIFENDERSI DAI PICCOLI SOPRUSI QUOTIDIANI

COME AGIRE EFFICACEMENTE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE GRANDI IMPRESE

QUALI SONO I DIRITTI DEI CITTADINI, QUALI LE PIU' RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE E COME AGISCONO SULLA VITA DI TUTTI I GIORNI

giovedì 7 agosto 2014

Posso avere due piante di cannabis sul terrazzo?

Gentile lettore,
una recente giurisprudenza (Cass. sent. n. 33835 del 30.07.2014) ha scagionato un giovane cui era stata trovata una mini serra di marijuana sul terrazzo di casa. La Suprema Corte ha affermato che se il principio attivo risulta modesto, nonostante se ne possano ricavare quasi 200 dosi singole, non vi è alcun pericolo per la collettività. Dunque, “manca l’offensività della condotta”.

Non rileva se la polizia si presenta in casa e trova tutta l’attrezzatura per la coltivazione, dall’impianto di riscaldamento all’irrigazione: se le piante sono poche e il principio attivo è modesto, si può desumere la concreta insussistenza della pericolosità della condotta, con conseguente impossibilità di assoggettare quest’ultima a una sanzione penale.

In questi casi, la quantità di sostanza stupefacente utile per l’eventuale commercio ed il numero ridotto di piante non costituiscono un reale pericolo per la collettività.

martedì 29 luglio 2014

Vengo continuamente offeso pubblicamente su Facebook. Cosa posso fare?

Gentili lettori,
State molto attenti a quello che pubblicate su Facebook; nel caso in cui i vostri post siano offensivi, rischiate una condanna per diffamazione.

Una sentenza del Tribunale di Livorno (sent. n. 38912 del 31.12.2012) ha condannato una ex dipendente di un centro estetico presso il quale lavorava. La donna ha dovuto risarcire anche i danni morali al titolare del centro.

Sulla base del principio secondo cui gli utenti dei social network sono ben consapevoli del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate via web, il richiamato Tribunale ha ritenuto che l’offesa online sia equiparabile ad un reato di diffamazione a mezzo stampa, cioè come se fosse stata pubblicata su di una testata giornalistica.

Quando scatta il reato? 1. Quando il destinatario delle frasi ingiuriose (colui che viene offeso) è chiaramente individuabile; 2. Il post e/o la comunicazione ha carattere pubblico; 3. La chiara e manifesta volontà di offendere la persona.
Oltre alla condanna per diffamazione, il giudice può ritenere che debba essere risarcito anche il danno morale arrecato.

Cosa prevede la Legge? I giudici sono oramai concordi nel ritenere che l’offesa alla reputazione altrui, utilizzando Facebook, rientri nei casi di diffamazione a mezzo stampa; questo a causa del suo carattere tendenzialmente pubblico.

Come tutelarsi? Il modo migliore sarebbe quello di farsi autenticare da un notaio la pagina stampata con il commento offensivo, oppure, si potrebbe stampare la pagina contenente l’offesa (anche se quest’ultima è maggiormente contestabile). In ultima istanza, ci sono sempre i testimoni: coloro che hanno letto la frase ingiuriosa pubblicata su Facebook potranno sempre testimoniare a vostro favore in un eventuale processo.

mercoledì 16 luglio 2014

Non hai i soldi per pagare l’affitto? Non preoccuparti, “qualcuno” lo pagherà al posto tuo

È stato da pochi giorni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 161 del 14 luglio 2014) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che attua l’istituto della morosità incolpevole, istituto previsto da una legge del 2013. 

Nel dettaglio, in presenza di sei condizioni precise, stabilite dalla legge, il conduttore può chiedere l’intervento di un fondo statale gestito dai Comuni per poter adempiere ai propri impegni contrattuali con il proprietario di casa.

Quali sono questi casi? 1. licenziamento; 2. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; 3. cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) che comporti una notevole riduzione del reddito; 4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 5. cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, per causa di forza maggiore o perdita di avviamento in misura consistente; 6. malattia graveinfortunio decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Pertanto, con il termine “morosità incolpevole la legge intende quella condizione di impossibilità sopravvenuta a pagare il canone di locazione, causata da una perdita o da una riduzione consistente della capacità reddituale del nucleo familiare.

Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli  per il 2014 avrà una disponibilità di 20 milioni di euro da ripartire, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosità emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31 dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante 70% tra tutte le regioni e le province autonome.

Quanto alla priorità nell’assegnazione dei benefici, saranno preferiti: 1. gli inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato; 2. gli inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; 3. gli inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.

Il contributo non potrà superare in ogni caso la somma di 8.000 euro.

martedì 8 luglio 2014

Ho affittato un garage in un condominio. Sono tenuto a pagare anche le spese di amministrazione condominiale?

Gentile lettore,
nel caso in cui ha acquistato il diritto d’uso su un’area condominiale per parcheggiare la sua auto, è tenuto a pagare, al relativo proprietario, solo il canone mensile, ma non anche le spese di amministrazione condominiale. Questo è quanto stabilito in una recentissima sentenza della Corte di Cassazione. (v. Cass. Civ. n. 15482/14)

Secondo la Corte, il canone d’uso per un parcheggio è del tutto identico, nel regime, a quello della locazione nella cui ipotesi è, di norma, il proprietario dell’immobile a doversi far carico delle spese dell’amministrazione, come quelle condominiali per la contabilità e per il fondo di riserva che costituisce un accantonamento per eventuali future spese condominiali. Altrettanto vale per il compenso all’amministratore.

In definitiva, il proprietario del garage utilizzato come parcheggio dai residenti nell’edificio non può porre a carico del condomino affittuario anche le relative spese di amministrazione condominiale.

lunedì 30 giugno 2014

Ho uno studio in casa e la RAI continua a chiedermi il pagamento del canone pur possedendo solo pc, smartphone e tablet in ufficio. Ho già pagato il canone ordinario per la mia abitazione. Cosa posso fare?

La RAI continua a chiedermi il pagamento del canone pur possedendo solo pc, smartphone e tablet in ufficio. Cosa posso fare?

Caro lettore,
già del 2012 la RAI aveva iniziato a inviare, a tutti i contribuenti, una comunicazione in cui li invitava a pagare il canone non solo per la detenzione di televisioni, ma anche per PCtabletsmartphone o per qualsiasi altro dispositivo connesso a internet.

Ancora oggi, difatti, diverse imprese professionisti stanno ricevendo la medesima  illegittima  pretesa da parte della RAI. Insomma, quella che prima era una richiesta rivolta solo alle famiglie, ora viene estesa anche ai titolari di Partita Iva.

Circa due anni fa il Governo era già intervenuto a chiarire la vicenda e a specificare che il canone non è dovuto su ogni hardware connesso a internet, bensì solo per gli apparecchi atti a ricevere il segnale digitale (es. apparecchi TV con decoder digitale).

Secondo la cattiva “interpretazione” della Legge del 1938, quei professionisti e ditte il cui domicilio o sede coincide con la residenza vengono costrette a pagare, per il televisore presente nel salotto,  ben due volte il canone: una prima per uso privato (quello, cioè, ordinario) e una seconda per uso speciale (quello cioè legato alla partita Iva). E ciò anche se la TV in soggiorno è utilizzata unicamente per scopi familiari.

L’unico modo per evitare una doppia – e iniqua – tassazione è dimostrare che l’abitazione e l’ufficio sono funzionalmente e strutturalmente separati.

martedì 24 giugno 2014

La legge italiana permette l’adozione solo alle coppie sposate?

Gentile lettore,
Assolutamente no. Esistono dei casi in cui l’adozione è consentita anche a coppie non coniugate e a single. Si tratta dell’adozione in casi particolari e dell’adozione di maggiorenni. Vediamole nel dettaglio:

1. L’adozione in casi particolari è prevista per quelle situazioni in cui non vi siano i presupposti per l’adozione piena – cosiddetta legittimante –, come lo stato di abbandono di un minore; essa è consentita anche ai single. Può essere disposta, ad esempio, quando un soggetto abbia un rapporto affettivo significativo con un minore orfano di entrambi i genitori.


2. L’adozione dei maggiorenni intende tutelare in via prioritaria l’interesse dell’adottante il quale, non avendo una propria discendenza, vuole tramandare il proprio cognome e patrimonio a un figlioessa è consentita al single o, in modo autonomo, al coniugato (perché, in tal caso, l’altro coniuge non è obbligato ad adottare a sua volta).

martedì 17 giugno 2014

Studentessa bocciata a scuola. Quando è possibile impugnare la bocciatura dinnanzi ad un Giudice?

Quando è possibile impugnare, davanti a un giudice, una bocciatura? La risposta alla domanda ci viene fornita dalla sentenza n. 3468/14 pubblicata dal Tar Lazio.

La mancata ammissione dello studente all’anno scolastico successivo, affermano i giudici, costituisce espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale del consiglio di classe, che può essere “contestato” davanti al giudice solo se affetto da macroscopici vizi logici.

Dunque, cosa si intende per “macroscopici vizi logici”? 1. Disparità di trattamento: ad esempio, due alunni che hanno riportato gli stessi voti sia negli scritti che negli orali e per i quali sono stati riservati due trattamenti diversi in merito alla promozione; 2. Errore manifesto: ad esempio, non si è tenuto conto della media superiore alla sufficienza riportata in tutte le materie, oppure, se il risultato di un compito, su cui si è poi fondato il giudizio finale, è da considerarsi corretto; 3. Contraddittorietà rilevabile a vista d’occhio.

Secondo il dettato della richiamata sentenza, dunque, è facile comprendere che l’indirizzo fornito dal TAR del Lazio non lascia spazio a molte possibilità di impugnazione. Il giudizio del collegio di scuola resta, in gran parte, incontestabile nelle valutazioni.

E se la famiglia è stata lasciata all’oscuro di tutto? Non costituisce un “vizio” della bocciatura – come tale impugnabile – il fatto che l’insegnante non abbia avvisato la famiglia del giovane delle difficoltà di rendimento di quest’ultimo. 

venerdì 13 giugno 2014

RC Auto: le autorità potranno consultare l’archivio delle polizze sul web, come un qualsiasi cittadino

Il Governo aveva annunciato, all’inizio dell’anno, la battaglia contro gli evasori delle assicurazioni grazie a un sistema informatico in tempo reale, consultabile dalle forze dell’ordine attraverso un controllo della semplice targa.

Ma ora le autorità potranno consultare l’archivio delle polizze solo sul web, come un qualsiasi cittadino. Ossia anche tramite una comunissima applicazione messa a disposizione dal Ministero per tutti i cittadini.

Dunque, niente collegamenti telematici dedicati come quelli che consentono di individuare i proprietari dei veicoli cui spedire le multe.

L’assenza di fondi è stata ufficializzata dal Ministero dell’Interno con una circolare del 10.06.2014 n. 300/A/42/46/14/101/20/21/7.

La Motorizzazione non ha le risorse per i collegamenti telematici. In teoria potrebbe continuare a effettuare singole visure, di volta in volta, secondo lo schema da sempre attuato per la notifica dei verbali, attraverso convenzioni con i singoli organi. Ma anche per questo mancano le risorse.

sabato 7 giugno 2014

Dipendenti pubblici? Rispondono del reato di peculato nei confronti dell’amministrazione se navigano in internet durante le ore di lavoro. Vediamo i dettagli della sentenza

È vietato navigare in internet durante le ore di lavoro. Anche per pochi minuti di connessione, l’incaricato di pubblico servizio o il dipendente pubblico rispondono del reato di peculato nei confronti dell’amministrazione.

Difatti, perdere tempo durante il servizio, utilizzando il PC per scopi personali, implica un danno erariale consistente nello spreco di energia elettrica. In altri termini, oltre alla responsabilità civile per mancato svolgimento delle attività lavorative (il che, a tutto voler concedere, potrebbe comportare una sanzione disciplinare, sino al licenziamento, nell’ipotesi più grave), si configura anche una responsabilità penale (il cosiddetto reato di peculato d’uso).

Il peculato per aver fatto lievitare la bolletta della luce all’ente datore di lavoro scatta anche per poche ore di navigazione. Lo ha detto la Cassazione nella recente sentenza n. 23352/14.

Secondo la Corte, nel caso di abuso di un telefono d’ufficio o del computer per scopi personali, la Cassazione chiarisce che la lesione alla pubblica amministrazione non consiste nelle somme necessarie a mantenere attiva l’utenza internet durante la condotta illecita. Il danno, invece, sta nell’utilizzo dell’energia elettrica necessaria al funzionamento del p.c. e nella temporanea disponibilità di tale strumento da parte del dipendente della pubblica amministrazione, che ne realizza un uso non funzionale alle finalità amministrative.

martedì 3 giugno 2014

La TASI peserà di più rispetto all’IMU del 2013. Vediamo i dettagli

Uno studio di Bankitalia ha rivelato che l’imposta sulla casa è stata, di fatto, reintrodotta e peserà di più rispetto all’IMU del 2013.
  
Secondo lo studio, l’introduzione della nuova imposta potrebbe comportare un aumento del prelievo sull’abitazione principale compreso tra il 12% e il 60% in più rispetto all’anno passato, raggiungendo, quindi, le soglie del 2012.

In verità, la Banca d’Italia ha rivelato ciò che già in molti avevano ben compreso e che apparirà in tutta la sua evidenza nel prossimo mese di ottobre, quando le aliquote saranno ormai rese pubbliche da tutte le amministrazioni locali.
  
Tutto parte quando la vecchia imposta sulla casa, l’ICI, è stata reintrodotta nel 2012 con il nuovo nome IMU, a sua volta soppressa l’anno successivo (2013) per questioni elettorali; in realtà, l’IMU è tornata, di fatto, nel 2014, con il nuovo nome TASI.
  
Vediamo i dettagli: come ormai noto, la TASI si compone di una parte statale e di un’altra comunale; se gli enti si limitassero all’aliquota base dell’1 per mille, quest’anno il prelievo aumenterebbe di circa il 12% rispetto all’anno passato; se invece applicassero il tetto massimo del 2,5 per mille il prelievo complessivo crescerebbe di oltre il 60% rispetto al 2013, ritornando ai livelli del 2012.

La principale differenza tra TASI e IMU sta dunque nelle detrazioni. Se infatti l’IMU prevedeva detrazioni fisse di 200 euro per tutti e di 50 euro aggiuntive per ogni figlio convivente, la Tasi non ne prevede affatto. Tale circostanza, peraltro, si riverserà in uno svantaggio per le case più povere. Con la Tasi, invece, le abitazioni di valore più alto pagheranno meno del 2012 (perché, ad oggi,  le aliquote sono più basse di quelle dell’Imu), mentre le sorti delle abitazioni di valore medio-basso (ossia la maggioranza) dipenderanno dalle scelte del Comune e dall’intenzione di quest’ultimo di introdurre detrazioni parametrite sui valori fiscali degli immobili.