Domani (1.10.2013) scatta l’Iva al 22%. Tutti i prezzi verranno aggiornati e i preventivi già rilasciati con il calcolo dell’Iva al 21% dovranno essere rivisti in aumento. In pratica, questo significa che chi aveva avuto un preventivo per lavori, per l’acquisto di un bene o per una prestazione professionale (per esempio, quella di un avvocato o di un architetto) si troverà a dover pagare di più di quanto gli era stato anticipato.
Secondo gli studi di alcune associazioni di consumatori l’impatto sarà di circa 200 euro all’anno per famiglia.
COSA E' NECESSARIO SAPERE? DOMANDE E RISPOSTE
1. L’aumento dell’Iva dal 21 al 22% scatta in automatico l’1 ottobre?
Si, lo prevede la legge che dispone testualmente: “A decorrere dal 1° ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22%”
L’unico modo per bloccare questo aumento sarebbe la modifica di tale norma con un apposito decreto legge del Governo entro e non oltre oggi: cosa però alquanto improbabile, attesa l’attuale impossibilità dell’esecutivo a funzionare.
2. Il Governo potrebbe approvare anche successivamente un decreto legge di “blocco” dell’Iva al 21%?
Sì, ma, in ogni caso, da domani 1° ottobre, si deve comunque applicare l’aliquota del 22%.
3. Cosa va modificato nei registratori di cassa dei commercianti?
Deve essere modificata l’aliquota dell’Iva ordinaria in tutte le fatture fiscali.
4. Che aliquota si usa per gli ordini fatti con l’Iva al 21% ma con consegna successiva?
Si deve applicare l’Iva vigente al momento della consegna del bene e non quella in vigore alla data di stipula del relativo contratto od ordine (scritto o verbale). Quindi si avrà che:
a) per tutte le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013, si applica l’Iva al 22%, anche se i contratti o gli ordini erano stati fatti quando l’Iva era ancora al 21%;
b) per tutte le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013, ma la cui fattura era stata emessa in precedenza o era stato comunque già pagato il corrispettivo, resta in vigore l’Iva al 21%;
c) se infine, prima del 30 settembre l’acquirente aveva corrisposto un anticipo del prezzo, per esso resta l’Iva al 21%, mentre per il saldo dovrà applicarsi l’Iva al 22%.
Per cui, ai soggetti che non possono recuperare l’Iva sugli acquisti (in genere i consumatori finali o le imprese e i professionisti nel regime dei minimi) converrà saldare subito i conti.
5. Da quando parte la nuova aliquota per le fatture sui servizi?
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento; quindi, si può evitare l’Iva al 22% e continuare a pagare quella al 21% se il conto viene saldato entro oggi, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente.
6. Che cosa cambia per le imprese, i professionisti e le persone fisiche?
Per le imprese e i professionisti, in generale l’Iva non è un costo, perché viene recuperata; per i privati ciò non è invece possibile, quindi l’aumento dell’aliquota ordinaria potrebbe far anticipare al mese di settembre 2013 alcuni acquisti di beni mobili, programmati successivamente. Ad esempio, nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, di qualunque immobile (abitativo e no), conviene anticipare l’acquisto delle materie prime e dei semilavorati, in quanto dal primo ottobre si applicherà l’Iva del 22%, mentre è indifferente l’anticipo dell’acquisto dei beni finiti (come ad esempio gli infissi, i sanitari per il bagno, i prodotti per impianti idrici, di riscaldamento, elettrici o del gas), per i quali continua ad applicarsi il 10%.
Anche per le parcelle dei professionisti converrà effettuare il saldo entro oggi.
fonte:leggepertutti