«La realizzazione ex novo di un muro di recinzione in cemento armato di rilevanti dimensioni, con sovrastante ringhiera in ferro e un muro di contenimento, in quanto strutture autonome e indipendenti e, comunque, di rilevanti dimensioni non possono configurarsi come opere pertinenziali, né quale interventi di restauro e risanamento conservativo.
In particolare, secondo giurisprudenza, il muro di contenimento non può essere considerato pertinenza (T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 02-07-2012, n. 1265; T.A.R. Liguria Genova Sez. I, 31-12-2009, n. 4131) mentre il muro di recinzione necessita del permesso di costruire quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica (T.A.R. Basilicata Potenza, 19 settembre 2003, n. 897) o da opera muraria (Cassazione penale, sez. III, 13 dicembre 2007, n. 4755)».
TAR Campania Napoli, sez. IV, 22 maggio 2013, n. 2677.
Claudio De Lucia