mercoledì 16 aprile 2014

Se acquisto un prodotto e non mi viene rilasciato lo scontrino, oltre al negoziante, rischio di essere sanzionato anch’io?

Fermo restando che per il cliente è sempre conveniente richiedere lo scontrino fiscale per poter usufruire delle garanzie obbligatorie sui prodotti, così come previsto nel codice del consumo, se quest’ultimo viene sorpreso all’uscita del negozio senza scontrino, non è passibile di alcun tipo di sanzione.

L’esclusione della sanzione a carico dell’acquirente è contemplata nell’art. 33, comma 10, decreto legge n. 269 del 30.9.2003, convertito con la legge n. 326 del 24.11.2003, il quale stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

L’abrogato comma 6 stabiliva che al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della presentazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da 51 euro a 1.032 euro.

Tale comportamento non può essere punito, anche se, com’è ovvio, il cliente ha il diritto di pretendere il documento perché il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale non è un “optional”, come, purtroppo, si rileva dall’atteggiamento di alcuni operatori che sembrano infastiditi dalla richiesta del documento fiscale.
Per tutte e tali premesse il cliente di un esercizio commerciale che viene sorpreso dagli organi accertatori senza lo scontrino indipendentemente se è stato emesso oppure abbia dimenticato di ritirarlo non è più sanzionabile.

In caso di mancata emissione dello scontrino o emissione per un importo inferiore resta, però, sanzionabile l’esercente fiscalmente inadempiente.
Per essere maggiormente esaustivi mettiamo il caso che al cliente di un negozio venga richiesto lo scontrino e questo risponde che l’ha gettato o lasciato all’interno dell’esercizio commerciale o anche che non gli è stato rilasciato o non l’ha visto.

Indipendentemente dalla risposta il cliente non sarà passibile di alcuna sanzione in quanto il controllo verrà proseguito presso l’esercente.

Sarà l’esercente a dover dimostrare l’effettiva emissione dello scontrino o della ricevuta.

Potrebbe essere utile sapere che il rilievo relativo all’omessa emissione dello scontrino da parte dell’esercente viene documentata con un processo verbale di contestazione in cui si riporteranno anche le dichiarazione del cliente a cui gli accertatori rilasceranno copia. 

Fonte immagine: www.scattidigusto.it