martedì 22 aprile 2014

Lo sai che … sono tutti nulli gli atti giudiziari e tributari notificati con le poste private?

La giurisprudenza più recente ha assunto una posizione che rischia di compromettere seriamente la validità di centinaia di migliaia di atti notificati dagli enti locali negli ultimi anni. Enti che, come molti cittadini e contribuenti si saranno accorti, sono soliti far ricorso alle poste private per notificare atti tributari, contravvenzioni o atti giudiziari.

Secondo, infatti, sempre più giudici, è inesistente la notifica eseguita a mezzo delle poste private.

Il principio, qualche mese fa scritto dalla Cassazione con riferimento solo alle cartelle esattoriali, è ora stato esteso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento (sent. n. 382/3/2014) con riferimento a qualsiasi atto giudiziariotributario.

Secondo i giudici campani, la notificazione di atti e di comunicazioni a carattere giudiziario o tributario, deve intendersi eseguita esclusivamente attraverso il servizio reso da “Poste Italiane” e non anche da parte di poste private.

Secondo la sentenza in commento, gli atti di accertamento, in quanto non notificati dal servizio pubblico (o comunque da società abilitata a svolgere un pubblico servizio), sono inesistenti (sanzione ancora più grave della “nullità”) poiché la legge impone che, per la notificazione o la spedizione di un atto, nell’ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, debba essere utilizzato il fornitore del servizio postale universale.

Come recentemente ha fatto notare la Cassazione, in materia di notificazioni eseguite in via diretta a mezzo del servizio postale, si può riconoscere fede privilegiata solo alle attestazioni dell’ufficiale postale, e non invece alle attività poste in essere dall’incaricato di un servizio postale privato.

Fonte immagine: www.indebitati.it