La sentenza fa chiarezza in ambito civilistico in merito ad alcuni dubbi
applicativi riguardanti l'articolo 10 del Rd16 marzo 1942 n. 267 (di seguito
"legge fallimentare"). In particolare, secondo la Corte di cassazione, la
legittimazione processuale in relazione al procedimento con il quale si dichiara
lo stato di insolvenza e, di conseguenza, il fallimento di una società spetta al
rappresentante legale della stessa (e, dunque, al suo liquidatore) anche quando
la dichiarazione di fallimento intervenga entro un anno dalla cancellazione
della società dal registro delle imprese ovverosia nonostante l'intervenuta
estinzione della società
Fonte: Diritto24
Claudio De Lucia