Anche dopo il giugno del 2000 è illegittima la capitalizzazione degli
interessi bancari. Lo ha stabilito il Tribunale di Treviso (sezione di
Montebelluna), con la sentenza n. 1101/13, condannando Banca Intesa a restituire
ad una Srl 365.068 euro, oltre interessi e spese, per rimborso di interessi
composti addebitati in conto dal 1980 al 2005.
Dopo le sentenze del ’99 con le quali la Cassazione ha dichiarato la
illegittimità della capitalizzazione degli interessi perché fonte di produzione
di interessi anatocistici, è intervenuta la Delibera Cicr 9/2/2000 che alla sola
condizione di parità di trattamento di capitalizzazione tra interessi debitori e
creditori, ha rilegittimato di fatto la produzione degli interessi composti.
Ragion per cui il rimborso degli interessi anatocistici è stato di norma
riconosciuto fino al giugno 2000, e non oltre.
La sentenza di Treviso, emessa dal Giudice Susanna Menegazzi, consolida
un nuovo orientamento (Trib. Mondovì, sentenza del 17/02/2009; Trib. Venezia,
sentenza del 22/01/2007; Trib. Torino, sentenza del 05/10/2007; Trib. Padova,
sentenza del 27/04/2008), affermando l’inapplicabilità della Delibera CICR ai
contratti che erano già in corso al momento della sua entrata in vigore, senza
che via sia stata una nuova pattuizione con il cliente.
Nel caso
specifico la banca non si era neppure adeguata alle disposizioni della delibera
Cicr che prevedono la pubblicazione in Gazzetta e la comunicazione per iscritto
al correntista, tuttavia anche se così fosse stato nulla sarebbe cambiato.
Infatti, spiega la sentenza: “Se anche la banca avesse applicato la periodica
capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità e
nel rispetto della Delibera Cicr quanto a pubblicazione e comunicazione al
cliente, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorrerebbe una
pattuizione perché non può parlarsi di modifica ‘in melius’ (ulteriore
condizione posta dalla Delibera Cicr) rispetto ad una clausola in precedenza
nulla”.
“Questo nuovo orientamento della giurisprudenza che
ha seguito la S.r.l., è di grande importanza pratica perché consente a tutti i
correntisti titolari di un rapporto di conto corrente acceso prima del giugno
2000 di ottenere non solo il rimborso degli interessi anatocistici addebitati
fino ad oggi, ma anche la eliminazione dal contratto della onerosa clausola di
capitalizzazione”.
Claudio De Lucia